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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20560/2026

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ee difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ricorrenti;nei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 2437/2021 emessa dalla Corte di appello di Milano il 27luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/20261. - La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale diMilano, l’Unione di banche italiane s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., al fine diottenerne la condanna all’adempimento di un contratto di mutuo fondiario e alrisarcimento dei danni.

L’attrice, in particolare, esponeva che: il 29 luglio 2011stipulava con la convenuta un contratto di mutuo fondiario dell’importo di euro18 milioni, finalizzato alla demolizione e conseguente ricostruzione del complessoimmobiliare sito in Milano; il contratto prevedeva una prima erogazione di euro10.200.000,00 e la successiva erogazione della somma residua a statoavanzamento lavori, previa verifica degli stessi tramite perizie effettuate datecnico incaricato dall’istituto di credito; alla data del 29 marzo 2016, la bancaaveva complessivamente erogato la somma di euro 16.040.000,00;successivamente, l’attrice inviava alla banca i SAL nn. 12 e 13 chiedendo ilpagamento dei relativi importi; tuttavia, la banca, immotivatamente, non solonon dava corso alla richiesta erogazione, ma ometteva altresì di inviare il propriotecnico per periziare i lavori oggetto dei due SAL; tale situazione di stallo sirifletteva anche sulla attività commerciale dell’attrice, la quale non solo si venivaa trovare nell’impossibilità di collocare sul mercato le unità immobiliari darealizzare, ma doveva fronteggiare le controversie intraprese dai promissariacquirenti, i quali risolvevano i contratti preliminari già stipulati, pretendendo ildoppio delle caparre versate; tale situazione, quindi, cagionava all’attricenumerosi danni.Intervenuto, nel corso del giudizio, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ilrelativo curatore fallimentare proseguiva la causa, depositando comparsa ex art.302 cod. proc. civ. in data 29 gennaio 2018.In data 21 febbraio 2018, i soci della società attrice, [OSCURATO:SOCIETA].,autonomi per sentir condannare l’istituto di credito al risarcimento di asseritidanni quantificati nell’importo complessivo di €. 6.746.619,46.

In particolare, isoci, rifacendosi alla ricostruzione dei fatti offerta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., deducevanoche il fallimento della società sarebbe conseguenza della «mancata erogazionedei SAL» e lamentavano: (i) l’omesso rimborso, da parte della società fallita, deifinanziamenti da loro effettuati in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dal giugnoNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/20262008 e fino al marzo 2017; (ii) un pregiudizio alla immagine, alla onorabilità edalla reputazione commerciale dei soci.Nel corso del giudizio di primo grado, il Fallimento rinunciava agli atti eall’azione spiegata in giudizio.

Con sentenza del 16 gennaio 2020, il Tribunale diMilano, accertata la pendenza del giudizio limitatamente «alle sole domandeautonome proposte nei confronti dell’istituto di credito dalle terze intervenute»,rigettava nel merito tutte le domande dei soci, condannandoli al pagamento dellespese di lite in favore di UBI.La Corte di appello di Milano rigettava l’appello proposto dai soci dellaDialogo s.r.l.2. - Avverso detta sentenza le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eLancar [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propongono ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Le parti hanno depositato anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., socie dellafallita [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., contro la sentenza del 27 luglio 2021 con cui la Corte d'Appello di Milanoha respinto il loro appello avverso una sentenza del locale Tribunale resa inrigetto di una domanda risarcitoria introdotta per interruzione del credito neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., interruzione del credito che avrebbe determinatol’impossibilità di completare l'edificazione di un complesso immobiliare e, quindi,di vendere le unità immobiliari con conseguente danno non solo per la societàmutuataria, ma anche per le socie di quest’ultima.In particolare, le ricorrenti addebitano al giudice di appello di aver erratonel negare la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento ascritto allabanca per il mancato completamento dell'erogazione di un mutuo (secondo glistati avanzamenti lavori programmati) ed il danno lamentato: ciò sulla base dellaconsiderazione, svolta nella impugnata sentenza, che [OSCURATO:SOCIETA] aveva già ricevutocirca 18 milioni di euro con i quali aveva completato poco più del 50%dell'edificazione, ed avrebbe dovuto ancora ricevere meno di 2 milioni di euro,Numero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026secondo il giudice di merito chiaramente insufficienti, in ogni caso, allo scopo.Infatti, nella sentenza impugnata si legge: «considerato che altrettanto pacifico èche, alla data della mancata erogazione del residuo del mutuo le opereprogrammate erano state realizzate per un valore pari al 51,8%, ne segue lapalese inverosimiglianza, logica, prima che giuridica, della possibilità di ultimareil restante 48,2% con l’erogazione di soli € 1,96 milioni».Secondo le ricorrenti, invece, la Corte di appello sarebbe incorsa in erroreperché non avrebbe considerato che gran parte della provvista effettivamenteerogata, pari a circa 14,1 milioni di euro, erano stati utilizzati dalla mutuatariaper acquistare l'immobile da demolire per riedificare la nuova costruzione.2. - Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti lamentanol’«omesso esame, rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. di fatti decisivi per il giudizioed oggetto di allegazione e di discussione tra le parti, nonché violazione e falsaapplicazione, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. degli artt.116 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché errato esercizio del prudenteapprezzamento, rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c.».In particolare, il motivo censura le statuizioni con cui l’impugnata sentenzaha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento della Bancaal contratto di mutuo sottoscritto con la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i danni subiti dai soci diquesta a seguito del mancato completamento dell’immobile oggetto difinanziamento, per aver la sentenza pronunciato omettendo di esaminare fatti,oggetto di allegazione tra le parti e non specificamente contestati dalla Banca,nonché per essersi pronunciata in violazione e falsa applicazione di legge.Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono la «violazione efalsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. edell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per omessa (o comunque solo apparente)motivazione sul vizio di ultra-petizione sollevato dalle ricorrenti con l’atto diappello con riferimento alla sentenza di primo grado, nonché per ultra-petizionee/o extra-petizione dell’Impugnata Sentenza (che si è pronunciata reiterando ilvizio della sentenza di primo grado oggetto di appello)».Il motivo censura la decisione per aver omesso la motivazione (ocomunque per averla resa in modo solo apparente) con riferimento al (quarto)motivo di appello con cui le odierne ricorrenti hanno contestato la sentenza diNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026primo grado per vizio di ultra-petizione e, precisamente, per essersi la Corte diappello pronunciata su una questione mai sollevata nel processo dalla bancaconvenuta quale quella relativa all’impiego da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. dellaprovvista finanziaria messa a sua disposizione dai soci (odierne ricorrenti) a titolodi finanziamento soci e della Banca a titolo di mutuo fondiario.Infine, con il terzo motivo di ricorso, le società ricorrenti deducono la«violazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deiseguenti articoli o principi di legge e di contratto: - dell’art. 2043 c.c.; - degliartt. 1453, 1218, 1176, 1175, 1375, 1223, 1225 e 2729 c.c.; - degli artt. 1362,1363, 1364, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c.; - degli articoli del contratto di mutuosottoscritto da Banca UBI e [OSCURATO:SOCIETA] (ed in particolare dell’art. 1, Lett.

B, edell’art. 7, n. 4, delle condizioni generali del [OSCURATO:PERSONA]) - nonché dellepronunce di questa Ecc.ma Corte di Cassazione in materia di responsabilità dellebanche per la violazione degli obblighi contrattuali e per interruzione abusiva delcredito».Il motivo censura la sentenza della Corte di appello per essersi pronunciatain violazione e falsa applicazione di legge, omettendo di (i) espressamenteaccertare e dichiarare l’inadempimento della Banca al contratto di mutuofondiario e la violazione degli obblighi di diligente e prudente comportamento, (ii)accertare e dichiarare che la banca ha adottato una condotta illegittima,pesantemente imprevista ed arbitraria che ha danneggiato la [OSCURATO:SOCIETA]. e isuoi soci, odierne ricorrenti, (iii) nonché di accertare e dichiarare il nesso dicausalità tra condotta inadempiente ed abusiva della Banca ed i danni subiti dallericorrenti.3. - Il primo motivo - anche a prescindere dalla assorbente considerazioneche esso prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea(censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività deimotivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenzadi legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sulgiudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singolecensure - si presenta inammissibile.Sotto il dedotto profilo di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.,deve rilevarsi che si è al cospetto di cd. sentenza «doppia conforme» e di ricorsoNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026per cassazione introdotto dopo la data dell'11 settembre 2012: come è noto,qualora la sentenza conferma la decisione di primo grado sulla base delle stessequestioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della decisioneappellata, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi di cuiall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c.: è, dunque, inammissibile il ricorsoproposto ai sensi del n. 5 della richiamata disposizione codicistica.Peraltro, secondo giurisprudenza del tutto costante, per superarel’inammissibilità derivante dalla «doppia conforme», la parte ha l’onere diindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (così, Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5947, Rv. 667202 - 01; Cass. Sez. 3,20/09/2023, n. 26934, Rv. 669015 - 01 secondo la quale, nell’ipotesi di «doppiaconforme», è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello,dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso disuccessione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché ilsopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanzialededotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fattoalla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado diappello.

Nel medesimo senso, Cass. Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774, Rv. 643244 -03).Ciò posto, il motivo si presenta inammissibile in quanto - a fronte dellasentenza di appello che ha confermato la decisione di primo grado - le ricorrentinon hanno allegato che la Corte di appello, pur confermando il dispositivo, haadottato una ratio decidendi diversa da quella del Tribunale.Quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il motivo siinfrange contro il principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza dilegittimità (per tutti, Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037 - 01 e Rv.659037 - 02) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione:-) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare cheil giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalleparti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda,altresì, Cass. Sez. 5, 09/06/2021, n. 16016, Rv. 661360 - 01);-) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazionenormativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo diad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (da ultimo, Cass. Sez. 2, 14/03/2026, n. 5800, Rv. 677469 - 01).Anche sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. il motivo siappalesa inammissibile.

Infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesiche il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando,a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudiceabbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.(Cass. Sez.

L., 19/08/2020, n. 17313, Rv. 658541 - 01; Cass. Sez. 3,29/05/2018, n. 13395, Rv. 649038 - 01).Infine, per completezza di esposizione, peraltro, merita di essere osservatoche, con tale motivo, le ricorrenti contestano l’accertamento, compiuto dallaCorte di appello di Milano, in ordine al nesso di causalità materiale tra la condottadell’istituto di credito ed i danni lamentati dalle socie della [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diresponsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso di causalità giuridica, chelega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto inapplicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 c.c., costituisce, al pari diquello relativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno,nonché dell'accertamento circa la prevedibilità del danno medesimo, unapprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto damotivazione adeguata ed immune da errori. (Cass. Sez. 2, 30/06/2021, n.18509, Rv. 661624 - 01, ma già Cass. Sez. 2, 22/01/1971, n. 141, Rv. 349513 -01).Conseguentemente, anche sotto tale profilo, il motivo si rivelainammissibile.4. - Inammissibile si presenta anche il secondo motivo.Secondo le ricorrenti la Corte di appello avrebbe dovuto omettere qualsiasirilievo in ordine all’asserito impiego della provvista oggetto di mutuo da partedella [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non oggetto di eccezione da parte della banca.

Senon fosse caduta in vizio di ultra petizione, il giudice di merito avrebbe dovutoquindi accertare che se la banca non avesse interrotto il finanziamento, la societàmutuataria avrebbe avuto la capacità finanziaria di ultimare il cantiere e, quindi,la costruzione del complesso immobiliare e la commercializzazione delle unitàrealizzate, restituendo alle socie oggi ricorrenti il capitale erogato a titolo difinanziamento-soci.Sotto un primo profilo, giova osservare che, ove il giudice di primo gradosia incorso in ultrapetizione (come dedotto dalle ricorrenti) e questo vizio siastato fatto oggetto di motivo di appello, la Corte di appello non può essereincorsa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatopoiché essa ha deciso proprio sul motivo (rigettandolo) che denunziava quel viziodi ultra petizione.Sotto altro aspetto, appare del tutto evidente come la Corte di merito benpoteva valutare l’impiego della provvista finanziaria, senza necessità di alcunaeccezione di parte, purché tali elementi risultassero acquisiti agli atti: e va da séche, su tale ultimo punto, nessun rilievo è stato svolto dalle odierne ricorrenti.Numero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il motivo, poi, risulta inammissibile anche con riferimento alla denunciatacarenza di motivazione.

Infatti, come affermato più volte da questa Corte, intema di ricorso per cassazione, la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (così, da ultimo, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv.673839 - 01; Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01).

In questaprospettiva, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., ricorre (soltanto) ove il giudice ometta completamente di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, macomunque indispensabile per la soluzione del caso concreto.Nel caso di specie, la motivazione è evidentemente esistente e consistenell’accertamento dell’inesistenza del nesso causale tra condotta denunziata edanno subito dalle società oggi ricorrenti.5. - Anche il terzo motivo - che, peraltro, coinvolge una serie eterogeneadi disposizioni - risulta inammissibile.Il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in sensoproprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza oinesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato nonappropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nellasussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché,rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nelladeduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenzegiuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. Sez. 3,26/09/2005, n. 18782, Rv. 583680 - 01).Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenutanettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecieconcreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al difuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Ildiscrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causaNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzionedella fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, enon anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze dicausa (Cass. Sez.

L., 11/01/2016, n. 195, Rv. 638425 - 01; Cass. Sez. 1,13/10/2017, n. 24155, Rv. 645538 - 03; Cass. Sez. 5, 04/04/2013, n. 8315, Rv.626129 - 01).Ciò posto, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e,per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alleproprie aspettative.

In questa prospettiva, è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv.656492 - 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).Nel caso di specie, con il motivo in esame, pur formalmente proposto comeviolazione di legge, la parte tende proprio ad una inammissibile rivalutazione nelmerito degli accertamenti compiuti dal giudice del merito.4. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 25.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deiNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ee difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ricorrenti;nei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 2437/2021 emessa dalla Corte di appello di Milano il 27luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/20261. - La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale diMilano, l’Unione di banche italiane s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., al fine diottenerne la condanna all’adempimento di un contratto di mutuo fondiario e alrisarcimento dei danni. L’attrice, in particolare, esponeva che: il 29 luglio 2011stipulava con la convenuta un contratto di mutuo fondiario dell’importo di euro18 milioni, finalizzato alla demolizione e conseguente ricostruzione del complessoimmobiliare sito in Milano; il contratto prevedeva una prima erogazione di euro10.200.000,00 e la successiva erogazione della somma residua a statoavanzamento lavori, previa verifica degli stessi tramite perizie effettuate datecnico incaricato dall’istituto di credito; alla data del 29 marzo 2016, la bancaaveva complessivamente erogato la somma di euro 16.040.000,00;successivamente, l’attrice inviava alla banca i SAL nn. 12 e 13 chiedendo ilpagamento dei relativi importi; tuttavia, la banca, immotivatamente, non solonon dava corso alla richiesta erogazione, ma ometteva altresì di inviare il propriotecnico per periziare i lavori oggetto dei due SAL; tale situazione di stallo sirifletteva anche sulla attività commerciale dell’attrice, la quale non solo si venivaa trovare nell’impossibilità di collocare sul mercato le unità immobiliari darealizzare, ma doveva fronteggiare le controversie intraprese dai promissariacquirenti, i quali risolvevano i contratti preliminari già stipulati, pretendendo ildoppio delle caparre versate; tale situazione, quindi, cagionava all’attricenumerosi danni.Intervenuto, nel corso del giudizio, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ilrelativo curatore fallimentare proseguiva la causa, depositando comparsa ex art.302 cod. proc. civ. in data 29 gennaio 2018.In data 21 febbraio 2018, i soci della società attrice, [OSCURATO:SOCIETA].,autonomi per sentir condannare l’istituto di credito al risarcimento di asseritidanni quantificati nell’importo complessivo di €. 6.746.619,46. In particolare, isoci, rifacendosi alla ricostruzione dei fatti offerta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., deducevanoche il fallimento della società sarebbe conseguenza della «mancata erogazionedei SAL» e lamentavano: (i) l’omesso rimborso, da parte della società fallita, deifinanziamenti da loro effettuati in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dal giugnoNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/20262008 e fino al marzo 2017; (ii) un pregiudizio alla immagine, alla onorabilità edalla reputazione commerciale dei soci.Nel corso del giudizio di primo grado, il Fallimento rinunciava agli atti eall’azione spiegata in giudizio. Con sentenza del 16 gennaio 2020, il Tribunale diMilano, accertata la pendenza del giudizio limitatamente «alle sole domandeautonome proposte nei confronti dell’istituto di credito dalle terze intervenute»,rigettava nel merito tutte le domande dei soci, condannandoli al pagamento dellespese di lite in favore di UBI.La Corte di appello di Milano rigettava l’appello proposto dai soci dellaDialogo s.r.l.2. - Avverso detta sentenza le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eLancar [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propongono ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Le parti hanno depositato anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., socie dellafallita [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., contro la sentenza del 27 luglio 2021 con cui la Corte d'Appello di Milanoha respinto il loro appello avverso una sentenza del locale Tribunale resa inrigetto di una domanda risarcitoria introdotta per interruzione del credito neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., interruzione del credito che avrebbe determinatol’impossibilità di completare l'edificazione di un complesso immobiliare e, quindi,di vendere le unità immobiliari con conseguente danno non solo per la societàmutuataria, ma anche per le socie di quest’ultima.In particolare, le ricorrenti addebitano al giudice di appello di aver erratonel negare la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento ascritto allabanca per il mancato completamento dell'erogazione di un mutuo (secondo glistati avanzamenti lavori programmati) ed il danno lamentato: ciò sulla base dellaconsiderazione, svolta nella impugnata sentenza, che [OSCURATO:SOCIETA] aveva già ricevutocirca 18 milioni di euro con i quali aveva completato poco più del 50%dell'edificazione, ed avrebbe dovuto ancora ricevere meno di 2 milioni di euro,Numero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026secondo il giudice di merito chiaramente insufficienti, in ogni caso, allo scopo.Infatti, nella sentenza impugnata si legge: «considerato che altrettanto pacifico èche, alla data della mancata erogazione del residuo del mutuo le opereprogrammate erano state realizzate per un valore pari al 51,8%, ne segue lapalese inverosimiglianza, logica, prima che giuridica, della possibilità di ultimareil restante 48,2% con l’erogazione di soli € 1,96 milioni».Secondo le ricorrenti, invece, la Corte di appello sarebbe incorsa in erroreperché non avrebbe considerato che gran parte della provvista effettivamenteerogata, pari a circa 14,1 milioni di euro, erano stati utilizzati dalla mutuatariaper acquistare l'immobile da demolire per riedificare la nuova costruzione.2. - Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti lamentanol’«omesso esame, rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. di fatti decisivi per il giudizioed oggetto di allegazione e di discussione tra le parti, nonché violazione e falsaapplicazione, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. degli artt.116 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché errato esercizio del prudenteapprezzamento, rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c.».In particolare, il motivo censura le statuizioni con cui l’impugnata sentenzaha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento della Bancaal contratto di mutuo sottoscritto con la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i danni subiti dai soci diquesta a seguito del mancato completamento dell’immobile oggetto difinanziamento, per aver la sentenza pronunciato omettendo di esaminare fatti,oggetto di allegazione tra le parti e non specificamente contestati dalla Banca,nonché per essersi pronunciata in violazione e falsa applicazione di legge.Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono la «violazione efalsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. edell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per omessa (o comunque solo apparente)motivazione sul vizio di ultra-petizione sollevato dalle ricorrenti con l’atto diappello con riferimento alla sentenza di primo grado, nonché per ultra-petizionee/o extra-petizione dell’Impugnata Sentenza (che si è pronunciata reiterando ilvizio della sentenza di primo grado oggetto di appello)».Il motivo censura la decisione per aver omesso la motivazione (ocomunque per averla resa in modo solo apparente) con riferimento al (quarto)motivo di appello con cui le odierne ricorrenti hanno contestato la sentenza diNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026primo grado per vizio di ultra-petizione e, precisamente, per essersi la Corte diappello pronunciata su una questione mai sollevata nel processo dalla bancaconvenuta quale quella relativa all’impiego da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. dellaprovvista finanziaria messa a sua disposizione dai soci (odierne ricorrenti) a titolodi finanziamento soci e della Banca a titolo di mutuo fondiario.Infine, con il terzo motivo di ricorso, le società ricorrenti deducono la«violazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deiseguenti articoli o principi di legge e di contratto: - dell’art. 2043 c.c.; - degliartt. 1453, 1218, 1176, 1175, 1375, 1223, 1225 e 2729 c.c.; - degli artt. 1362,1363, 1364, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c.; - degli articoli del contratto di mutuosottoscritto da Banca UBI e [OSCURATO:SOCIETA] (ed in particolare dell’art. 1, Lett. B, edell’art. 7, n. 4, delle condizioni generali del [OSCURATO:PERSONA]) - nonché dellepronunce di questa Ecc.ma Corte di Cassazione in materia di responsabilità dellebanche per la violazione degli obblighi contrattuali e per interruzione abusiva delcredito».Il motivo censura la sentenza della Corte di appello per essersi pronunciatain violazione e falsa applicazione di legge, omettendo di (i) espressamenteaccertare e dichiarare l’inadempimento della Banca al contratto di mutuofondiario e la violazione degli obblighi di diligente e prudente comportamento, (ii)accertare e dichiarare che la banca ha adottato una condotta illegittima,pesantemente imprevista ed arbitraria che ha danneggiato la [OSCURATO:SOCIETA]. e isuoi soci, odierne ricorrenti, (iii) nonché di accertare e dichiarare il nesso dicausalità tra condotta inadempiente ed abusiva della Banca ed i danni subiti dallericorrenti.3. - Il primo motivo - anche a prescindere dalla assorbente considerazioneche esso prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea(censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività deimotivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenzadi legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sulgiudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singolecensure - si presenta inammissibile.Sotto il dedotto profilo di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.,deve rilevarsi che si è al cospetto di cd. sentenza «doppia conforme» e di ricorsoNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026per cassazione introdotto dopo la data dell'11 settembre 2012: come è noto,qualora la sentenza conferma la decisione di primo grado sulla base delle stessequestioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della decisioneappellata, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi di cuiall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c.: è, dunque, inammissibile il ricorsoproposto ai sensi del n. 5 della richiamata disposizione codicistica.Peraltro, secondo giurisprudenza del tutto costante, per superarel’inammissibilità derivante dalla «doppia conforme», la parte ha l’onere diindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (così, Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5947, Rv. 667202 - 01; Cass. Sez. 3,20/09/2023, n. 26934, Rv. 669015 - 01 secondo la quale, nell’ipotesi di «doppiaconforme», è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello,dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso disuccessione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché ilsopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanzialededotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fattoalla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado diappello. Nel medesimo senso, Cass. Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774, Rv. 643244 -03).Ciò posto, il motivo si presenta inammissibile in quanto - a fronte dellasentenza di appello che ha confermato la decisione di primo grado - le ricorrentinon hanno allegato che la Corte di appello, pur confermando il dispositivo, haadottato una ratio decidendi diversa da quella del Tribunale.Quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il motivo siinfrange contro il principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza dilegittimità (per tutti, Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037 - 01 e Rv.659037 - 02) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione:-) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare cheil giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalleparti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda,altresì, Cass. Sez. 5, 09/06/2021, n. 16016, Rv. 661360 - 01);-) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazionenormativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo diad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (da ultimo, Cass. Sez. 2, 14/03/2026, n. 5800, Rv. 677469 - 01).Anche sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. il motivo siappalesa inammissibile. Infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesiche il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando,a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudiceabbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.(Cass. Sez. L., 19/08/2020, n. 17313, Rv. 658541 - 01; Cass. Sez. 3,29/05/2018, n. 13395, Rv. 649038 - 01).Infine, per completezza di esposizione, peraltro, merita di essere osservatoche, con tale motivo, le ricorrenti contestano l’accertamento, compiuto dallaCorte di appello di Milano, in ordine al nesso di causalità materiale tra la condottadell’istituto di credito ed i danni lamentati dalle socie della [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diresponsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso di causalità giuridica, chelega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto inapplicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 c.c., costituisce, al pari diquello relativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno,nonché dell'accertamento circa la prevedibilità del danno medesimo, unapprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto damotivazione adeguata ed immune da errori. (Cass. Sez. 2, 30/06/2021, n.18509, Rv. 661624 - 01, ma già Cass. Sez. 2, 22/01/1971, n. 141, Rv. 349513 -01).Conseguentemente, anche sotto tale profilo, il motivo si rivelainammissibile.4. - Inammissibile si presenta anche il secondo motivo.Secondo le ricorrenti la Corte di appello avrebbe dovuto omettere qualsiasirilievo in ordine all’asserito impiego della provvista oggetto di mutuo da partedella [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non oggetto di eccezione da parte della banca. Senon fosse caduta in vizio di ultra petizione, il giudice di merito avrebbe dovutoquindi accertare che se la banca non avesse interrotto il finanziamento, la societàmutuataria avrebbe avuto la capacità finanziaria di ultimare il cantiere e, quindi,la costruzione del complesso immobiliare e la commercializzazione delle unitàrealizzate, restituendo alle socie oggi ricorrenti il capitale erogato a titolo difinanziamento-soci.Sotto un primo profilo, giova osservare che, ove il giudice di primo gradosia incorso in ultrapetizione (come dedotto dalle ricorrenti) e questo vizio siastato fatto oggetto di motivo di appello, la Corte di appello non può essereincorsa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatopoiché essa ha deciso proprio sul motivo (rigettandolo) che denunziava quel viziodi ultra petizione.Sotto altro aspetto, appare del tutto evidente come la Corte di merito benpoteva valutare l’impiego della provvista finanziaria, senza necessità di alcunaeccezione di parte, purché tali elementi risultassero acquisiti agli atti: e va da séche, su tale ultimo punto, nessun rilievo è stato svolto dalle odierne ricorrenti.Numero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il motivo, poi, risulta inammissibile anche con riferimento alla denunciatacarenza di motivazione. Infatti, come affermato più volte da questa Corte, intema di ricorso per cassazione, la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (così, da ultimo, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv.673839 - 01; Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01). In questaprospettiva, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., ricorre (soltanto) ove il giudice ometta completamente di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, macomunque indispensabile per la soluzione del caso concreto.Nel caso di specie, la motivazione è evidentemente esistente e consistenell’accertamento dell’inesistenza del nesso causale tra condotta denunziata edanno subito dalle società oggi ricorrenti.5. - Anche il terzo motivo - che, peraltro, coinvolge una serie eterogeneadi disposizioni - risulta inammissibile.Il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in sensoproprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza oinesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato nonappropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nellasussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché,rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nelladeduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenzegiuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. Sez. 3,26/09/2005, n. 18782, Rv. 583680 - 01).Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenutanettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecieconcreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al difuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Ildiscrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causaNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzionedella fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, enon anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze dicausa (Cass. Sez. L., 11/01/2016, n. 195, Rv. 638425 - 01; Cass. Sez. 1,13/10/2017, n. 24155, Rv. 645538 - 03; Cass. Sez. 5, 04/04/2013, n. 8315, Rv.626129 - 01).Ciò posto, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e,per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alleproprie aspettative. In questa prospettiva, è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv.656492 - 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).Nel caso di specie, con il motivo in esame, pur formalmente proposto comeviolazione di legge, la parte tende proprio ad una inammissibile rivalutazione nelmerito degli accertamenti compiuti dal giudice del merito.4. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 25.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deiNumero registro generale 27953/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 20560/2026Data pubblicazione 18/06/2026presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris