CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 10046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24 aprile 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi per il delitto di cui alli art. 494 cod. pen.; -Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.1) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; la Corte territoriale ha fornito una motivazione immune da vizi logici sull'operatività della recidiva (" la pena irrogata appare assolutamente mite, tenuto conto della pessima personalità dell'imputato e dei suoi numerosi precedenti penali anche in delitti patrimoniali"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 cò'nsigyiEr