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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09162/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso in opposizione con trasmissione al giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 78/25 datata 31 luglio 2025, il Giudice monocratico del Tribunale di Messina accoglieva l'istanza avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Messina del 3 aprile 2017, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 9 settembre 2019 (divenuta irrevocabile il 1 aprile 2021), con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa.

1.1. L'ordinanza è fondata sulla considerazione che [OSCURATO:PERSONA] risultava aver già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 13 febbraio 2013, confermata dalla Corte di Appello di Messina in data 9 marzo 2017 (irrevocabile il 20 maggio 2017), con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.73, comma 5, DPR 309/90, commesso in data 22 marzo 2011 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa.

Secondo il giudice del Tribunale di Messina, quindi, [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso al beneficio della sospensione condizionale oltre i limiti previsti dall'art. 164, quarto comma, cod. pen.; nella ordinanza impugnata si precisa che, con la sentenza emessa in data 3 aprile 2017, il Tribunale di Messina aveva riconosciuto il beneficio sulla base di un giudizio prognostico basato sull'assenza di precedenti penali, considerato che le due sentenze passate in giudicato non erano conosciute dal giudicante; ne conseguiva, quindi, la revoca del beneficio con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 3 aprile 2017 e confermata dalla Corte di Appello in data 9 settembre 2019 (irrevocabilè il 1 aprile 2021).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza del suo difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 167 e 168 cod. pen., in quanto la sospensione condizionale della pena non può essere revocata quando il beneficio si è consolidato per il decorso del termine idoneo a far maturare le condizioni che determinano l'estinzione del reato ex art. 167 cod. pen.; nel caso di specie, precisa il difensore, la data di irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto il beneficio poi revocato va ancorata alla scadenza del termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello, risalente al 24 settembre 2019, e non alla pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 168 cod. pen., derivante dalla mancata acquisizione, da parte del giudice dell'esecuzione, del fascicolo del giudizio di cognizione relativo alla sentenza che ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, poi revocato, trattandosi di onere istruttorio irrevocabile., Sostiene il ricorrente che i giudici di merito hanno avuto la piena conoscenza del certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] e, nonostante ciò, hanno riconosciuto il beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. In ordine al primo motivo va richiamato, come correttamente indicato dal ricorrente, l'insegnamento della Corte secondo il quale "Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena" (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Rv. 286411 - 01).

Ebbene, fatta questa premessa, la difesa erra quando ancora la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio alla data (24 settembre 2019) in cui è spirato il termine per l'impugnazione della sentenza di appello, in quanto la sentenza è divenuta irrevocabile con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 648 cod. proc. pen.

Ne consegue che il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto con sentenza divenuta irrevocabile il 10 aprile 2021, non era consolidato al momento della dichiarazione di revoca, avvenuta con ordinanza del 31 luglio 2025, non essendo trascorso il termine di cinque anni, previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma primo, e 167, comma primo, cod. pen., per la estinzione del reato. 1.2 In ordine al secondo motivo vanno fatte le seguenti osservazioni.

La difesa lamenta la mancata acquisizione, da parte del giudice dell'esecuzione, del fascicolo del giudizio di cognizione relativo alla sentenza che ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio, oggetto di successiva revoca, della sospensione condizionale della pena.

Sul punto, Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381- 01, ha affermato che "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio".

Il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084-01 e Sez. 1, n. 11352 del 09/12/2020, Rv. 280861 - 01; quest'ultima è così massimata "In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documen talmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione".

Appare opportuno precisare che, come affermato in motivazione da Sez.

U, Longo, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, deve verificare non la conoscibilità, ma la effettiva conoscenza, in concreto, della presenza di precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio della sospensione condizionale.

A tal proposito la sentenza ha precisato che, in relazione allo specifico punto della decisione relativo alla concessione dei benefici, opera la preclusione del giudicato in senso "debole" e quindi con riferimento alle questioni dedotte e decise, ma non anche a quelle deducibili; ne consegue, quindi, che la possibilità della conoscenza dei precedenti ostativi, i quali, tuttavia, non erano noti al giudice della cognizione nel momento in cui ha concesso la sospensione condizionale della esecuzione della pena, non costituisce un ostacolo alla revoca del beneficio nella fase della esecuzione.

Alla luce di quanto sin qui riportato, il giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale, ha il compito preliminare di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del benefico.

Per far ciò, secondo Sez.

U., Longo, il giudice della esecuzione deve esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvedendo ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio.

Tanto premesso, va sottolineato che, nel caso di specie, nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di aver acquisito il fascicolo processuale del giudizio di cognizione, ma risulta aver verificato se effettivamente il giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio fosse a conoscenza della sussistenza di precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA]; si legge, infatti, nel provvedimento impugnato che "vista la sentenza n. 769/2017 con la quale il Tribunale, nel concedere il beneficio della sospensione della pena, espressamente fondava il giudizio prognostico sull'assenza di precedenti, che pertanto allo stato degli atti non erano nella sfera di conoscibilità del giudicante".

Ci si deve chiedere, quindi, se, ai fini dell'accertamento sopra descritto, possa ritenersi sufficiente il contenuto della motivazione della sentenza emessa dal giudice della cognizione, ove questa afferma, proprio in relazione al riconoscimento della sospensione condizionale della pena (oggetto di successiva revoca), che, secondo quanto a sua conoscenza, l'imputato era privo di precedenti penali; in altri termini, occorre rispondere al quesito se sia necessario, al fine di effettuare il descritto controllo, acquisire il fascicolo processuale del processo di cognizione, oppure se la conoscenza in ordine alla sussistenza di precedenti ostativi al riconoscimento del beneficio possa trarsi con sufficiente certezza da altri elementi, quali, come nel caso di specie, l'affermazione del giudice, contenuta in sentenza, di aver verificato che l'imputato non avesse precedenti penali.

Ebbene, l'acquisizione del fascicolo da parte del giudice dell'esecuzione non è un adempimento ineludibile, ma costituisce un onere istruttorio diretto a verificare l'effettività della conoscenza o meno della sussistenza di precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione.

Se la finalità di tale adempimento istruttorio è, riportando le parole di Sez.

U Longo, quella di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, nulla esclude che tale elemento di valutazione possa essere acquisito anche senza la materiale visione del fascicolo processuale, laddove altri dati istruttori possano offrire, con sufficiente attendibilità, la prova del fatto che i precedenti penali ostativi non risultavano documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del benefico.

Nel caso di specie, come anticipato, il giudice della esecuzione ha dato atto che, nella sentenza emessa dal giudice della cognizione, in sede di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio, questo aveva verificato che l'imputato era privo di precedenti penali; si tratta di un accertamento, non oggetto di successiva impugnazione e, comunque, non contraddetto da nessuna emergenza istruttoria o allegazione difensiva, che costituisce certamente l'esito, da parte del giudice del merito, della visione del certificato del casellario giudiziale dell'imputato, la quale ragionevolmente rende superflua l'acquisizione del fascicolo da parte del giudice dell'esecuzione.

2. Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso in opposizione con trasmissione al giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 78/25 datata 31 luglio 2025, il Giudice monocratico del Tribunale di Messina accoglieva l'istanza avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Messina del 3 aprile 2017, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 9 settembre 2019 (divenuta irrevocabile il 1 aprile 2021), con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 1.1. L'ordinanza è fondata sulla considerazione che [OSCURATO:PERSONA] risultava aver già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 13 febbraio 2013, confermata dalla Corte di Appello di Messina in data 9 marzo 2017 (irrevocabile il 20 maggio 2017), con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.73, comma 5, DPR 309/90, commesso in data 22 marzo 2011 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa. Secondo il giudice del Tribunale di Messina, quindi, [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso al beneficio della sospensione condizionale oltre i limiti previsti dall'art. 164, quarto comma, cod. pen.; nella ordinanza impugnata si precisa che, con la sentenza emessa in data 3 aprile 2017, il Tribunale di Messina aveva riconosciuto il beneficio sulla base di un giudizio prognostico basato sull'assenza di precedenti penali, considerato che le due sentenze passate in giudicato non erano conosciute dal giudicante; ne conseguiva, quindi, la revoca del beneficio con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 3 aprile 2017 e confermata dalla Corte di Appello in data 9 settembre 2019 (irrevocabilè il 1 aprile 2021). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza del suo difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 167 e 168 cod. pen., in quanto la sospensione condizionale della pena non può essere revocata quando il beneficio si è consolidato per il decorso del termine idoneo a far maturare le condizioni che determinano l'estinzione del reato ex art. 167 cod. pen.; nel caso di specie, precisa il difensore, la data di irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto il beneficio poi revocato va ancorata alla scadenza del termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello, risalente al 24 settembre 2019, e non alla pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 168 cod. pen., derivante dalla mancata acquisizione, da parte del giudice dell'esecuzione, del fascicolo del giudizio di cognizione relativo alla sentenza che ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, poi revocato, trattandosi di onere istruttorio irrevocabile., Sostiene il ricorrente che i giudici di merito hanno avuto la piena conoscenza del certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] e, nonostante ciò, hanno riconosciuto il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In ordine al primo motivo va richiamato, come correttamente indicato dal ricorrente, l'insegnamento della Corte secondo il quale "Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena" (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Rv. 286411 - 01). Ebbene, fatta questa premessa, la difesa erra quando ancora la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio alla data (24 settembre 2019) in cui è spirato il termine per l'impugnazione della sentenza di appello, in quanto la sentenza è divenuta irrevocabile con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 648 cod. proc. pen. Ne consegue che il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto con sentenza divenuta irrevocabile il 10 aprile 2021, non era consolidato al momento della dichiarazione di revoca, avvenuta con ordinanza del 31 luglio 2025, non essendo trascorso il termine di cinque anni, previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma primo, e 167, comma primo, cod. pen., per la estinzione del reato. 1.2 In ordine al secondo motivo vanno fatte le seguenti osservazioni. La difesa lamenta la mancata acquisizione, da parte del giudice dell'esecuzione, del fascicolo del giudizio di cognizione relativo alla sentenza che ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio, oggetto di successiva revoca, della sospensione condizionale della pena. Sul punto, Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381- 01, ha affermato che "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio". Il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084-01 e Sez. 1, n. 11352 del 09/12/2020, Rv. 280861 - 01; quest'ultima è così massimata "In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documen talmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione". Appare opportuno precisare che, come affermato in motivazione da Sez. U, Longo, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, deve verificare non la conoscibilità, ma la effettiva conoscenza, in concreto, della presenza di precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio della sospensione condizionale. A tal proposito la sentenza ha precisato che, in relazione allo specifico punto della decisione relativo alla concessione dei benefici, opera la preclusione del giudicato in senso "debole" e quindi con riferimento alle questioni dedotte e decise, ma non anche a quelle deducibili; ne consegue, quindi, che la possibilità della conoscenza dei precedenti ostativi, i quali, tuttavia, non erano noti al giudice della cognizione nel momento in cui ha concesso la sospensione condizionale della esecuzione della pena, non costituisce un ostacolo alla revoca del beneficio nella fase della esecuzione. Alla luce di quanto sin qui riportato, il giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale, ha il compito preliminare di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del benefico. Per far ciò, secondo Sez. U., Longo, il giudice della esecuzione deve esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvedendo ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio. Tanto premesso, va sottolineato che, nel caso di specie, nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di aver acquisito il fascicolo processuale del giudizio di cognizione, ma risulta aver verificato se effettivamente il giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio fosse a conoscenza della sussistenza di precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA]; si legge, infatti, nel provvedimento impugnato che "vista la sentenza n. 769/2017 con la quale il Tribunale, nel concedere il beneficio della sospensione della pena, espressamente fondava il giudizio prognostico sull'assenza di precedenti, che pertanto allo stato degli atti non erano nella sfera di conoscibilità del giudicante". Ci si deve chiedere, quindi, se, ai fini dell'accertamento sopra descritto, possa ritenersi sufficiente il contenuto della motivazione della sentenza emessa dal giudice della cognizione, ove questa afferma, proprio in relazione al riconoscimento della sospensione condizionale della pena (oggetto di successiva revoca), che, secondo quanto a sua conoscenza, l'imputato era privo di precedenti penali; in altri termini, occorre rispondere al quesito se sia necessario, al fine di effettuare il descritto controllo, acquisire il fascicolo processuale del processo di cognizione, oppure se la conoscenza in ordine alla sussistenza di precedenti ostativi al riconoscimento del beneficio possa trarsi con sufficiente certezza da altri elementi, quali, come nel caso di specie, l'affermazione del giudice, contenuta in sentenza, di aver verificato che l'imputato non avesse precedenti penali. Ebbene, l'acquisizione del fascicolo da parte del giudice dell'esecuzione non è un adempimento ineludibile, ma costituisce un onere istruttorio diretto a verificare l'effettività della conoscenza o meno della sussistenza di precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione. Se la finalità di tale adempimento istruttorio è, riportando le parole di Sez. U Longo, quella di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, nulla esclude che tale elemento di valutazione possa essere acquisito anche senza la materiale visione del fascicolo processuale, laddove altri dati istruttori possano offrire, con sufficiente attendibilità, la prova del fatto che i precedenti penali ostativi non risultavano documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del benefico. Nel caso di specie, come anticipato, il giudice della esecuzione ha dato atto che, nella sentenza emessa dal giudice della cognizione, in sede di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio, questo aveva verificato che l'imputato era privo di precedenti penali; si tratta di un accertamento, non oggetto di successiva impugnazione e, comunque, non contraddetto da nessuna emergenza istruttoria o allegazione difensiva, che costituisce certamente l'esito, da parte del giudice del merito, della visione del certificato del casellario giudiziale dell'imputato, la quale ragionevolmente rende superflua l'acquisizione del fascicolo da parte del giudice dell'esecuzione. 2. Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan
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