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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04387/2022

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ingiuntivo nr.149 del 28/6/2006 emesso a carico del Comune di Bagheria ed a favore di Inpa spii per un importo di € 1.129.802,50 oltre interessi e spese del procedimento monitorio relativo al servizio di accertamento di cespiti tributari e condannò l'opponente Comune di Bagheria a corrispondere ad [OSCURATO:SOCIETA] la complessiva somma di euro 925.810,39 oltre interessi legali dal 6/7/2007.

Su impugnazione del Comune di Bagheria la Corte di Appello di Palermo ritenne che il Comune di Bagheria aveunviolato la normativa dettata in materia di spesa di cui agli artt.35 commi 1 e 4 e 27 D.L.gs 25 febbraio 1995 nr. 77 e conseguentemente rigettò la domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] riformando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a cinque motivi. il Comune di Bagheria resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia il difetto di giurisdizione ex art. 113 Cost. art. 6 comma 1 legge 21/7/2000 nr. 205, artt 2,3 e 41 legge 20 marzo 1865 nr. 2248 art. 37 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto che il Comune aveva adottato decisioni contrarie alle disposizioni dettate in tema di spesa in violazione della normativa contabile.

Secondo il ricorrente invece il Giudice ordinario non aveva giurisdizione per pronunciarsi sul merito degli atti amministrativi del Comune e segnatamente delle deliberazioni nr. 668/95, 93/96 e 402/96, come già dichiarato dai giudici di primo grado del Tribunale di Palermo.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti già il Tribunale in primo grado aveva dichiarato con sentenza non definitiva il difetto di giurisdizione de giudice ordinario in ordine ai punti 1,2,3,4 e 6 della citazione in opposizione relativi alla nullità del contratto per violazione delle norme disciplinanti l'affidamento a terzi del servizio di accertaimento dei tributi nel territorio comunale nonchè la nullità delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] e l'annullabilità del contratto.

Con la sentenza definitiva numero 163 del 21/10/2009 il Tribunale di Palermo ha ritenuto invece la giurisdizione del giudice ordinario sulle ulteriori punti 5,7 e 8 della citazione e quindi sulle domande relative al rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:SOCIETA] e Comune di Bagheria di cui all'art. 35 quarto comma d.legisl. numero 77 del 1995.

La sentenza definitiva numero 163 del 21/10/2009 di primo grado del Tribunale di Palermo è stata impugnata dal Comune di Bagheria davanti alla Corte di Appello di Palermo nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:SOCIETA] e Comune di Bagheria di cui all'art. 35 quarto comma d.legisl. numero 77 del 1995 mentre l'[OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto in sede di appello la conferma della sentenza impugnata.

Appare dunque evidente, in ordine alla 'giurisdizione del giudice ordinario i così come affermata dal Tribunale di Palermo e confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza 1734 del 2014, che non sussiste difetto di giurisdizione nella fattispecie posto che non corrisponde al vero che la Corte di Appello si sia spinta ad un esame del merito amministrativo delle deliberazioni emanate dal Comune di Bagheria.

Al contrario la Corte di Appello di Palermo ha limitato il proprio esame alla domanda di pagamento della [OSCURATO:SOCIETA] dei corrispettivi a lei dovuti in virtù del rapporto obbligatorio di tipo privatistico insorto tra il Comune di Bagheria ed [OSCURATO:SOCIETA] sul quale ha sicuramente giurisdizione il giudice ordinario.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte affermato che è sottoposta alla cognizione del giudice ordinario la verifica della sussistenza dei requisiti formali (forma scritta) e sostanziali (legittimazione, copertura finanziaria) per la corretta espressione della volontà dell'ente e conseguente formazione del rapporto obbligatorio, dovendo appunto decidere in ordine alla esistenza e validità del rapporto obbligatorio e conseguenti oneri di pagamento.

Sicchè le irregolarità evidenziate nelle delibere del Comune in materia di spesa, dalle quali è conseguita la "mancata insorgenza del rapporto obbligatorio" privatistico tra ente pubblico e società appaltatrice del servizio è materia riservata alla cognizione e giurisdizione del giudice ordinario chiamato a decidere sul pagamento del corrispettivo.

Con il secondo motivo di ricorso la lnpa spa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 commi :I. e 4 e 27 D.L.gs 25 febbraio 1995 nr. 77iperché secondo la Corte territoriale il Comune di Bagheria aveva violato la normativa dettata in materia di spesa mentre, al contrario, il Comune nelle procedure e nelle deliberazioni adottate non aveva violato la normativa relativa alla contabilità delle amministrazioni locali.

Infatti secondo la ricorrente lnpa spa l'abrogazione espressa dell'art. 23 D.L. 66/1989 ad opera dell'art. 123 D.Lgs 77/1995 e la nuova disciplina di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo fa sì che il potere di assumere l'impegno di spesa non compete più al Consiglio o alla Giunta municipale ,ma spetta ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi i quali devono provvedere alla copertura finanziaria.

Il motivo è infondato.

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono contenere la relativa copertura finanziaria e che la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto.

A tal riguardo "Ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 6, undicesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria.

L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento.

Pertanto quando la P.A., per la realizzazione delle proprie finalità, ricorra agli strumenti giuridici ordinariamente propri dei soggetti privati, solo la disciplina dei rapporti che scaturiscono dalla sua attività negoziale rimane assoggettata ai principi e alle regole del diritto comune, mentre resta operante la disciplina del diritto amministrativo per quanto attiene alla fase preliminare della formazione della volontà della p.a., caratterizzata dalle regole della cosiddetta evidenza pubblica, e che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e, con ciò, a conferire all'organo qualificato alla rappresentanza dell' ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l'oggetto specificati nella delibera stessa"( Sez.

U, Sentenza n. 13831 del 28/06/2005).

Inoltre l'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 191 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), secondo il quale l'ente pubblico non risponde dell'attività posta in essere dal proprio funzionario senza l'osservanza delle regole procedimentali ivi previste, si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett.

I), Cost.(Sez.

U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014).

Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1346 cc, art. 97 comma 2 Cost. in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc:, perché la Corte di Appello ha errato nel ritenere che gli enti locali non possano stipulare contratti relativamente a prestazioni con oggetto non determinato anche se determinabile e che il meccanismo della percentuale quale criterio di individuazione del compenso dovuto sia in palese violazione dell'art. 1346 cc.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti / come chiaramente illustrato nella sentenza impugnata, nella fattispecie non si verte in tema di contratti relativi a prestazioni con oggetto non determinato anche se determinabile e con il meccanismo della percentuale quale criterio di individuazione del compenso dovuto.

Al contrariolil pagamento del corrispettivo determinato mediante percentuale nella misura del 30% delle maggiori entrate non era subordinato al materiale incasso da parte del Comune delle maggiori entrate ma, contrariamente ai principi generali in materia di aggio, alle somme meramente accertate ftant'è che il Capitolato speciale prevede espressamente che "La mancata o ritardata riscossione dei tributi non pregiudicherà il diritto della Ditta al corrispettivo contrattuale, il cui importo non subirà alcuna decurtazione".

Con il quarto motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt 2697 cc e 115 cpc: in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello ha violato il principio dispositivo ed erroneamente invertito l'onere probatorio incombente sulle parti in quanto il Comune di Bagheria non aveva mai prodotto nel corso del giudizio alcun bilancio o documento da cui dedurre l'inesistenza di stanziamenti o vincoli di bilancio per le spese relative al rapporto contrattuale con [OSCURATO:SOCIETA].

Con il quinto motivo di ricorso la lnpa spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Costit. 1175,1227 e 1375 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc:, perché la Corte di Appello ha sostenuto che la violazione della normativa in materia di spesa ha determinato la mancata insorgenza del rapporto obbligatorio tra l'ente pubblico e la società appellata mentre, al contrario, il Comune non può dolersi di una invalidità alla quale ha dato causa in violazione del principio di buona fede.

Il quarto e quinto motivo, tra loro avvinti, sono infondati e devono essere respinti.

Infatti la produzione del bilancio comunale con gli stanziamenti o vincoli finalizzati al pagamento del corrispettivo dell'Inpa sono determinanti dovendo la previsione di spesa essere contenuta nella delibera del Comune che, pur avendovi dato luogo con la proprio condotta, può comunque avvalersi della nullità.Infatti espressamente prevista dalla legge è la norma che regola tale fattispecie con la previsione di responsabilità a carico del funzionario agente.

"In tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di cd. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del di. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno" (Sez.

U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014).

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in C 13.000,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore t 'importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ingiuntivo nr.149 del 28/6/2006 emesso a carico del Comune di Bagheria ed a favore di Inpa spii per un importo di € 1.129.802,50 oltre interessi e spese del procedimento monitorio relativo al servizio di accertamento di cespiti tributari e condannò l'opponente Comune di Bagheria a corrispondere ad [OSCURATO:SOCIETA] la complessiva somma di euro 925.810,39 oltre interessi legali dal 6/7/2007. Su impugnazione del Comune di Bagheria la Corte di Appello di Palermo ritenne che il Comune di Bagheria aveunviolato la normativa dettata in materia di spesa di cui agli artt.35 commi 1 e 4 e 27 D.L.gs 25 febbraio 1995 nr. 77 e conseguentemente rigettò la domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] riformando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a cinque motivi. il Comune di Bagheria resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia il difetto di giurisdizione ex art. 113 Cost. art. 6 comma 1 legge 21/7/2000 nr. 205, artt 2,3 e 41 legge 20 marzo 1865 nr. 2248 art. 37 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto che il Comune aveva adottato decisioni contrarie alle disposizioni dettate in tema di spesa in violazione della normativa contabile. Secondo il ricorrente invece il Giudice ordinario non aveva giurisdizione per pronunciarsi sul merito degli atti amministrativi del Comune e segnatamente delle deliberazioni nr. 668/95, 93/96 e 402/96, come già dichiarato dai giudici di primo grado del Tribunale di Palermo. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti già il Tribunale in primo grado aveva dichiarato con sentenza non definitiva il difetto di giurisdizione de giudice ordinario in ordine ai punti 1,2,3,4 e 6 della citazione in opposizione relativi alla nullità del contratto per violazione delle norme disciplinanti l'affidamento a terzi del servizio di accertaimento dei tributi nel territorio comunale nonchè la nullità delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] e l'annullabilità del contratto. Con la sentenza definitiva numero 163 del 21/10/2009 il Tribunale di Palermo ha ritenuto invece la giurisdizione del giudice ordinario sulle ulteriori punti 5,7 e 8 della citazione e quindi sulle domande relative al rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:SOCIETA] e Comune di Bagheria di cui all'art. 35 quarto comma d.legisl. numero 77 del 1995. La sentenza definitiva numero 163 del 21/10/2009 di primo grado del Tribunale di Palermo è stata impugnata dal Comune di Bagheria davanti alla Corte di Appello di Palermo nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:SOCIETA] e Comune di Bagheria di cui all'art. 35 quarto comma d.legisl. numero 77 del 1995 mentre l'[OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto in sede di appello la conferma della sentenza impugnata. Appare dunque evidente, in ordine alla 'giurisdizione del giudice ordinario i così come affermata dal Tribunale di Palermo e confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza 1734 del 2014, che non sussiste difetto di giurisdizione nella fattispecie posto che non corrisponde al vero che la Corte di Appello si sia spinta ad un esame del merito amministrativo delle deliberazioni emanate dal Comune di Bagheria. Al contrario la Corte di Appello di Palermo ha limitato il proprio esame alla domanda di pagamento della [OSCURATO:SOCIETA] dei corrispettivi a lei dovuti in virtù del rapporto obbligatorio di tipo privatistico insorto tra il Comune di Bagheria ed [OSCURATO:SOCIETA] sul quale ha sicuramente giurisdizione il giudice ordinario. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte affermato che è sottoposta alla cognizione del giudice ordinario la verifica della sussistenza dei requisiti formali (forma scritta) e sostanziali (legittimazione, copertura finanziaria) per la corretta espressione della volontà dell'ente e conseguente formazione del rapporto obbligatorio, dovendo appunto decidere in ordine alla esistenza e validità del rapporto obbligatorio e conseguenti oneri di pagamento. Sicchè le irregolarità evidenziate nelle delibere del Comune in materia di spesa, dalle quali è conseguita la "mancata insorgenza del rapporto obbligatorio" privatistico tra ente pubblico e società appaltatrice del servizio è materia riservata alla cognizione e giurisdizione del giudice ordinario chiamato a decidere sul pagamento del corrispettivo. Con il secondo motivo di ricorso la lnpa spa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 commi :I. e 4 e 27 D.L.gs 25 febbraio 1995 nr. 77iperché secondo la Corte territoriale il Comune di Bagheria aveva violato la normativa dettata in materia di spesa mentre, al contrario, il Comune nelle procedure e nelle deliberazioni adottate non aveva violato la normativa relativa alla contabilità delle amministrazioni locali. Infatti secondo la ricorrente lnpa spa l'abrogazione espressa dell'art. 23 D.L. 66/1989 ad opera dell'art. 123 D.Lgs 77/1995 e la nuova disciplina di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo fa sì che il potere di assumere l'impegno di spesa non compete più al Consiglio o alla Giunta municipale ,ma spetta ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi i quali devono provvedere alla copertura finanziaria. Il motivo è infondato. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono contenere la relativa copertura finanziaria e che la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto. A tal riguardo "Ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 6, undicesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria. L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento. Pertanto quando la P.A., per la realizzazione delle proprie finalità, ricorra agli strumenti giuridici ordinariamente propri dei soggetti privati, solo la disciplina dei rapporti che scaturiscono dalla sua attività negoziale rimane assoggettata ai principi e alle regole del diritto comune, mentre resta operante la disciplina del diritto amministrativo per quanto attiene alla fase preliminare della formazione della volontà della p.a., caratterizzata dalle regole della cosiddetta evidenza pubblica, e che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e, con ciò, a conferire all'organo qualificato alla rappresentanza dell' ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l'oggetto specificati nella delibera stessa"( Sez. U, Sentenza n. 13831 del 28/06/2005). Inoltre l'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 191 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), secondo il quale l'ente pubblico non risponde dell'attività posta in essere dal proprio funzionario senza l'osservanza delle regole procedimentali ivi previste, si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. I), Cost.(Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014). Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1346 cc, art. 97 comma 2 Cost. in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc:, perché la Corte di Appello ha errato nel ritenere che gli enti locali non possano stipulare contratti relativamente a prestazioni con oggetto non determinato anche se determinabile e che il meccanismo della percentuale quale criterio di individuazione del compenso dovuto sia in palese violazione dell'art. 1346 cc. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti / come chiaramente illustrato nella sentenza impugnata, nella fattispecie non si verte in tema di contratti relativi a prestazioni con oggetto non determinato anche se determinabile e con il meccanismo della percentuale quale criterio di individuazione del compenso dovuto. Al contrariolil pagamento del corrispettivo determinato mediante percentuale nella misura del 30% delle maggiori entrate non era subordinato al materiale incasso da parte del Comune delle maggiori entrate ma, contrariamente ai principi generali in materia di aggio, alle somme meramente accertate ftant'è che il Capitolato speciale prevede espressamente che "La mancata o ritardata riscossione dei tributi non pregiudicherà il diritto della Ditta al corrispettivo contrattuale, il cui importo non subirà alcuna decurtazione". Con il quarto motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt 2697 cc e 115 cpc: in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello ha violato il principio dispositivo ed erroneamente invertito l'onere probatorio incombente sulle parti in quanto il Comune di Bagheria non aveva mai prodotto nel corso del giudizio alcun bilancio o documento da cui dedurre l'inesistenza di stanziamenti o vincoli di bilancio per le spese relative al rapporto contrattuale con [OSCURATO:SOCIETA]. Con il quinto motivo di ricorso la lnpa spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Costit. 1175,1227 e 1375 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc:, perché la Corte di Appello ha sostenuto che la violazione della normativa in materia di spesa ha determinato la mancata insorgenza del rapporto obbligatorio tra l'ente pubblico e la società appellata mentre, al contrario, il Comune non può dolersi di una invalidità alla quale ha dato causa in violazione del principio di buona fede. Il quarto e quinto motivo, tra loro avvinti, sono infondati e devono essere respinti. Infatti la produzione del bilancio comunale con gli stanziamenti o vincoli finalizzati al pagamento del corrispettivo dell'Inpa sono determinanti dovendo la previsione di spesa essere contenuta nella delibera del Comune che, pur avendovi dato luogo con la proprio condotta, può comunque avvalersi della nullità.Infatti espressamente prevista dalla legge è la norma che regola tale fattispecie con la previsione di responsabilità a carico del funzionario agente. "In tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di cd. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del di. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno" (Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014). In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in C 13.000,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore t 'importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s
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