CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04290/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Carpentieri) Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto si rivela manifestamente infondato in ordine alla piena configurabilità del reato di cui all'art. 353 cod. pen., derivante dalla partecipazione dell'ente per conto del quale l'imputato operava ad una gara ad evidenza pubblica indetta da società a capitale pubblico incaricata della gestione dei rifiuti per conto di un consorzio comunale Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore l [OSCURATO:PERSONA] , hte [OSCURATO:PERSONA] \i4ni Pierluigi li Stefano DEPOSITATA e [OSCURATO:PERSONA] 3 1 ,1