CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 1983
Cassazione n. 17994/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1983 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 23 gennaio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 19 marzo 2018, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato; ritenuto, infatti, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sentenza ricorsa, p. 1, con riguardo ai plurimi precedenti specifici ed al numero di dosi ricavabili; p. 3 sentenza del Tribunale), fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il ConOg est9nsore I