CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 14886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22736-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 69/2023 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/05/2023 R.G.N. 258/2021; Oggetto R.G.N.22736/2023 Cron. Rep. Ud.04/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova accoglieva parzialmente l’appello della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] , riducendo quanto già statuito e riconosciuto dal tribunale a titolo di premio di salvataggio al comandante [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito, accertata la sussistenza del diritto a percepire il premio in questione, con ciò disattendendo i motivi di ricorso della società sul punto, riteneva che dalla somma stabilita dal tribunale andassero comunque espunte alcune voci relative al parametro stipendiale ed alle spese del personale necessarie per il riconoscimento del premio alla società armatrice, da cui derivava il premio richiesto dal comandante. La Corte territoriale valutava comunque dovuto il premio in questione, in ragione del disposto dell’art. 496 cod nav. secondo cui Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all’armatore e per due terzi ai componenti dell’equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell’opera da ciascuno prestata. Non avendo l’armatore provato che la nave era armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso,il compenso era dovuto. La corte, peraltro, riteneva anche avvalorata la pretesa da quanto stabilito dall’Accordo aziendale denominato accordo compenso di salvataggio , valido, ratione temporis (dal 1999 sino al 2015), a regolare la fattispecie. Avverso detta decisione, in punto di spettanza del premio, proponeva ricorso la società cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti depositavano memoria successiva [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. dell’art. 496 cod.nav. E artt. 1362, 1363 1634 cc Con tale censura la ricorrente si duole della statuizione circa l’assenza di prova sulla circostanza che la nave fosse armata e dotata di tutti gli elementi per il salvataggio, evidenziando come tale connotazione fosse data per scontata essendo invece presente in capitoli di prova, non ammessi dal giudice, diretti a provare il contrario. 1.1) - Nel medesimo motivo di ricorso è poi dedotta l’inapplicabilità dell’accordo aziendale 11 marzo 1999. Con riguardo a tale profilo il motivo insiste sulla inapplicabilità dell’accordo in questione essendo stato “disdettato” nell’accordo del 2005. Occorre rimarcare che la corte territoriale ha fondato la propria valutazione di spettanza del premio di salvataggio su due diverse rationes decidendi: la prima basata sulla lettura del disposto dell’art. 496 cod.nav e sulla circostanza che la nave non fosse armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso e la seconda fondata sulla esistenza di un accordo collettivo aziendale applicabile alla fattispecie, migliorativo del disposto legislativo. Con riguardo a tale ultimo punto, l’analisi svolta dal giudice del merito ha evidenziato la applicabilità alla vicenda in esame del predetto Accordo del 1999, contenente la previsione per i dipendenti del c.d. premio di salvataggio; ha poi sottolineato che, trattandosi di previsione specifica, non poteva essere considerata disdettata dal successivo Accordo del 2005, non avendo, quest’ultimo, assunto alcuna previsione sull’istituto economico in questione. A fronte della valutazione del giudice d’appello, il motivo di censura non coglie nel segno allorché si limita a dichiarare che l’accordo del 1999 era stato disdettato da quello del 2005 con espressa previsione scritta, ma tale previsione non riporta all’interno della censura, solo richiamando integralmente l’accordo in questione contenuto negli allegati al fascicolo d’ufficio e così contestando l’interpretazione data dalla corte territoriale. Lasciando in disparte ogni valutazione sulla assenza di specificità della censura, non corredata dal testo integrale dell’accordo che si intende sottoporre all’attenzione del Giudice di legittimità, occorre poi ribadire che In tema di sindacato sull'interpretazionedei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede digiudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito ( Cass.n. 19214/2024) La inammissibilità del profilo di censura e la validità della statuizione così assunta dal giudice del merito, non scalfita dalla impugnazione e quindi valida a sostenere la decisione, rende assorbiti gli altri profili di censura sollevati rispetto all’altra ratio decidendi. Questa Corte ha chiarito, al riguardo che Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima " ratio decidendi", esamini ed accolga anche una seconda "ratio", al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della "potestas iudicandi", atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass.n. 15399/2018; Cass.n. 5102/2024). 2)- Con ultimo motivo è dedotto l’omesso esame di fatto decisivo consistito dall’errato utilizzo dei parametri retributivi utili a determinare la somma attribuita al [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass.n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio. Nel caso in esame la mancata allegazione specifica dei parametri errati e di quelli ritenuti corretti, oltre che non soddisfare il requisito di specificità della censura, necessario a farla ritenere ammissibile, non consente neppure una valutazione circa la eventuale omissione e la sua incisività sulla decisione finale. Il motivo è pertanto inammissibile. Per quanto statuito, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contrib