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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21098/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonché Agenzia delle Entrate in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 216, pronunciata dalla '[OSCURATO:PERSONA] della Toscana il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notificazione del sollecito di pagamento n. 087 2016 9002789049 000, correlato a tre cartelle di pagamento aventi ad oggetto Irap, Irpef ed accessori.

2. Il contribuente impugnava il sollecito e gli atti presupposti innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, che accoglieva il ricorso.

3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, che respingeva il ricorso, ritenendo l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali contestate perché eseguita (parzialmente) tramite operatore di poste private, all'epoca non titolare della prevista licenza.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Toscana ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione.

Contribuente e Agenzia delle Entrate hanno ricevuto notifica del ricorso il 29.4.2021, ma non si sono costituiti.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. .3, cod. proc. civ., l'Ufficio esattivo contesta la violazione e falsa applicazione dell'art.384, comma secondo, cod. proc. civ., dell'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 261 del 1999.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ., dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, e degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ.

3. Con i suoi motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza espositiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contesta che non si vede in ipotesi di inesistenza della notificazione, sottolineando che, solo la raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc civ. è stata recapitata mediante poste private, e peraltro "l'invio della raccomandata a mezzo posta privata ... non ha comunque ostacolato il conseguimento dell'effetto informativo richiesto dal legislatore" (ric., p. 11).

3.1. In materia questa Corte di legittimità ha chiarito, pronunciando a Sezioni Unite, che "in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla

I. n. 124 del 2017", Cass.

S.U., 10.1.2020, n. 299, dovendo nel caso di specie rilevarsi che il contribuente si è tempestivamente costituito ed ha dimostrato di essersi potuto compiutamente difendere.

4. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonché Agenzia delle Entrate in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 216, pronunciata dalla '[OSCURATO:PERSONA] della Toscana il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notificazione del sollecito di pagamento n. 087 2016 9002789049 000, correlato a tre cartelle di pagamento aventi ad oggetto Irap, Irpef ed accessori. 2. Il contribuente impugnava il sollecito e gli atti presupposti innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, che accoglieva il ricorso. 3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, che respingeva il ricorso, ritenendo l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali contestate perché eseguita (parzialmente) tramite operatore di poste private, all'epoca non titolare della prevista licenza. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Toscana ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione. Contribuente e Agenzia delle Entrate hanno ricevuto notifica del ricorso il 29.4.2021, ma non si sono costituiti. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. .3, cod. proc. civ., l'Ufficio esattivo contesta la violazione e falsa applicazione dell'art.384, comma secondo, cod. proc. civ., dell'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 261 del 1999. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ., dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, e degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. 3. Con i suoi motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza espositiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contesta che non si vede in ipotesi di inesistenza della notificazione, sottolineando che, solo la raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc civ. è stata recapitata mediante poste private, e peraltro "l'invio della raccomandata a mezzo posta privata ... non ha comunque ostacolato il conseguimento dell'effetto informativo richiesto dal legislatore" (ric., p. 11). 3.1. In materia questa Corte di legittimità ha chiarito, pronunciando a Sezioni Unite, che "in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017", Cass. S.U., 10.1.2020, n. 299, dovendo nel caso di specie rilevarsi che il contribuente si è tempestivamente costituito ed ha dimostrato di essersi potuto compiutamente difendere. 4. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese di
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