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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18123/2024

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato — riconoscendo le attenuati generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminando il trattamento sanzionatorio e riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena - la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo B), in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 25 gennaio Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore -, allo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto, distrutto o comunque non tenuto, relativamente all'intero periodo di attività, il libro giornale, i mastrini, parte della documentazione bancaria, il libro cespiti ammortizzabili, i registri I.V.A. nonché, per il periodo antecedente al 2008, il libro inventari (per il periodo successivo al 2008, invece, avrebbe omesso di apporre rilevanti annotazioni).

Avrebbe inoltre distratto i seguenti beni: immobilizzazioni materiali per un valore lordo di euro 161.354,00; rimanenze per un valore di euro 195.000,00; disponibilità liquide per un valore di euro 20.169,00; la somma di euro 5.000,00, bonificata - in assenza di delibere assembleari - in suo favore quale compenso per l'attività di amministratore.

Avrebbe, infine, dissipato il valore dell'azienda, intesa come insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, trasferendolo, senza alcun corrispettivo, alla ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", a lui stesso riconducibile.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo B, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

2.1.1. Il ricorrente sostiene che: la presunta distrazione della somma di denaro di 5.000,00 euro, costituirebbe il compenso per l'attività di amministratore della società; vi sarebbero elementi del tutto incompatibili con la volontà dell'imputato di distrarre beni della società.

In particolare, al fine di dimostrare l'insussistenza di una volontà di distrarre denaro appartenente alla società, evidenzia che l'imputato non aveva mai preteso un canone di locazione per l'utilizzo, da parte della società, di un capannone di sua proprietà.

Tale comportamento sarebbe completamente incompatibile con una volontà distrattiva in danno della società, atteso che l'imputato, con tale condotta, avrebbe rinunciato a conseguire una somma di denaro ben maggiore dei 5.000,00 euro, oggetto della presunta distrazione.

2.1.2. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto provata la distrazione delle rimanenze di magazzino.

Al riguardo, evidenzia come il curatore, al momento dell'inventario, avesse rinvenuto un'enorme quantità di beni, ma al tempo stesso avesse deciso di non acquisirli alla curatela, in quanto ritenuti obsoleti e di valore modesto.

Il ricorrente evidenzia che tali beni, sebbene conservati in maniera un po' confusa all'interno di un capannone, costituivano proprio le rimanenze di magazzino, che nel tempo si erano deprezzate.

2.1.3. Il ricorrente sostiene che non vi sarebbe stata alcuna dissipazione del valore dell'azienda, ma il mero trasferimento di clientela a un'altra ditta ("[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituirebbe condotta penalmente rilevante, laddove, come nel caso in esame, non sia corroborata anche dal passaggio dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti.

Più in generale, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente vagliato tutti gli argomenti difensivi esposti con riferimento alle condotte distrattive contestate. 2.2 Con un secondo motivo, articolato con specifico riferimento al reato di cui al capo A, deduce il vizio di motivazione.

Rappresenta che la Corte di appello ha ritenuto che la bancarotta fraudolenta documentale fosse stata commessa proprio al fine di consenl:ire la commissione delle condotte distrattive contestate al capo E dell'imputazione.

Tanto premesso, in primo luogo, sostiene che, se fossero ritenute fondate le argomentazioni svolte nell'ambito del primo motivo del ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alle condotte distrattive, dovrebbe necessariamente annullarsi la sentenza anche con riferimento alla bancarotta documentale.

Sotto altro profilo, sostiene che le condotte distrattive contestate al capo B sarebbero emerse dalla lettura dei bilanci che, nel corso degli anni, l'imputato aveva presentato: se non ci fossero stati quei bilanci, il curatore mai avrebbe potuto rilevare le condotte in questione.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, sarebbe illogica nella parte relativa all'elemento soggettivo del reato.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Rappresenta che la Corte territoriale, accogliendo parzialmente l'atto di appello, ha ridotto la pena inflitta in primo grado e ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nulla, però, avrebbe detto in ordine al beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, nonostante la difesa, con l'atto d'appello, ne avesse specificamente chiesto il riconoscimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il terzo motivo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, che deve essere concesso.

1.1. Il primo motivo (articolato in più censure) è inammissibile.

1.1.1. La prima censura, relativa alla distrazione della somma di euro 5.000,00, risulta del tutto generica.

Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare che tale somma costituiva il compenso per l'attività di amministratore, senza neppure specificare se l'imputato avesse mai percepito altri compensi e se l'importo di 5.000,00 euro costituisse una somma congrua rispetto al lavoro da lui espletato.

Tantomeno, ha allegato elementi di confronto (quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti dall'assemblea ai precedenti amministratori, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti, gli eventuali compensi corrisposti ai dirigenti di vertice della società, i compensi riconosciuti agli amministratori delle società del medesimo settore e di analoga grandezza) dai quali poter desumere la congruità degli emolumenti che l'imputato si era riconosciuto.

Nel caso in esame, non si pone neppure la questione se il prelevamento di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, essendosi il ricorrente limitato a una generica asserzione.

Analoga genericità vizia la deduzione relativa alla circostanza che l'imputato non avrebbe preteso alcun canone di locazione per l'utilizzo, da parte della società, di un capannone di sua proprietà.

Anche rispetto a tale circostanza, che dovrebbe dimostrare l'assenza del dolo, il ricorrente si limita a una generica asserzione, senza neppure indicare gli atti dai quali essa dovrebbe desumersi.

1.1.2. La censura relativa alle rimanenze di magazzino è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che: i prodotti e le attrezzature presenti nel capannone erano stati collocati in modo che fosse impossibile una distinzione fisica tra i beni di pertinenza della fallita e quelli riferibili alla ditta individuale; in ogni caso, esisteva una netta e rilevante sproporzione tra i valori dei beni contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2010 e i beni presenti nel capannone; la sproporzione non era attribuibile ad una drastica obsolescenza, come sostenuto dalla difesa, atteso che era passato poco più di un anno tra la redazione di quel bilancio e la dichiarazione di fallimento.

1.1.3. La terza censura, relativa alla distrazione del valore dell'azienda, è manifestamente infondata.

Va rilevato che la sentenza di primo grado aveva posto in rilievo che l'imputato, in assenza di un formale atto di cessione dell'azienda, aveva di fatto trasferito alla ditta individuale i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento.

Tanto era desumibile dai seguenti elementi: l'attività veniva svolta nel medesimo capannone; l'oggetto sociale delle due imprese era analogo; vi era stata una quasi completa confusione tra beni della società fallita e quelli della ditta individuale; quest'ultima utilizzava alcuni ex dipendenti e le stesse attrezzature della società fallita; il pacchetto clienti era lo stesso.

Dalla sentenza di primo grado, dunque, emergeva che vi era stato il trasferimento di tutti gli elementi positivi - clientela, locali, attrezzature, dipendenti - determinanti l'avviamento„ che da solo può costituire l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 5357 del 30/11/2017, R.v. 272108; Sez. 5, Sentenza n. 3817 del 11/12/2012, Rv. 254474).

Le deduzioni del ricorrente, pertanto, hanno trovato già completa e corretta risposta nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si salda, atteso che le decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme.

Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale.

Al riguardo, occorre ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Nel caso in esame, le sentenze, lette congiuntamente, forniscono un'ampia motivazione in ordine a tutte le distrazioni contestate e un'adeguata risposta a tutti i rilievi difensivi.

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Il giudizio di responsabilità della Corte di appello, invero, è basato sulle indicazioni fornite dal curatore fallimentare, che aveva posto in rilievo che: la documentazione contabile era carente; anche a seguito della produzione effettuata soltanto a procedimento penale già avviato, i documenti posti a disposizione dall'imputato consentivano, solo in modo incompleto e frammentario, di ricostruire la gestione della società fallita.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che il dolo potesse essere desunto anche dal fatto che l'imputato aveva posto in essere svariate condotte distrattive, ponendo in rilievo come la sottrazione di parte delle scritture contabili potesse essere stata funzionale a coprire le distrazioni.

La circostanza che, nonostante tale frammentaria e incompleta documentazione, sia stato comunque possibile desumere alcune specifiche condotte distrattive non si pone in termini di assoluta incompal:ibilità logica con le argomentazioni della Corte di appello.

Invero, le distrazioni sono state rilevate anche a seguito degli accertamenti fatti dal curatore e non va dimenticato che parte della documentazione è stata prodotta a procedimento penale già avviato.

Sotto altro profilo, va rilevato che non è detto che l'imputato fosse riuscito a realizzare completamente l'intento perseguito, finendo così per lasciare traccia almeno di una parte delle distrazioni perpetrate.

1.3. Il terzo motivo è fondato.

La Corte di appello, effettivamente, ha omesso di pronunciarsi sul beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, nonostante la difesa, con l'atto d'appello, ne avesse specificamente chiesto il riconoscimento.

La sentenza, pertanto, sul punto, deve essere annullata.

Al riconoscimento del beneficio richiesto, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, può procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett.

I, cod. proc. pen.

Nel determinare il trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha ampiamente valorizzato favorevolmente le circostanze indicate all'art. 133 cod. pen. (e, in particolare, l'incensuratezza e la condotta successiva al reato).

Ebbene quelle stesse circostanze possono essere valorizzate per il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

2. La sentenza impugnata, dunque, essendo fondato solo il terzo motivo di ricorso, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, che deve essere concesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla manca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato — riconoscendo le attenuati generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminando il trattamento sanzionatorio e riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena - la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo B), in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 25 gennaio Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore -, allo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto, distrutto o comunque non tenuto, relativamente all'intero periodo di attività, il libro giornale, i mastrini, parte della documentazione bancaria, il libro cespiti ammortizzabili, i registri I.V.A. nonché, per il periodo antecedente al 2008, il libro inventari (per il periodo successivo al 2008, invece, avrebbe omesso di apporre rilevanti annotazioni). Avrebbe inoltre distratto i seguenti beni: immobilizzazioni materiali per un valore lordo di euro 161.354,00; rimanenze per un valore di euro 195.000,00; disponibilità liquide per un valore di euro 20.169,00; la somma di euro 5.000,00, bonificata - in assenza di delibere assembleari - in suo favore quale compenso per l'attività di amministratore. Avrebbe, infine, dissipato il valore dell'azienda, intesa come insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, trasferendolo, senza alcun corrispettivo, alla ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", a lui stesso riconducibile. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo B, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. 2.1.1. Il ricorrente sostiene che: la presunta distrazione della somma di denaro di 5.000,00 euro, costituirebbe il compenso per l'attività di amministratore della società; vi sarebbero elementi del tutto incompatibili con la volontà dell'imputato di distrarre beni della società. In particolare, al fine di dimostrare l'insussistenza di una volontà di distrarre denaro appartenente alla società, evidenzia che l'imputato non aveva mai preteso un canone di locazione per l'utilizzo, da parte della società, di un capannone di sua proprietà. Tale comportamento sarebbe completamente incompatibile con una volontà distrattiva in danno della società, atteso che l'imputato, con tale condotta, avrebbe rinunciato a conseguire una somma di denaro ben maggiore dei 5.000,00 euro, oggetto della presunta distrazione. 2.1.2. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto provata la distrazione delle rimanenze di magazzino. Al riguardo, evidenzia come il curatore, al momento dell'inventario, avesse rinvenuto un'enorme quantità di beni, ma al tempo stesso avesse deciso di non acquisirli alla curatela, in quanto ritenuti obsoleti e di valore modesto. Il ricorrente evidenzia che tali beni, sebbene conservati in maniera un po' confusa all'interno di un capannone, costituivano proprio le rimanenze di magazzino, che nel tempo si erano deprezzate. 2.1.3. Il ricorrente sostiene che non vi sarebbe stata alcuna dissipazione del valore dell'azienda, ma il mero trasferimento di clientela a un'altra ditta ("[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituirebbe condotta penalmente rilevante, laddove, come nel caso in esame, non sia corroborata anche dal passaggio dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti. Più in generale, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente vagliato tutti gli argomenti difensivi esposti con riferimento alle condotte distrattive contestate. 2.2 Con un secondo motivo, articolato con specifico riferimento al reato di cui al capo A, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che la Corte di appello ha ritenuto che la bancarotta fraudolenta documentale fosse stata commessa proprio al fine di consenl:ire la commissione delle condotte distrattive contestate al capo E dell'imputazione. Tanto premesso, in primo luogo, sostiene che, se fossero ritenute fondate le argomentazioni svolte nell'ambito del primo motivo del ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alle condotte distrattive, dovrebbe necessariamente annullarsi la sentenza anche con riferimento alla bancarotta documentale. Sotto altro profilo, sostiene che le condotte distrattive contestate al capo B sarebbero emerse dalla lettura dei bilanci che, nel corso degli anni, l'imputato aveva presentato: se non ci fossero stati quei bilanci, il curatore mai avrebbe potuto rilevare le condotte in questione. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, sarebbe illogica nella parte relativa all'elemento soggettivo del reato. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale, accogliendo parzialmente l'atto di appello, ha ridotto la pena inflitta in primo grado e ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nulla, però, avrebbe detto in ordine al beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, nonostante la difesa, con l'atto d'appello, ne avesse specificamente chiesto il riconoscimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il terzo motivo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, che deve essere concesso. 1.1. Il primo motivo (articolato in più censure) è inammissibile. 1.1.1. La prima censura, relativa alla distrazione della somma di euro 5.000,00, risulta del tutto generica. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare che tale somma costituiva il compenso per l'attività di amministratore, senza neppure specificare se l'imputato avesse mai percepito altri compensi e se l'importo di 5.000,00 euro costituisse una somma congrua rispetto al lavoro da lui espletato. Tantomeno, ha allegato elementi di confronto (quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti dall'assemblea ai precedenti amministratori, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti, gli eventuali compensi corrisposti ai dirigenti di vertice della società, i compensi riconosciuti agli amministratori delle società del medesimo settore e di analoga grandezza) dai quali poter desumere la congruità degli emolumenti che l'imputato si era riconosciuto. Nel caso in esame, non si pone neppure la questione se il prelevamento di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, essendosi il ricorrente limitato a una generica asserzione. Analoga genericità vizia la deduzione relativa alla circostanza che l'imputato non avrebbe preteso alcun canone di locazione per l'utilizzo, da parte della società, di un capannone di sua proprietà. Anche rispetto a tale circostanza, che dovrebbe dimostrare l'assenza del dolo, il ricorrente si limita a una generica asserzione, senza neppure indicare gli atti dai quali essa dovrebbe desumersi. 1.1.2. La censura relativa alle rimanenze di magazzino è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che: i prodotti e le attrezzature presenti nel capannone erano stati collocati in modo che fosse impossibile una distinzione fisica tra i beni di pertinenza della fallita e quelli riferibili alla ditta individuale; in ogni caso, esisteva una netta e rilevante sproporzione tra i valori dei beni contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2010 e i beni presenti nel capannone; la sproporzione non era attribuibile ad una drastica obsolescenza, come sostenuto dalla difesa, atteso che era passato poco più di un anno tra la redazione di quel bilancio e la dichiarazione di fallimento. 1.1.3. La terza censura, relativa alla distrazione del valore dell'azienda, è manifestamente infondata. Va rilevato che la sentenza di primo grado aveva posto in rilievo che l'imputato, in assenza di un formale atto di cessione dell'azienda, aveva di fatto trasferito alla ditta individuale i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento. Tanto era desumibile dai seguenti elementi: l'attività veniva svolta nel medesimo capannone; l'oggetto sociale delle due imprese era analogo; vi era stata una quasi completa confusione tra beni della società fallita e quelli della ditta individuale; quest'ultima utilizzava alcuni ex dipendenti e le stesse attrezzature della società fallita; il pacchetto clienti era lo stesso. Dalla sentenza di primo grado, dunque, emergeva che vi era stato il trasferimento di tutti gli elementi positivi - clientela, locali, attrezzature, dipendenti - determinanti l'avviamento„ che da solo può costituire l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 5357 del 30/11/2017, R.v. 272108; Sez. 5, Sentenza n. 3817 del 11/12/2012, Rv. 254474). Le deduzioni del ricorrente, pertanto, hanno trovato già completa e corretta risposta nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si salda, atteso che le decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme. Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, occorre ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Nel caso in esame, le sentenze, lette congiuntamente, forniscono un'ampia motivazione in ordine a tutte le distrazioni contestate e un'adeguata risposta a tutti i rilievi difensivi. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Il giudizio di responsabilità della Corte di appello, invero, è basato sulle indicazioni fornite dal curatore fallimentare, che aveva posto in rilievo che: la documentazione contabile era carente; anche a seguito della produzione effettuata soltanto a procedimento penale già avviato, i documenti posti a disposizione dall'imputato consentivano, solo in modo incompleto e frammentario, di ricostruire la gestione della società fallita. Con riferimento all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che il dolo potesse essere desunto anche dal fatto che l'imputato aveva posto in essere svariate condotte distrattive, ponendo in rilievo come la sottrazione di parte delle scritture contabili potesse essere stata funzionale a coprire le distrazioni. La circostanza che, nonostante tale frammentaria e incompleta documentazione, sia stato comunque possibile desumere alcune specifiche condotte distrattive non si pone in termini di assoluta incompal:ibilità logica con le argomentazioni della Corte di appello. Invero, le distrazioni sono state rilevate anche a seguito degli accertamenti fatti dal curatore e non va dimenticato che parte della documentazione è stata prodotta a procedimento penale già avviato. Sotto altro profilo, va rilevato che non è detto che l'imputato fosse riuscito a realizzare completamente l'intento perseguito, finendo così per lasciare traccia almeno di una parte delle distrazioni perpetrate. 1.3. Il terzo motivo è fondato. La Corte di appello, effettivamente, ha omesso di pronunciarsi sul beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, nonostante la difesa, con l'atto d'appello, ne avesse specificamente chiesto il riconoscimento. La sentenza, pertanto, sul punto, deve essere annullata. Al riconoscimento del beneficio richiesto, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, può procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen. Nel determinare il trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha ampiamente valorizzato favorevolmente le circostanze indicate all'art. 133 cod. pen. (e, in particolare, l'incensuratezza e la condotta successiva al reato). Ebbene quelle stesse circostanze possono essere valorizzate per il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. 2. La sentenza impugnata, dunque, essendo fondato solo il terzo motivo di ricorso, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, che deve essere concesso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla manca
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