CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-Numero registro generale 14185/2024Numero sezionale 4237/2026Numero di raccolta generale 16930/2026Data pubblicazione 29/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SARDEGNA n. 365/2023 depositata il 22/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione della sentenza n.365/2023 depositata in data 22/05/2024, con la quale la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna (hinc: CGT2) ha respintol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza dellaCommissione tributaria di Cagliari, con la quale erano stati accolti i ricorsiproposti dai legali rappresentanti delle società [OSCURATO:PERSONA].p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. contro due avvisi e una cartella di pagamentoemesse nei confronti della prima società e due avvisi emessi nei confrontidella società.1.1. Punto dirimente – anche ai fini del presente giudizio – è che entrambele società erano state dichiarate fallite e che gli atti impositivi non sonostati impugnati dalle curatele, ma bensì dai legali rappresentanti dientrambe le società, tramite i quali queste ultime si sono costituite anchedavanti a questa Corte.2. Con particolare riferimento alla vicenda controversa, ai fini del presentegiudizio, è sufficiente riportare quanto affermato dalla CGT2, perrespingere l’appello dell’amministrazione finanziaria e cioè che: «devonoessere condivise le osservazione [osservazioni] del primo giudice, il qualeha riconosciuto la legittimità a ricorrere in capo ai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] in quantochiamati in causa e titolari dell’interesse a veder riconosciuta la loroestraneità ai fatti contestati a terzi, precisamente alle due società di cui,per un certo periodo, sono stati, amministratori. Osserva, inoltre, questaCorte che il recupero delle imposte in capo all’amministratore di unasocietà di capitali ormai estinta è subordinato alla notifica da partedell'Agenzia delle Entrate di un atto contenente la pretesa e le ragioni perNumero registro generale 14185/2024Numero sezionale 4237/2026Numero di raccolta generale 16930/2026Data pubblicazione 29/05/2026le quali egli è obbligato, in base a specifici presupposti, a versare l'impostaaccertata in capo alla società. Tale principio risulta peraltro confermatodalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15377, depositata il 20 luglio2020. Secondo tale principio, infatti, non è sufficiente la mera notificadella cartella intestata alla società in quanto l’ex amministratore deveessere messo nelle condizioni di contestare la fondatezza della pretesaimpositiva ed invero, le cartelle di pagamento oggetto di causa, sono attiproduttivi di effetti solamente nei confronti della società nei cui confronti èstato esperita la pretesa tributaria. Di ragione, assorbiti gli ulteriori motividedotti dall’Ufficio in quanto mera estensione del motivo esaminato … »3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso in cassazione con quattro motivi.4. Si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Considerato che:1. In via preliminare occorre evidenziare che risulta dal controricorso diStefano [OSCURATO:PERSONA] che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto. Sempre nelcontroricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver rinunciato all’ereditàdel padre Vasco e di non avere legittimazione passiva per le posizioniimputabili al padre – vale a dire l’intera vicenda [OSCURATO:PERSONA].p.a. ed il ricorso presentato anche da [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. - edi intervenire nel presente giudizio esclusivamente a titolo personale e,pertanto, per quanto è riferibile alla sua posizione di ex amministratoredella [OSCURATO:SOCIETA]. e di originario ricorrente avverso le cartelle cheriguardavano quest’ultima.1.1. Infine, [OSCURATO:PERSONA] produce certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA],moglie di [OSCURATO:PERSONA], rilevando come la prima, essendo deceduta primadel secondo, non può aver rivestito la qualità di erede di quest’ultimo.Numero registro generale 14185/2024Numero sezionale 4237/2026Numero di raccolta generale 16930/2026Data pubblicazione 29/05/20261.1. Sempre in via preliminare occorre rilevare che non risultano parti delpresente giudizio, sebbene indicate nell’intestazione del ricorso incassazione, le curatele dei fallimenti delle società [OSCURATO:PERSONA] e2. Occorre, poi, evidenziare, con riferimento alla posizione di VascoLorenzi (deceduto), che la moglie [OSCURATO:PERSONA] (indicata nell’intestazionedel ricorso) era deceduta (nel 2021) prima del marito (nel 2023) e che ilfiglio [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato nel controricorso, harinunciato all’eredità del padre.3. Di conseguenza, si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo,ai fini della rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi diVasco [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo;fissa alla ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione delpresente provvedimento per la notificazione del ricorso agli eredi di VascoLorenzi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]