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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30510/2026

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di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio a seguito diannullamento disposto dalla Corte di cassazione quanto alla individuazionedell’elemento psicologico in ordine al reato di cui al capo B ex art. 216, comma 1,n. 2 e 223, n. 1, l. fall, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dalTribunale di Firenze il 29 marzo 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore nominato, in due distinti motivi e con la successiva memoria pervenutail 9 giugno 2026 ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza del dolo e del reato evidenziando che il giudicedi rinvio sarebbe incorso nel medesimo errore che ha determinato l’annullamentodella Corte di cassazione3.

Il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura nonmanifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la correttaistaurazione del rapporto processuale per la presente fase.Tale circostanza - preso atto che la dichiarazione di fallimento risale alnovembre 2013, ai sensi dell’art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità dipronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiararel’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perprescrizione.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio a seguito diannullamento disposto dalla Corte di cassazione quanto alla individuazionedell’elemento psicologico in ordine al reato di cui al capo B ex art. 216, comma 1,n. 2 e 223, n. 1, l. fall, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dalTribunale di Firenze il 29 marzo 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore nominato, in due distinti motivi e con la successiva memoria pervenutail 9 giugno 2026 ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza del dolo e del reato evidenziando che il giudicedi rinvio sarebbe incorso nel medesimo errore che ha determinato l’annullamentodella Corte di cassazione3. Il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura nonmanifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la correttaistaurazione del rapporto processuale per la presente fase.Tale circostanza - preso atto che la dichiarazione di fallimento risale alnovembre 2013, ai sensi dell’art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità dipronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiararel’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perprescrizione.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30510/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris