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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 28762/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2026 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata il 10/06/2026 e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione.

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza di secondo grado,pronunciata all'esito di un giudizio celebrato in assenza dell'imputato, non comparso per legittimo impedimento (impedimento rappresentato dalla soggezione alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale per altra causa, con prescrizione di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, dal Comune di Roseto degli Abruzzi).

3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso perché aspecifico. 4.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in data 10/06/2026, contestando la censura di genericità del ricorso, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza, per essere stata pronunciata trascurando l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire.

3. Sennonché, dagli atti - cui questa Corte ha accesso diretto, data la natura del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - risulta, in modo manifesto, l'insussistenza del legittimo impedimento che, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare.

Nel richiedere alla Corte di appello la trattazione orale dell'appello proposto e nel comunicare che l'imputato era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha allegato la documentazione relativa alla misura alternativa alla detenzione cui era sottoposto [OSCURATO:PERSONA].

Ora, dall'esame di tale documentazione risulta che, effettivamente, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale; risulta altresì che detta misura prescriveva a [OSCURATO:PERSONA] di non allontanarsi dalla Provincia di Teramo, senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza; dal medesimo provvedimento, tuttavia, risulta che il c.d.

"fine pena" era fissato per il giorno 13 gennaio 2026 (cfr.

Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ordinanza del 23 maggio 2023).

Ne discende in modo evidente che - alla data del 27 febbraio 2026 (giorno in cui è stato celebrato il giudizio di appello ed emessa la sentenza impugnata) - non 7sussisteva l'impedimento a comparire la cui mancata considerazione è dedotta dal ricorrente come motivo di nullità della sentenza qui impugnata.

4. Il ricorso è dunque inammissibile.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 29 LUG 2026 IL S ARTO eTUT471 A iuseppina Cirime 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2026 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata il 10/06/2026 e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza di secondo grado,pronunciata all'esito di un giudizio celebrato in assenza dell'imputato, non comparso per legittimo impedimento (impedimento rappresentato dalla soggezione alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale per altra causa, con prescrizione di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, dal Comune di Roseto degli Abruzzi). 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso perché aspecifico. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in data 10/06/2026, contestando la censura di genericità del ricorso, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza, per essere stata pronunciata trascurando l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire. 3. Sennonché, dagli atti - cui questa Corte ha accesso diretto, data la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - risulta, in modo manifesto, l'insussistenza del legittimo impedimento che, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare. Nel richiedere alla Corte di appello la trattazione orale dell'appello proposto e nel comunicare che l'imputato era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha allegato la documentazione relativa alla misura alternativa alla detenzione cui era sottoposto [OSCURATO:PERSONA]. Ora, dall'esame di tale documentazione risulta che, effettivamente, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale; risulta altresì che detta misura prescriveva a [OSCURATO:PERSONA] di non allontanarsi dalla Provincia di Teramo, senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza; dal medesimo provvedimento, tuttavia, risulta che il c.d. "fine pena" era fissato per il giorno 13 gennaio 2026 (cfr. Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ordinanza del 23 maggio 2023). Ne discende in modo evidente che - alla data del 27 febbraio 2026 (giorno in cui è stato celebrato il giudizio di appello ed emessa la sentenza impugnata) - non 7sussisteva l'impedimento a comparire la cui mancata considerazione è dedotta dal ricorrente come motivo di nullità della sentenza qui impugnata. 4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 29 LUG 2026 IL S ARTO eTUT471 A iuseppina Cirime 3
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