CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45604/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10/12/2018 dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 40, comma 2, e 589, comma 1, cod. pen. per avere causato la morte di [OSCURATO:PERSONA], quale medico in formazione specialistica in servizio presso l'ospedale Sant'Andrea, reparto otorinolaringoiatria, chiamato a intervenire e comunque intervenuto in data 19 giugno 2013 nel reparto di neurochirurgia per inserire un sondino naso-gastrico alla paziente, ivi ricoverata, per grave colpa, anche omissiva, generica e specifica per inosservanza del d. Igs. n.368/99 art.38 nonché delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, provocando alla paziente uno shock settico secondario ad empiema pleurico e polmonite da inalazione di liquido da nutrizione enterale, a seguito di errato posizionamento del sondino naso-gastrico nelle vie aeree. Fatto commesso in Roma, con decesso verificatosi il 5 luglio 2013. 2. La Corte di appello, premesso di condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado, ha ribadito che la causa del decesso della Mainetti era stato l'erroneo inserimento del sondino naso-gastrico all'interno delle vie aeree; che non potevano avanzarsi dubbi circa quanto contenuto nella cartella clinica in quanto confermato dalle deposizioni testimoniali con riferimento alle condizioni critiche della Maietti, indiscutibilmente in una condizione di coscienza alterata e poco collaborante; che tale condizione della paziente aveva trovato conferma nel rifiuto del personale infermieristico di effettuare l'inserimento del sondino naso-gastrico/ richiedendo l'intervento del medico specialista; che l'imputato non aveva contestato la richiesta del suo intervento, aveva proceduto all'inserimento del sondino naso-gastrico e aveva provato il suo corretto posizionamento attraverso il gavages, metodologia da ritenere inadeguata ad accertare l'eventuale non corretto inserimento; che la circostanza che la paziente, al momento dell'inserimento errato del sondino, non avesse manifestato segni di tosse o altre reazioni dovesse attribuirsi allo stato critico in cui versava, stato che giustificava anche l'arco di tempo intercorso tra la somministrazione della nutrizione nelle vie aeree, alle ore 19:00, e la manifestazione dei sintomi, alle ore 1,15. In replica alla deduzione difensiva secondo la quale se l'errata introduzione del sondino naso gastrico fosse stata ascrivibile all'imputato si sarebbe verificato immediatamente l'effetto di pneumotorace, la Corte ha affermato che l'ampio arco di tempo intercorso tra la somministrazione della nutrizione e i sintomi era di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della tesi del consulente tecnico della difesa: anche volendo individuare l'intervento dell'imputato in prossimità delle ore 14:00, ossia in prossimità dell'orario di conclusione del suo turno, è pacifico che i sintomi della crisi siano intervenuti alle ore 1,15 coerentemente al quadro clinico della paziente, che non le consentiva M di essere collaborante o di avere valide reazioni. La Corte ha ribadito che nessun elemento fattuale consentiva di affermare che la paziente fosse vigile e che fosse in condizione di strapparsi il sondino, trattandosi di mera congettura, posto che, ove ciò fosse accaduto, risulta incomprensibile perché il medesimo personale infermieristico che aveva richiesto l'intervento del medico alle ore 14:00 non avrebbe dovuto richiederlo alle ore 19:00. Infine, quanto al mancato controllo del corretto posizionamento del sondino prima della somministrazione delle ore 19:00, la Corte ha affermato che la cooperazione colposa della condotta di colui che ha omesso tale controllo non potesse ritenersi idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta posta in essere dall'imputato e l'evento. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, e 589, comma 1, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello omesso di confrontarsi con la circostanza per cui il bene protetto dalla regola cautelare, asseritamente violata, deve essere rintracciato nell'evitare ipotesi di anossia, ipossia o comunque complicazioni dell'apparato respiratorio dovuto all'errato posizionamento del sondino naso-gastrico e non invece, come contraddittoriamente sostenuto in motivazione, evitare che la nutrizione enterale per mezzo del sondino possa erroneamente arrivare nell'apparato respiratorio in luogo di quello digerente, così violando il disposto dell'art. 40, comma 2, cod. pen. che impone, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso causale e della penale responsabilità, la verifica che la regola cautelare asseritamente violata sia effettivamente preordinata ad evitare l'evento addebitato, anche ai fini dell'espletamento di un corretto giudizio controfattuale. Con un secondo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla parte della sentenza in cui la Corte di appello ha ritenuto aprioristicamente pacifico che la causa del decesso fosse dipesa dall'erroneo inserimento del sondino naso-gastrico ad opera del dott.Fabiani, nonché in relazione alla parte della sentenza in cui la torte ha ritenuto provata, ogni oltre ragionevole dubbio, la responsabilità del dott.Fabiani, in relazione al decesso della signora Mainetti, omettendo di confrontarsi, se non in modo apodittico e contraddittorio, con il considerevole lasso di tempo intercorso tra la condotta posta in essere dal soggetto agente e i primi sintomi che condussero la paziente al decesso 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore dell'imputato ha depositato in data 11 novembre 2021 memoria difensiva. 6. Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, non essendo stati proposti motivi manifestamente infondati (SS.UU. n.52117 del 17 luglio 2014, Previte, RV. 26118601). Ciò impone, preliminarmente, di rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Trattandosi di delitto commesso in data 5 luglio 2013, in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va, quindi, osservato che, pur tenendo conto de; periodi di sospensione, alla data odierna è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. 7. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, ;orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocull, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato, impone l'applicazione della causa estintiva. 8. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il giorno 18 novembre 2021 Lg