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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27321/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di CUNEOato avviso alleparti; r- r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kr‘,' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Cuneo, con sentenza in data 9/03/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fardi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.640, 494, 477 e 482 cod. pen..

Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: errata applicazione della legge penale e omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..

I motivi sono inammissibili.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena - pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella - al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di CUNEOato avviso alleparti; r- r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kr‘,' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Cuneo, con sentenza in data 9/03/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fardi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.640, 494, 477 e 482 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: errata applicazione della legge penale e omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.. I motivi sono inammissibili. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena - pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella - al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 27321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris