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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 33754/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorsop [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione, commesso il 14 gennaio 2020 quando l'imputato si allontanava, fuori dagli orari consentiti, dall'abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari. 2.Con motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, l'imputato denuncia: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.: la motivazione della Corte di appello è illogica avendo ritenuto non particolarmente grave il fatto, poiché l'imputato era stato rintracciato nelle immediate vicinanze dell'abitazione ma ha poi negato l'applicazione della causa di non punibilità.

Inoltre, non è sufficiente, ai fini dell'abitualità richiesta dalla fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., un'unica condanna, anche se specifica;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del 1gs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art. 5 -duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

La Corte di appello ha ritenuto ostativa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. l'abitualità della condotta evidenziando che l'imputato è gravato da altra condanna.

L'analisi del certificato penale, a fronte dell'apparente contraddittorietà della motivazione ove si richiama l'abitualità e un'unica condanna, ha consentito di rilevare che effettivamente l'imputato è stato condannato per tre distinti episodi di evasione, commessi nei giorni 11, 12 e 17 gennaio 2019, unificati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen..

Ritiene il Collegio, facendo applicazione dei criteri di valutazione recati dalla sentenza resa dalle Sezione Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), che correttamente il giudice del merito ha ritenuto la ostatività della condanna all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bís cod. pen. tenuto conto dell'abitualità che il fatto denota potendo valorizzarsi la reiterazione dello stesso reato in un limitato arco temporale, la circostanza che l'imputato fosse già autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per alcune ore del giorno e che si sia allontanato dall'abitazione per recarsi presso quella di un coimputato del medesimo reato per cui versava in stato di custodia, condotta che non appare espressione di una risoluzione criminosa episodica e non realizza una lesione all'interesse tutelato dalla norma minimale. 2.11 secondo motivo di ricorso si limita ad una generica censura sul diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. motivato, nell'esercizio di un apprezzamento largamente discrezionale rimesso ai giudici di merito, in ragione della insussistenza di elementi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento punitivo.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3.Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorsop [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione, commesso il 14 gennaio 2020 quando l'imputato si allontanava, fuori dagli orari consentiti, dall'abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari. 2.Con motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, l'imputato denuncia: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.: la motivazione della Corte di appello è illogica avendo ritenuto non particolarmente grave il fatto, poiché l'imputato era stato rintracciato nelle immediate vicinanze dell'abitazione ma ha poi negato l'applicazione della causa di non punibilità. Inoltre, non è sufficiente, ai fini dell'abitualità richiesta dalla fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., un'unica condanna, anche se specifica; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del 1gs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art. 5 -duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. La Corte di appello ha ritenuto ostativa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. l'abitualità della condotta evidenziando che l'imputato è gravato da altra condanna. L'analisi del certificato penale, a fronte dell'apparente contraddittorietà della motivazione ove si richiama l'abitualità e un'unica condanna, ha consentito di rilevare che effettivamente l'imputato è stato condannato per tre distinti episodi di evasione, commessi nei giorni 11, 12 e 17 gennaio 2019, unificati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen.. Ritiene il Collegio, facendo applicazione dei criteri di valutazione recati dalla sentenza resa dalle Sezione Unite di questa Corte (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), che correttamente il giudice del merito ha ritenuto la ostatività della condanna all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bís cod. pen. tenuto conto dell'abitualità che il fatto denota potendo valorizzarsi la reiterazione dello stesso reato in un limitato arco temporale, la circostanza che l'imputato fosse già autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per alcune ore del giorno e che si sia allontanato dall'abitazione per recarsi presso quella di un coimputato del medesimo reato per cui versava in stato di custodia, condotta che non appare espressione di una risoluzione criminosa episodica e non realizza una lesione all'interesse tutelato dalla norma minimale. 2.11 secondo motivo di ricorso si limita ad una generica censura sul diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. motivato, nell'esercizio di un apprezzamento largamente discrezionale rimesso ai giudici di merito, in ragione della insussistenza di elementi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento punitivo. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3.Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 magg