CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno con la sentenza impugnata, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Salerno in data 19/05/2021, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo n. 1) cod. pen. Ritenuto che le doglianze difensive, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità dell'art. 628 cod. pen. e la carenza dell'elemento psicologico del reato, nonché il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sono inammissibili poiché attengono a motivi di appello oggetto di espressa rinuncia da parte dell'imputato che ha ammesso gli addebiti contestati e ha mantenuto fermo solo il motivo attinente al quantum della pena, richiedendo in particolare la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio almeno di equivalenza tra quest'ultima e le aggravanti contestate; che i motivi oggetto di espressa rinunzia in appello non possono essere dedotti con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]