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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 gennaio 1961

Cassazione n. 42295/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1961

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1988

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1990 avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 marzo 2022 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 15 luglio 2021 del Tribunale di Messina, in forza della quale gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa per i reati di cui agli artt. 112 e 392 cod. pen. (capo A) e agli artt. 112 e 349 cod. pen. (capo B), con giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

2. Avverso tale provvedimento sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, tutti articolati su due motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Col primo motivo il ricorrente ha contestato i termini di prescrizione siccome adottati dai Giudici del merito, quanto al computo del periodo di indicata sospensione dal 18 luglio 2019 al 12 novembre 2020.

In particolare, tenuto conto che i reati risultano essere stati commessi il 7 marzo 2013, con la previsione di un aumento di un quarto del termine ordinario di sei anni, essi erano comunque da ritenere prescritti ancor prima della decisione del giudizio di appello (2 marzo 2022), anche applicando la sospensione 18 luglio 2019/12 novembre 2020 relativamente al preteso giudizio in assenza.

3.1.1. In ogni caso, doveva invero considerarsi emesso al di fuori delle previsioni di legge il decreto di irreperibilità nei confronti del ricorrente.

Quest'ultimo infatti, titolare di permesso di soggiorno e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Inferiore, 70, sarebbe stato facilmente raggiungibile se fosse stato dato corso alle ricerche di legge.

In ragione di ciò, il periodo di anni uno mesi due e giorni 25 di sospensione, connesso all'irreperibilità illegittimamente dichiarata, non poteva andare a detrimento dell'imputato.

3.2. Col secondo motivo, deducendo vizio motivazionale, il ricorrente ha contestato la propria presenza sul luogo di commissione dei fatti, esclusa dagli stessi operanti esaminati in giudizio anche in ragione dell'età e delle caratteristiche di coloro che stavano tagliando la catena che precludeva l'accesso all'immobile.

Del tutto discutibile doveva ritenersi anche il riconoscimento che sarebbe stato compiuto dal proprietario dell'immobile in contestazione.

4. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Col primo motivo è stata eccepita l'intervenuta prescrizione, comunque maturata - ed eccepita in sede di conclusioni d'appello - anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata anche conteggiando il periodo di sospensione giustificato - in tesi - dall'irreperibilità degli imputati.

La Corte territoriale aveva infatti deciso il 2 marzo 2022 e la prescrizione era in ogni caso intervenuta il 13 gennaio 2022.

4.2. Col secondo motivo è stata ribadita la nullità dell'ordinanza - pronunciata nel primo giudizio - di sospensione del termine prescrizionale per effettuare la notifica del decreto di citazione agli imputati, tenuto conto della già avvenuta rituale notificazione.

5. [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Col primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la mancata risposta dei Giudici d'appello circa la portata di decisive risultanze probatorie aveva inficiato la completezza e la coerenza logica della sentenza, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra materiale probatorio esistente e contenuto della pronuncia.

5.2. Col secondo motivo è stata ribadita l'eccezione di prescrizione, atteso che il reato era ormai estinto al momento della definizione del giudizio d'appello.

6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha deposito memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo sulla maturata prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

8. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per prescrizione.

9. A questo riguardo, infatti, i reati risultano commessi il 7 marzo 2013, sì che il termine massimo di prescrizione doveva considerarsi ab origine fissato al 7 settembre 2020, a norma degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2 cod. pen..

9.1. Ciò posto, anche assumendo la legittimità della sospensione della prescrizione disposta dal primo Giudice a norma dell'art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen., va ricordato che, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921).

Invero l'art. 159, ultimo comma, cod. pen., prevede espressamente che "nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (...id est: in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato nei confronti del quale non sia possibile procedere al rinnovo della notificazione dell'avviso di udienza ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen....), la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice".

Tale ultima disposizione prevede così esclusivamente i limiti temporali massimi di differimento cui possa essere sottoposto, ricorrendo circostanze particolari, il termine ordinario di prescrizione, in caso di fattori interruttivi della medesima, mentre il termine di questa, cioè il termine prescrizionale ordinario, è stabilito in via generale da altra disposizione codicistica, vale a dire dall'art. 157, comma 1, cod. pen. che, per effetto della riforma entrata in vigore con la legge n. 251 del 2005, lo parametra, salva la soglia minima dei quattro anni per le contravvenzioni e dei sei anni per i delitti, alla massima pena detentiva edittale prevista per ogni singolo reato (così, in motivazione, ad es.

Sez. 1, n. 5576 del 26/01/2022, Savadogo, non mass.).

9.2. In tal senso, quindi, anche aggiungendo al 7 settembre 2020 (termine massimo di prescrizione nei sensi già indicati sub 9.) l'ulteriore periodo di sospensione dal 18 luglio 2019 al 12 novembre 2020, allorché veniva revocata all'udienza l'ordinanza di sospensione, il decorso della prescrizione veniva pertanto in ogni caso a maturare, ictu ocu/i, anteriormente al 2 marzo 2022, allorché è intervenuta la pronuncia della Corte territoriale infine impugnata in questa sede di legittimità.

10. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si dà atto nelle due sentenze di merito, che sia evidente la prova dell'assenza di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati contestati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1961 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1988 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1990 avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2022 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 15 luglio 2021 del Tribunale di Messina, in forza della quale gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa per i reati di cui agli artt. 112 e 392 cod. pen. (capo A) e agli artt. 112 e 349 cod. pen. (capo B), con giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 2. Avverso tale provvedimento sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, tutti articolati su due motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Col primo motivo il ricorrente ha contestato i termini di prescrizione siccome adottati dai Giudici del merito, quanto al computo del periodo di indicata sospensione dal 18 luglio 2019 al 12 novembre 2020. In particolare, tenuto conto che i reati risultano essere stati commessi il 7 marzo 2013, con la previsione di un aumento di un quarto del termine ordinario di sei anni, essi erano comunque da ritenere prescritti ancor prima della decisione del giudizio di appello (2 marzo 2022), anche applicando la sospensione 18 luglio 2019/12 novembre 2020 relativamente al preteso giudizio in assenza. 3.1.1. In ogni caso, doveva invero considerarsi emesso al di fuori delle previsioni di legge il decreto di irreperibilità nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo infatti, titolare di permesso di soggiorno e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Inferiore, 70, sarebbe stato facilmente raggiungibile se fosse stato dato corso alle ricerche di legge. In ragione di ciò, il periodo di anni uno mesi due e giorni 25 di sospensione, connesso all'irreperibilità illegittimamente dichiarata, non poteva andare a detrimento dell'imputato. 3.2. Col secondo motivo, deducendo vizio motivazionale, il ricorrente ha contestato la propria presenza sul luogo di commissione dei fatti, esclusa dagli stessi operanti esaminati in giudizio anche in ragione dell'età e delle caratteristiche di coloro che stavano tagliando la catena che precludeva l'accesso all'immobile. Del tutto discutibile doveva ritenersi anche il riconoscimento che sarebbe stato compiuto dal proprietario dell'immobile in contestazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Col primo motivo è stata eccepita l'intervenuta prescrizione, comunque maturata - ed eccepita in sede di conclusioni d'appello - anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata anche conteggiando il periodo di sospensione giustificato - in tesi - dall'irreperibilità degli imputati. La Corte territoriale aveva infatti deciso il 2 marzo 2022 e la prescrizione era in ogni caso intervenuta il 13 gennaio 2022. 4.2. Col secondo motivo è stata ribadita la nullità dell'ordinanza - pronunciata nel primo giudizio - di sospensione del termine prescrizionale per effettuare la notifica del decreto di citazione agli imputati, tenuto conto della già avvenuta rituale notificazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Col primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la mancata risposta dei Giudici d'appello circa la portata di decisive risultanze probatorie aveva inficiato la completezza e la coerenza logica della sentenza, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra materiale probatorio esistente e contenuto della pronuncia. 5.2. Col secondo motivo è stata ribadita l'eccezione di prescrizione, atteso che il reato era ormai estinto al momento della definizione del giudizio d'appello. 6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. 7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha deposito memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo sulla maturata prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 8. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per prescrizione. 9. A questo riguardo, infatti, i reati risultano commessi il 7 marzo 2013, sì che il termine massimo di prescrizione doveva considerarsi ab origine fissato al 7 settembre 2020, a norma degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2 cod. pen.. 9.1. Ciò posto, anche assumendo la legittimità della sospensione della prescrizione disposta dal primo Giudice a norma dell'art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen., va ricordato che, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921). Invero l'art. 159, ultimo comma, cod. pen., prevede espressamente che "nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (...id est: in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato nei confronti del quale non sia possibile procedere al rinnovo della notificazione dell'avviso di udienza ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen....), la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice". Tale ultima disposizione prevede così esclusivamente i limiti temporali massimi di differimento cui possa essere sottoposto, ricorrendo circostanze particolari, il termine ordinario di prescrizione, in caso di fattori interruttivi della medesima, mentre il termine di questa, cioè il termine prescrizionale ordinario, è stabilito in via generale da altra disposizione codicistica, vale a dire dall'art. 157, comma 1, cod. pen. che, per effetto della riforma entrata in vigore con la legge n. 251 del 2005, lo parametra, salva la soglia minima dei quattro anni per le contravvenzioni e dei sei anni per i delitti, alla massima pena detentiva edittale prevista per ogni singolo reato (così, in motivazione, ad es. Sez. 1, n. 5576 del 26/01/2022, Savadogo, non mass.). 9.2. In tal senso, quindi, anche aggiungendo al 7 settembre 2020 (termine massimo di prescrizione nei sensi già indicati sub 9.) l'ulteriore periodo di sospensione dal 18 luglio 2019 al 12 novembre 2020, allorché veniva revocata all'udienza l'ordinanza di sospensione, il decorso della prescrizione veniva pertanto in ogni caso a maturare, ictu ocu/i, anteriormente al 2 marzo 2022, allorché è intervenuta la pronuncia della Corte territoriale infine impugnata in questa sede di legittimità. 10. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si dà atto nelle due sentenze di merito, che sia evidente la prova dell'assenza di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati contestati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescr
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