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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07942/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, e 186 c. 2 lett. c) cod. strada.

Avverso tale sentenza Azoitei propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge quanto alla ritenuta"sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 dovendosi ritenere il porto di coltello giustificato dalla qualità di soggetto senza fissa dimora, con conseguente necessità di recare sempre con sé le poche cose in suo possesso, e vizio di motivazione con riguardo all'eccessività della pena irrogata.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, il primo motivo è meramente reiterativo di analoga doglianza avanzata in sede di gravame e risolta con motivazione congrua dal Giudice di merito che da un lato ha condivisibilmente osservato come le condizioni di vita dell'imputato non potessero costituire giustificato motivo per il porto del coltello; dall'altro ha evidenziato come detto coltello si trovasse a lama aperta, sul sedile del passeggero — e quindi non riposto tra gli effetti personali-, mentre l'Azotei, privo di patente, guidava in stato di ebbrezza alcolica.

Manifestamente infondato e tendentr a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'eccessività della pena inflitta; i Giudici di merito hanno rilevato, quanto al capo 1, che la pena si assestava in prossimità del minimo edittale, e quanto al capo 2, che la pena inflitta dal primo Giudice meritasse conferma a fronte dell'elevatissimo grado di alterazione da abuso da alcol, e considerati i precedenti specifici gravanti sull'imputato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, e 186 c. 2 lett. c) cod. strada. Avverso tale sentenza Azoitei propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge quanto alla ritenuta"sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 dovendosi ritenere il porto di coltello giustificato dalla qualità di soggetto senza fissa dimora, con conseguente necessità di recare sempre con sé le poche cose in suo possesso, e vizio di motivazione con riguardo all'eccessività della pena irrogata. Il ricorso è inammissibile. Invero, il primo motivo è meramente reiterativo di analoga doglianza avanzata in sede di gravame e risolta con motivazione congrua dal Giudice di merito che da un lato ha condivisibilmente osservato come le condizioni di vita dell'imputato non potessero costituire giustificato motivo per il porto del coltello; dall'altro ha evidenziato come detto coltello si trovasse a lama aperta, sul sedile del passeggero — e quindi non riposto tra gli effetti personali-, mentre l'Azotei, privo di patente, guidava in stato di ebbrezza alcolica. Manifestamente infondato e tendentr a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'eccessività della pena inflitta; i Giudici di merito hanno rilevato, quanto al capo 1, che la pena si assestava in prossimità del minimo edittale, e quanto al capo 2, che la pena inflitta dal primo Giudice meritasse conferma a fronte dell'elevatissimo grado di alterazione da abuso da alcol, e considerati i precedenti specifici gravanti sull'imputato. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre
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