CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 11664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza della Corte d'appello Brescia, indicata in epigrafe, è stata confermata la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di euro 1.500 e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui artt. 81, 595, primo e secondo comma, cod. pen. Secondo il capo d'accusa, l'imputato, comunicando con più persone, scriveva, in un atto di citazione indirizzato al Giudice di pace di Monza, che il sistema messo in atto dal Villa aveva prodotto "decine di processi truccati". 2. Avverso la sentenza in epigrafe, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con i primi due motivi, attinenti alle medesime censure, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 595 e 546 cod. pen., per aver ravvisato la Corte una concreta offensività nella condotta del Radaelli e, ciò, in assenza di qualsivoglia valutazione critica circa l'offensività e con motivazione apodittica e schiacciata su quella del giudice di primo grado. L'atto di citazione, contenente le frasi incriminate, è, per ammissione degli stessi Giudici d'appello, del tutto incomprensibile. A dire dei Giudici di merito, esso si compone di affermazioni "confuse, contradditorie, farneticanti, storpiate", con periodi "affastellati senza un filo logico", tali da far apparire "l'intera prospettiva accusatoria del Radaelli... assolutamente inverosimile, incredibile, inaffidabile". Un siffatto atto di citazione non poteva, secondo la difesa, recare concreta offesa al bene giuridico della reputazione del Villa, proprio in vista di quello sfacelo linguistico che è l'atto di citazione, lungo 80 pagine, contenente affermazioni incomprensibili. A fronte di un atto siffatto, nessuno avrebbe potuto prendere in seria considerazione le confuse affermazioni ivi contenute; ove si consideri che il bene giuridico protetto dall'art. 595 cod. pen. è la reputazione, vale a dire un bene eminentemente relazionale, che presuppone, quindi, un'accoglienza, da parte dei terzi cui è indirizzata l'affermazione diffamatoria, appare evidente che, nel caso di specie, tale accoglienza non poteva darsi. 2.2 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 598 cod. pen., con riferimento all'esclusione della causa di non punibilità. 3. Si dà atto che è stata depositata, in data 4 febbraio 2022, memoria per l'imputato, da parte del difensore d'ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta rimessione di querela - intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione- con contestuale accettazione da parte dell'imputato, formalizzate, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali, presso la stazione dei Carabinieri di Grumello del Monte, in data 4 febbraio 2022.4. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1. Essendo stata acquisita agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela con contestuale accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi su cui fondare una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. («la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto»: Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 - 01; «la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate»: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01). Consegue, alla luce di quest'ultima precisazione, l'eliminazione delle statuizioni civili. 2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. L'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/11/2022