CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 37150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17248-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI, MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA, AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 37/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno autonomamente riassunto (i primi due con atto dell’8 agosto 2015 e la terza con atto del 24 settembre 2015) il giudizio conseguente all’annullamento della precedente sentenza del TSAP n. 154/2013 per effetto della pronuncia di queste Sezioni unite n. 10794/2015, con la quale venne ritenuta affetta da nullità, per difetto di contraddittorio, la verificazione che era stata disposta in fase istruttoria dallo stesso TSAP. I ricorsi (come riassunti) hanno ad oggetto il progetto preliminare, quello definitivo, nonché quello esecutivo relativi agli interventi per la “riduzione del rischio idrogeologico – lavori di consolidamento delle sponde del lago di Piedilugo. 1° stralcio”. In particolare, con i relativi motivi di impugnazione, i ricorrenti hanno lamentato l’occupazione e l’incidenza dei lavori sulle aree di loro proprietà, l’impedimento al libero accesso, come da sempre esercitato, dalle loro proprietà al lago, il pregiudizio arrecato dalle opere progettate al passaggio e alla salubrità dei luoghi, con l’incremento dei pali da infiggere e la produzione di un possibile danno per le opere di sostegno dai medesimi realizzate. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità di bacino del fiume Tevere, il Ministero per i beni e le attività culturali oltre che il Comune di Terni, eccependo – i primi due – il loro difetto di legittimazione passiva e il terzo insistendo per il rigetto dei ricorsi. Disposta la loro riunione e rinnovata la verificazione, all’esito del deposito della relativa relazione, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso l’atto di validazione, deducendo di esserne venuti a conoscenza solo in fase di verificazione. Con tali ulteriori motivi, essi hanno denunciato plurimi profili di eccesso di potere, la violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 544/1999 in combinato disposto con gli artt. 112, 164 e il relativo allegato XXI, e 27 del d. lgs. n. 163/2006, unitamente alla violazione degli artt. 93 e 165 del d. lgs. n. 163/2006. In sostanza, con questi motivi, i ricorrenti hanno sostenuto che la validazione, oltre ad essersi basata su dati incompleti, non era stata preceduta dallo stato di compatibilità idraulica né, in dipendenza delle varianti progettuali, dal rinnovo della valutazione di incidenza ambientale. Il controricorrente Comune di Terni ha replicato ai motivi aggiunti, eccependone l’inammissibilità (per essere i relativi vizi denunciati inerenti agli atti acquisiti in epoca anteriore all’espletamento della verificazione) e insistendo, in ogni caso, per il rigetto nel complesso dei ricorsi. 2. Decidendo sugli stessi, il TSAP, con sentenza n. 37/2021 (depositata il 18 febbraio 2021), ha, in primo luogo, ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali evocate in giudizio (conformandosi, sul punto, a quanto già statuito con la richiamata sentenza di queste Sezioniunite n. 10794/2015). Con riferimento al merito dei ricorsi, nel rigettarli, lo stesso TSAP ha considerato dirimente l’esito della verificazione, in virtù del quale erano rimaste escluse le denunciate occupazioni illegittime, l’alterazione dei luoghi in danno dei ricorrenti e la compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali a causa dell’esecuzione delle contestate opere progettate. Solo con riguardo alla realizzazione della passerella, il verificatore aveva rilevato una possibile incidenza sul paesaggio, tuttavia non tramutatasi in un concreto pregiudizio per lo stesso, così come accertato con riferimento all’eventuale ristagno dell’acqua nell’intercapedine frale opere eseguite ed il preesistente muro di sostegno delle abitazioni dei ricorrenti. Quanto ai motivi aggiunti, l’adito TSAP ne ha ravvisato l’infondatezza sulla scorta del determinante elemento che la validazione era stata correttamente incentrata - ai sensi dell’art. 112, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006 – sul progetto esecutivo prima dell’affidamento dei lavori, senza che essa fosse da ritenersi subordinata all’acquisizione dello studio di compatibilità idraulica, posto che le opere avevano ad oggetto i lavori di consolidamento delle sponde del lago di Piedilugo e non la regimentazione del flusso delle acque. Infine, il TSAP ha ritenuto come le varianti progettuali – per quanto attestato dalla Commissione edilizia integrata e dalla locale Soprintendenza – non avessero carattere sostanziale, avendo interessato solo profili marginali, non incidenti sull’originaria progettazione, tali da non richiedere il rinnovo della valutazione di incidenza ambientale. 3. Avverso la citata sentenza del TSAP, hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il solo Comune di Terni. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria finale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo,i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e dell’art. 111 Cost. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del R.D. n. 523/1994, confutando l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto – nel valutare i mot ivi aggiunti – che si sarebbe dovuta considerare corretta la validazione del progetto esecutivo e di quello definitivo senza che fosse necessaria l’acquisizione dello studio di compatibilità idraulica, sul ravvisato presupposto che trattavasi di opere aventi ad oggetto il consolidamento delle sponde del lago Piedilugo e non la regimentazione del flusso delle acque. 2. Con la seconda censura, i ricorrenti hanno lamentato – avuto riguardo agli artt. 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e fal sa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 554/1999 in combinato disposto con gli artt. 112, 164 e Allegato XXI, e 27 del d. lgs. n. 163/2006, nonché con l’art. 2 del R.D. n. 523/1904, sul presupposto del rilievo della mancata assunzione, da parte del Comune di Terni, dello studio di compatibilità idraulica, con conseguente carenza istruttoria idonea a condurre all’annullamento del progetto, da cui l’erroneità dell’impugnata pronuncia del TSAP. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno prospettato – co n riferimento agli artt. 111 Cost. e 360, comma 3, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, in combinato disposto con gli artt. 21 e 29 del d.P.R. n. 554/1999, contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui con essa si è ritenuto che, nel caso in questione, non fosse necessario – ai fini della legittimità del progetto definitivo approvato con DGC n. 202/2009 - il rinnovo della valutazione di incidenza ambientale, sull’erroneo presupposto che si trattavadi “varianti progettuali non sostanziali”. 4. Con il quarto mezzo, i ricorrenti hanno dedotto – in relazione agli artt. 111 Cost. e 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 165 del d. lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 18 del d.P.R. n. 554/1999, reiterando l’argomentazione secondo cui, poiché il nuovo progetto non era stato sottoposto alla valutazione di incidenza ambientale, lo stesso si sarebbe dovuto ritenere illegittimo per difetto di un elemento istruttorio essenziale, anche in considerazione del particolare pregio dell’area interessata. 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 194 c.p.c., oltre che dell’art. 66 del d. lgs. n. 104/2010, sostenendo l’illegittimità della c.t.u. svolta e, quindi, la nullità del procedimento, non avendo l’ausiliario giudiziario tenuto conto delle plurime acquisizioni documentali conseguenti alla loro iniziativa di sollecitazione istruttoria in ordine agli accertamenti indotti dai proposti motivi aggiunti, che avrebbero condotto alla valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere necessariamente alle opere di consolidamento. 6. Con la sesta censura, i ricorrenti hanno dedotto – con riguardo agli artt. 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., avendo il TSAP, con l’impugnata sentenza, aderito acriticamente alla consulenza di primo grado, pur in presenza di elementi implicanti la specifica valutazione da parte del giudice rispetto alle risultanze della c.t.u. 7. Con il settimo motivo, i ricorrenti hanno lamentato – con riferimento agli artt. 111 Cost. e 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazio ne e falsa applicazione degli artt. 116 e 194 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 66 del d. lgs. n. 50/2015, denunciando l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui, ai fini della decisione, il TSAP si era discostato dalle risultanze emerse nella verificazione tecnica (ai fini della cui assunzione si applicano i principi generali del codice di procedura civile). 8. Con l’ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno prospettato – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 165 del d. lgs. n. 163/2006, congiuntamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 554/1999, ribadendo che il nuovo progetto non era stato sottoposto alla valutazione di incidenza ambientale, con la conseguenza che lo stesso – come già posto in risalto - si sarebbe dovuto ritenere illegittimo per la mancanza di un elemento istruttorio essenziale, ricadendosi, oltretutto, in un’area di particolare pregio, da cui la necessità di un nuovo avvio della procedura ed il rinnovo della fase di pubblicazione. 9. Si rileva, innanzitutto, che il primo, secondo, terzo, quarto ed ottavo motivo, come in precedenza riportati, possono essere trattati congiuntamente, siccome tra loro all’evidenza connessi. Ad avviso di queste Sezioni unite sono infondati e devono, perciò, essere respinti per le ragioni che seguono. I ricorrenti, con tali motivi, denunciano, nel loro sostanziale complesso, l’illegittimità dell’impugnata sentenza del TSAP per preteso difetto della valutazione dello “studio di compatibilità ambientale” e per non aver aderito il verificatore alle loro valutazioni tecniche come fatte valere attraverso i rilievi del loro consulente di parte. Occorre chiarire che dette censure hanno ad oggetto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativi agli interventi per la “riduzione del rischio idrogeologico-lavori di consolidamento delle sponde del lago di Piediluco - 1° stralcio”. Con esse i ricorrenti lamentano che, per effetto dell’approvazione di tali interventi, sarebbero state occupate aree di loro proprietà, sarebbe conseguito l’impedimento al libero accesso – da sempre goduto – da dette proprietà al lago, sarebbe stato arrecato un pregiudizio al paesaggio e alla salubrità dei luoghi, con l’incremento dei pali da infiggere ed il possibile danno per le opere di sostegno dai medesimi realizzate. La censura centrale delle doglianze in esame si fonda sull’asserita illegittimità della validazione progettuale, deducendosi che, oltre ad essersi basata su atti incompleti, non era stata preceduta dallo studio di compatibilità idraulica né, per effetto delle sopravvenute varianti progettuali, dal rinnovo della valutazione di incidenza ambientale. Tanto viene denunciato sul presupposto che, ai fini della corretta validazione del progetto esecutivo e definitivo, fosse propriamente necessaria l’acquisizione dello studio di compatibilità idraulica, poiché l’opera da realizzare era di tipo complesso e prevedeva il consolidamento di sponde e di opere accessorie e, quindi, tale da avere un impatto sull’assetto idraulico. Senonché, a fronte di tali prospettazioni, va considerato che correttamente il TSAP ha rilevato l’insussistenza della necessità della preventiva acquisizione dello studio di compatibilità idraulica, poiché le opere erano limitate all’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde del lago e non importavano, perciò, un intervento comportante un’effettiva incidenza sulla regimentazione del flusso delle acque (risultando, quindi, inidoneo a produrre un’alterazione del regime idraulico), per il quale il suddetto adempimento sarebbe stato indispensabile. Pertanto, il TSAP ha rilevato che la validazione era stata legittimamente calibrata –in applicazione dell’art. 112, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006 – sul progetto esecutivo prima dell’affidamento dei lavori, senza, cioè, subordinarne la validità e l’efficacia alla preliminare necessità della realizzazione del citato studio di compatibilità idraulica e alla sua conseguente acquisizione. Peraltro, lo stesso TSAP, sulla base di una valutazione di merito adeguatamente compiuta, ha escluso ogni tipo di danno apprezzabile alle proprietà dei ricorrenti sulla scorta della verificazione come rinnovata in giudizio, anche con riferimento alla realizzazione della passerella (pur potenzialmente incidente sul paesaggio), in virtù dell’espressione di un sufficiente apprezzamento, in questa sede insindacabile. Sempre sulla scorta di un convincimento adeguatamente motivato che attinge il merito (quindi, ancora una volta, non sindacabile in sede di legittimità), il TSAP ha accertato –anche in dipendenza delle attestazioni provenienti dalla Commissione edilizia integrata e dalla competente Soprintendenza – che le sopravvenute varianti progettuali non implicavano alcun intervento di sostanziale rilevanza, riguardando soltanto aspetti marginali; esse, perciò, non avrebbero potuto considerarsi idonee a determinare modifiche influenti sull’originaria progettazione, ragion per cui non ricorrevano le condizioni per procedere alla richiesta del rinnovo della valutazione di impatto ambientale. Alla luce di queste complessive argomentazioni i motivi esaminati devono, perciò, essere dichiarati infondati. 10. Da tale declaratoria consegue l’assorbimento della valutazione degli altri tre residui motivi (quinto, sesto e settimo), poiché riguardanti aspetti implicanti la confutazione delle risultanze della relazione del c.t.u. e della contestazione del mancato rinnovo della c.t.u., da ritenersi, infatti, divenuti ultronei in dipendenza della reiezione delle censure attinenti alla questione centrale come in precedenza risolta, anche in considerazione delle correlate valutazioni di merito insindacabilmente compiute dal TSAP attraverso la manifestazione di apprezzamenti adeguatamente motivati. 11. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. In virtù della peculiarità e novità delle questioni trattate, le spese di questo giudizio vanno interamente compensate tra le parti costituite. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussistono i presupposti processuali per dare atto -ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti (con vincolo solidale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei pr