Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:314
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA
presentate il 16 aprile 2026 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]23/25 [Sutuska
(
i
)
]
AS
contro
[OSCURATO:PERSONA] S.A.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)]
« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione della natura abusiva di una clausola contrattuale – Contratto nullo – Contratti di assicurazione stipulati a garanzia di un contratto di mutuo nullo – Facoltà di reclamare diritti ulteriori rispetto al rimborso degli importi convenuti nel contratto e al pagamento di interessi di mora – Diritto del consumatore di chiedere il rimborso dei premi assicurativi – Polizze di assicurazione che coprono i rischi del creditore o quelli del mutuatario – Proporzionalità »
I.
Introduzione
1.
La presente causa riguarda le conseguenze dell’annullamento di un contratto stipulato con un consumatore che conteneva clausole abusive ai sensi della direttiva sulle clausole abusive (
2
).
2.
Il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, ha dichiarato la nullità di un contratto di mutuo ipotecario concluso fra un consumatore e una banca, avendo accertato che detto contratto conteneva clausole abusive. Tale giudice è chiamato ora pronunciarsi sulla questione se la banca sia tenuta a rimborsare al consumatore le somme versate in relazione a una serie di polizze assicurative che la banca aveva imposto al consumatore di stipulare al momento della conclusione di detto contratto.
II.
Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
3.
Il 14 marzo 2007 AS, mutuataria e attrice nel procedimento principale, ha concluso con la [OSCURATO:PERSONA], convenuta nel procedimento principale, un contratto di mutuo ipotecario a lungo termine indicizzato al franco svizzero.
4.
Il contratto conteneva una clausola che prevedeva che le rate del mutuo fossero pagate in zloty polacchi (PLN) previa conversione utilizzando il tasso cambio applicabile alla vendita del franco svizzero secondo la tabella dei tassi di cambio della banca applicabile alla data del rimborso. Il giudice del rinvio ha accertato il carattere abusivo di detta clausola di cambio, cosicché, con sentenza parziale del 16 gennaio 2025, ha dichiarato nullo l’intero contratto. Ai sensi del diritto nazionale, la nullità di un contratto impone alle parti contraenti di restituire tutte le prestazioni ricevute in forza di tale contratto.
5.
Oltre al rimborso delle rate del mutuo, AS reclama PLN 15 108,15 (circa EUR 3 573), importo che rappresenta i premi versati per le quattro polizze assicurative stipulate in relazione al contratto di mutuo.
6.
Dalla decisione di rinvio risulta che tali polizze consistevano in i) un’assicurazione per quota di capitale proprio insufficiente (LTV – «loan-to-value») (
3
), ii) un’assicurazione ponte (
4
), iii) un’assicurazione sull’immobile e iv) un’assicurazione sulla vita.
7.
Il giudice del rinvio precisa che non è stato contestato, nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente, che la banca debba rimborsare al mutuatario l’importo dei premi versati per l’assicurazione a copertura del rischio proprio, vale a dire l’assicurazione per quota di capitale proprio insufficiente e l’assicurazione ponte.
8.
Tuttavia, è controverso se la mutuataria possa recuperare i premi versati per l’assicurazione che tutela i rischi della stessa, vale a dire l’assicurazione sull’immobile e l’assicurazione sulla vita.
9.
Come spiega il giudice del rinvio, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza nazionale la banca non è tenuta a rimborsare al mutuatario questi ultimi premi assicurativi, poiché tali contratti non sono intrinsecamente collegati al contratto di mutuo, benché alla banca siano stati ceduti i diritti derivanti da tali polizze. Il giudice del rinvio spiega che sono il mutuatario (assicurazione sull’immobile) e i suoi eredi (assicurazione sulla vita) ad essere i beneficiari effettivi di tali polizze; se la somma assicurata supera il debito nei confronti della banca, l’eccedenza spetta direttamente al mutuatario con riferimento all’assicurazione sull’immobile o agli altri beneficiari con riferimento all’assicurazione sulla vita.
10.
Tale interpretazione si basa, come spiega il giudice del rinvio, sul fatto che un contratto di mutuo obbliga unicamente il mutuatario alla costituzione di una garanzia; esso non impone l’obbligo di pagare i premi assicurativi. Tale obbligo deriva dai contratti assicurativi stessi e dalle disposizioni pertinenti della Ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, che disciplinano l’assicurazione sugli immobili e le polizze assicurative sulla vita. Di conseguenza, il contratto di mutuo, il contratto di assicurazione sull’immobile e il contratto di assicurazione sulla vita sono rapporti giuridici autonomi. La dichiarazione di nullità del contratto di mutuo non comporta la nullità dei contratti di assicurazione, ma si limita a rendere inefficaci meccanismi di garanzia ad essi collegati, vale a dire la cessione alla banca del credito spettante in forza dell’assicurazione sull’immobile e la designazione della banca come beneficiaria dell’importo assicurato in forza della polizza di assicurazione sulla vita. Il mutuatario conserva quindi il diritto al risarcimento in base alla polizza assicurativa sull’immobile e gli eredi conservano qualsiasi prestazione derivante dalla polizza assicurativa sulla vita.
11.
Il giudice del rinvio afferma inoltre che, qualora il contratto di assicurazione sull’immobile fosse dichiarato nullo, il mutuatario risulterebbe privo di assicurazione a partire dalla data di conclusione del mutuo, uno scenario fattuale che i giudici sono restii a determinare. Inoltre, poiché i veri beneficiari dei premi sono il mutuatario o i suoi eredi, l’eventuale domanda di rimborso di tali premi dovrebbe essere rivolta alla compagnia di assicurazione, non alla banca. In siffatto contesto, la banca agisce semplicemente in qualità di intermediaria, riscuotendo i premi dalla mutuataria e trasmettendoli all’assicuratore, senza ottenere alcuna prestazione. Ciò contrasta con l’assicurazione a copertura del rischio proprio della banca (le polizze di assicurazione ponte e per quota di capitale proprio insufficiente), in cui la banca è il contraente dell’assicurazione e l’unica beneficiaria, rendendo così il rimborso di tali premi una questione distinta.
12.
Nonostante l’interpretazione prevalente del diritto nazionale nella giurisprudenza nazionale, il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi sulla questione se privare un consumatore del diritto di chiedere il rimborso dei premi di cui trattasi, a seguito all’annullamento di un contratto di mutuo, sia contrario all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulle clausole abusive.
13.
Il giudice del rinvio osserva che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore (
5
).
14.
Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se la nullità del contratto di mutuo debba comportare anche il rimborso dei premi assicurativi collegati a tale contratto. Detto giudice esprime dubbi quanto alla proporzionalità di una siffatta soluzione. A suo avviso, un’interpretazione più appropriata sarebbe quella secondo cui la nullità di un mutuo non comporta la nullità dei contratti di assicurazione stessi, ma si limita a rendere inefficaci i meccanismi di garanzia ad essi collegati (la cessione del credito spettante in forza dell’assicurazione sull’immobile e la designazione della banca come beneficiaria dell’importo dell’assicurazione sulla vita).
15.
Nutrendo dubbi riguardo alla corretta interpretazione delle succitate disposizioni della direttiva sulle clausole abusive, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se, nel contesto della dichiarazione di nullità integrale di un contratto di mutuo concluso da un professionista con un consumatore, per il motivo che tale contratto conteneva clausole abusive senza le quali non poteva sussistere, l’articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1, della [direttiva sulle clausole abusive], nonché i principi di effettività e di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale:
– la banca ha l’obbligo di rimborsare al consumatore l’equivalente dei costi sostenuti da quest’ultimo per le assicurazioni del rischio della banca, quali l’assicurazione per quota di capitale proprio insufficiente e l’assicurazione ponte, che costituivano la garanzia per il rimborso del mutuo,
– la banca non ha l’obbligo di rimborsare al consumatore l’equivalente dei costi sostenuti da quest’ultimo per le assicurazioni del rischio del consumatore, quali l’assicurazione sull’immobile e l’assicurazione sulla vita, che costituivano la garanzia per il rimborso del mutuo».
16.
AS, la [OSCURATO:PERSONA], i governi polacco e portoghese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.
17.
Il 22 gennaio 2026 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA], il governo polacco e la Commissione hanno svolto difese orali.
III.
Analisi
18.
La presente causa fa seguito a una copiosa giurisprudenza in cui la Corte ha interpretato gli effetti della dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero ai sensi della direttiva sulle clausole abusive.
19.
Tuttavia, il presente rinvio pregiudiziale solleva una questione inedita relativa agli effetti della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo ipotecario su diversi contratti di assicurazione collegati a tale contratto, questione che non è stata ancora trattata nella giurisprudenza della Corte.
20.
La ricorrente nel procedimento principale sostiene che tutti i premi assicurativi corrisposti da un consumatore in adempimento di un contratto di mutuo successivamente dichiarato nullo perché contenente una clausola abusiva dovrebbero essere rimborsati in quanto sono stati corrisposti in relazione a un contratto di mutuo nullo e costituiscono pertanto prestazioni indebite.
21.
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA], i governi polacco e portoghese, nonché la Commissione, fanno valere che, a differenza della polizza assicurativa per quota di capitale proprio insufficiente e della polizza assicurativa ponte, l’obbligo incombente al mutuatario di corrispondere i premi assicurativi sull’immobile e sulla vita non deriva dalle clausole del contratto di mutuo, bensì dalle clausole dei contratti assicurativi stessi. Di conseguenza, la nullità del contratto di mutuo non comporterebbe la nullità dei contratti assicurativi sull’immobile e sulla vita, ma soltanto l’inefficacia della cessione alla banca dei crediti derivanti da tali contratti.
22.
A tal riguardo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di confermare se un’interpretazione del diritto nazionale che consente a un mutuatario di chiedere il rimborso dei premi pagati per l’assicurazione per quota di capitale proprio insufficiente e per l’assicurazione ponte, ma non per i premi versati per l’assicurazione sull’immobile e per l’assicurazione sulla vita, sia ammissibile ai sensi della direttiva sulle clausole abusive.
23.
Al fine di rispondere alla suddetta questione, ricorderò anzitutto brevemente la giurisprudenza pertinente (A) prima di esporre il mio punto di vista su tale situazione specifica (B).
A.
Sulla giurisprudenza della Corte in materia
24.
Come espressamente stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sulle clausole abusive e precisato nella giurisprudenza della Corte, qualora un giudice accerti il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un consumatore, tale clausola non può vincolare il consumatore (
6
).
25.
Per quanto spetti in linea di principio agli Stati membri definire gli effetti giuridici dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale (
7
), la Corte ha precisato che i giudici nazionali sono tenuti a eliminare tale clausola abusiva dal contratto, senza poterla sostituire né con un’interpretazione della volontà delle parti al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, né con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva (
8
). Per tale motivo, nell’ipotesi in cui un contratto non possa sussistere senza la clausola abusiva, i giudici nazionali sono tenuti a dichiarare il contratto integralmente nullo. Ciò è proprio quanto si è verificato nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio ha dichiarato che il contratto non poteva sussistere senza la clausola abusiva e, di conseguenza, ha dichiarato nullo l’intero contratto. Tale constatazione del giudice del rinvio non è stata contestata.
26.
Inoltre, sebbene le conseguenze giuridiche dell’accertamento della nullità di un contratto rientrino parimenti, in linea di principio, nell’ambito del diritto nazionale, tali conseguenze devono essere compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sulle clausole abusive (
9
).
27.
A tal riguardo, la Corte ha statuito che il diritto nazionale che recepisce tale direttiva deve, in particolare, agevolare la realizzazione di due obiettivi.
28.
In primo luogo, la normativa nazionale deve consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola abusiva, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva (
10
). Si deve riconoscere un siffatto effetto restitutorio qualora il carattere abusivo di clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza (
11
).
29.
In secondo luogo, il diritto nazionale non deve compromettere l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva sulle clausole abusive. Tale obiettivo è di natura più generale e mira a far cessare l’inserzione da parte dei professionisti di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
12
).
30.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] M, richiamata dalle parti della presente causa, la Corte ha riassunto tale giurisprudenza come segue: «la compatibilità con il diritto dell’Unione di norme nazionali che disciplinano le conseguenze pratiche della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo ipotecario in ragione della presenza di clausole abusive dipende dalla questione se tali norme, da un lato, consentano di ripristinare in diritto e in fatto la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale contratto e, dall’altro, non compromettano l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva [sulle clausole abusive]» (
13
).
31.
Per quanto riguarda il ripristino, sul piano fattuale e giuridico, della situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contratto non avesse contenuto clausole abusive, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che i consumatori devono avere diritto, quanto meno, al rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate a titolo dell’esecuzione del contratto in parola nonché al pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla diffida (
14
). Inoltre, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] M, la Corte ha dichiarato in generale che i
crediti che eccedono il rimborso
delle rate mensili e delle spese versate per l’esecuzione di tale contratto non sembrano compromettere i due obiettivi della direttiva sulle clausole abusive (
15
). Tuttavia, la Corte non ha ancora esaminato il diritto dei consumatori di chiedere il rimborso dei pagamenti effettuati nell’ambito di contratti assicurativi collegati al contratto di mutuo ipotecario.
32.
A mio avviso, accogliere le richieste di rimborso di pagamenti relativi a tutti e quattro i tipi di assicurazione di cui trattasi nella presente causa non comprometterebbe, ma piuttosto contribuirebbe, tanto all’obiettivo di ripristinare per il mutuatario la situazione precedente alla conclusione del contratto dichiarato nullo, quanto all’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva sulle clausole abusive.
33.
Tuttavia, la Corte ha anche statuito che, nel valutare il proprio diritto nazionale, i giudici nazionali devono prendere in considerazione il principio di proporzionalità. Ciò significa che, pur potendo il rimborso dei pagamenti per i quattro tipi di assicurazione contribuire agli obiettivi delle direttive sulle clausole abusive, non occorre che il diritto nazionale ecceda quanto necessario per conseguire tali obiettivi (
16
).
34.
In tale ottica, il giudice del rinvio ha spiegato nella sua decisione di rinvio che consentire ai consumatori di chiedere il rimborso delle somme versate a titolo dell’assicurazione sull’immobile e dell’assicurazione sulla vita potrebbe risultare sproporzionato. Un siffatto argomento deporrebbe a favore della conferma della giurisprudenza nazionale prevalente, che preclude al mutuatario di chiedere il rimborso dei premi versati in forza delle polizze di assicurazione sugli immobili e sulla vita, anche qualora la sottoscrizione di tali polizze costituisca una condizione del contratto di mutuo dichiarato nullo in quanto contenente una clausola abusiva. Secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione più appropriata potrebbe essere quella secondo cui la nullità di un contratto di mutuo non comporta la nullità dei suddetti contratti di assicurazione, ma si limita a rendere inefficaci i meccanismi di garanzia ad essi collegati, vale a dire la cessione del credito spettante in forza dell’assicurazione sull’immobile e la designazione della banca come beneficiaria dell’importo dell’assicurazione sulla vita. Secondo una siffatta interpretazione, il mutuatario resterebbe coperto dalle due polizze assicurative e non potrebbe quindi chiedere il rimborso dei premi versati per tali polizze.
B.
Valutazione del caso di specie
35.
La citata giurisprudenza della Corte consente di concludere che una banca è, in linea di principio, tenuta a rimborsare tutti i pagamenti effettuati dal mutuatario
in relazione a
un contratto successivamente dichiarato nullo perché contenente clausole abusive.
36.
Come è stato rilevato
supra
, i pagamenti effettuati dal mutuatario per quanto riguarda i primi due tipi di assicurazione, l’assicurazione per quota di capitale proprio insufficiente e l’assicurazione ponte, appaiono inscindibilmente connessi al contratto di mutuo stesso.
37.
Secondo la decisione di rinvio, e in base all’interpretazione del giudice del rinvio, sembra pacifico che una banca debba rimborsare a un consumatore i premi versati per le due polizze che coprono i rischi propri della banca. Si può infatti affermare che tali polizze sono inscindibili dal contratto dichiarato nullo, in quanto non esisterebbero in assenza del contratto di mutuo ipotecario; la banca, e non il mutuatario, è contraente dell’assicurazione, ed è la banca l’unica beneficiaria di un eventuale indennizzo.
38.
A tal riguardo, non vi è alcun motivo per cui la Corte non concordi con il giudice del rinvio; essa, pertanto, dovrebbe rispondere in tal senso alla prima parte della questione pregiudiziale.
39.
Di conseguenza, gli unici due pagamenti che richiedono un’ulteriore valutazione sono i premi versati per le polizze assicurative sull’immobile e sulla vita, per i quali la giurisprudenza nazionale prevalente sembra privare i mutuatari del diritto di chiedere il rimborso.
40.
Occorre anzitutto ricordare che la direttiva sulle clausole abusive, che costituisce uno strumento di armonizzazione minima (
17
), lascia agli Stati membri il compito di adottare le norme dettagliate per la tutela dei consumatori dalle clausole abusive nei contratti stipulati tra i professionisti e i consumatori. In tal senso, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità e possono applicare soluzioni giuridiche diverse per garantire il ripristino della situazione in cui il mutuatario si sarebbe trovato in assenza della clausola abusiva e che servono a dissuadere professionisti dall’inserire clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La direttiva sulle clausole abusive richiede semplicemente che almeno tali due obiettivi siano conseguiti.
41.
In tal senso è il giudice nazionale, e non la Corte di giustizia, a trovarsi nella posizione migliore per stabilire se le norme di diritto nazionale, valutate nel contesto dell’ordinamento giuridico nazionale nel suo insieme, siano idonee e necessarie per il conseguimento degli obiettivi della direttiva sulle clausole abusive.
42.
Di conseguenza, la Corte può solo fornire al giudice nazionale indicazioni su quali elementi prendere in considerazione nell’ambito di una siffatta valutazione.
43.
Quindi, ai fini della presente causa, proporrò alcuni elementi di interesse per il giudice del rinvio ai fini della decisione se occorra modificare l’interpretazione dominante del diritto nazionale, secondo la quale la ricorrente nel procedimento principale non avrebbe il diritto di chiedere il rimborso dei premi versati per le polizze assicurative sull’immobile e sulla vita, anche qualora la stipula di dette polizze fosse una condizione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo in quanto contenente clausole abusive.
44.
Le due suddette polizze assicurative coprono taluni rischi per la banca che sorgono qualora l’immobile ipotecato subisca un danno o in caso di decesso del mutuatario, da un lato, ma coprono anche taluni rischi che il mutuatario assume indipendentemente dal mutuo, dall’altro. Tutti i partecipanti all’udienza, nonché il giudice del rinvio (
18
), hanno convenuto che tali polizze assicurative ricoprono detta duplice funzione.
45.
In considerazione della duplice funzione di tali due polizze assicurative, i pagamenti effettuati in relazione ad esse potrebbero essere intesi come indissolubilmente legati al contratto di mutuo ipotecario o come indipendenti da tale contratto.
46.
Da un lato, si potrebbe affermare che la mutuataria ha sottoscritto tali polizze assicurative solo perché si trattava di condizioni per ottenere il mutuo (
19
). Adottando una siffatta interpretazione, il rimborso dei pagamenti effettuati in forza di tali polizze potrebbe essere considerato necessario al fine di ripristinare per la mutuataria la situazione in cui si trovava prima della conclusione del contratto, in quanto ella non aveva alcun obbligo di effettuare siffatti pagamenti prima dell’esistenza del contratto di mutuo.
47.
Inoltre, richiedere il rimborso dei pagamenti relativi a tali polizze assicurative, che erano collegate al contratto di mutuo in cui è stata accertata la presenza di clausole abusive, potrebbe certamente rafforzare l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva sulle clausole abusive.
48.
Tali argomenti depongono a favore della constatazione che i consumatori hanno il diritto di chiedere il rimborso dei premi versati per tali polizze.
49.
Dall’altro lato, la giurisprudenza della Corte richiede, in linea di principio, la «restituzione dei benefici che il professionista ha indebitamente acquisito
a discapito del consumatore
avvalendosi [della] clausola abusiva
»(
20
).
50.
Nel caso di specie, poiché i premi di cui trattasi riguardano polizze assicurative sulla vita e sull’immobile, che vanno entrambe a beneficio del consumatore, essi non gli sono, in quanto tali, pregiudizievoli. In primo luogo, come confermato in udienza, AS era libera di scegliere la compagnia di assicurazioni presso la quale stipulare le polizze. In secondo luogo, nel procedimento principale non è stato contestato che le polizze assicurative fossero state debitamente adempiute; l’assicuratore ha fornito una garanzia effettiva sull’immobile e sulla persona del consumatore, coprendo rischi quali incendio, inondazione, morte, invalidità, ecc. e tali prestazioni non erano puramente ipotetiche. Anche in assenza di un evento assicurabile, l’assicuratore ha sostenuto il rischio nel proprio bilancio, ha mantenuto le riserve necessarie e ha sostenuto i costi reali di riassicurazione per coprire la sua potenziale esposizione. Per tutta la durata di tali contratti, l’assicuratore è rimasto «a rischio», fornendo al consumatore una tutela continua e una garanzia finanziaria immediata. Atteso che i premi costituivano il corrispettivo legittimo per i rischi assunti, il pagamento degli stessi rappresenta un servizio effettivamente prestato e valutato economicamente.
51.
Pertanto, un’eventuale domanda di rimborso di tali premi non solo è
post festum
, ma risulta altresì difficile da valutare nell’ambito di una siffatta prestazione di servizi non contestabile. Si potrebbe infatti affermare che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, per quanto riguarda le polizze assicurative sull’immobile e sulla vita il rimborso andrebbe oltre il semplice ripristino della situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se la clausola abusiva non fosse stata apposta, il che equivarrebbe a concedere al consumatore una copertura assicurativa gratuita senza spese personali.
52.
È vero che, nelle politiche dell’Unione, l’articolo 169 TFUE e l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esigono che sia garantito un livello elevato di tutela dei consumatori, che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto ai professionisti, in quanto si deve ritenere che siano meno informati, economicamente più deboli e giuridicamente meno esperti della controparte (
21
). Tuttavia, è altrettanto vero che la giurisprudenza della Corte riconosce che la tutela del consumatore non è assoluta (
22
).
53.
A tal riguardo, anche se le polizze assicurative sull’immobile e sulla vita di cui trattasi risultano vantaggiose per la banca (
23
), tali vantaggi non derivano dalla clausola abusiva in sé. A tal riguardo, è importante sottolineare che l’obiettivo della direttiva sulle clausole abusive non è dichiarare nulle tutte le pattuizioni contrattuali contenenti clausole abusive, bensì conseguire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti ripristinando l’uguaglianza tra queste ultime (
24
).
54.
Pertanto, le norme nazionali, il cui obiettivo è ripristino per il consumatore della situazione iniziale in cui si sarebbe trovato in assenza della clausola abusiva, non devono eccedere quanto necessario per conseguire tale obiettivo principale della direttiva sulle clausole abusive, imponendo alle banche un onere sproporzionato. Spostare l’equilibrio nella direzione opposta potrebbe mettere a repentaglio la stabilità del mercato finanziario, un esito che contrasterebbe con gli obiettivi della direttiva sulle clausole abusive.
55.
A tal riguardo, la Corte ha riconosciuto che gli obiettivi consistenti nell’assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario, nonché nell’evitare un rischio sistemico, costituiscono obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (
25
).
56.
Tali obiettivi sono di interesse generale e sono costituzionalmente radicati nella missione di stabilità del sistema finanziario affidata al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dall’articolo 127, paragrafo 5, TFUE, nonché nella necessità di preservare la stabilità dell’unione economica e monetaria prevista all’articolo 3, paragrafo 4, TUE.
57.
È opportuno sottolineare che a livello dell’Unione sono stati stabiliti requisiti prudenziali sulla base dell’articolo 114 TFUE (mercato interno), ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (
26
), e dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE (libera circolazione dei capitali), ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali (
27
). Tali requisiti si applicano a tutti gli Stati membri e trascendono i confini della zona euro.
58.
Tali requisiti son resi più stringenti in vari atti di diritto derivato dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, quale la direttiva 2014/17/UE sui mutui ipotecari (
28
).
59.
Anche se i contratti di assicurazione sulla vita e sull’immobile non sono richiesti dal diritto dell’Unione applicabile alla concessione di mutui ipotecari, essi servono a garantire il rispetto, da parte della banca, dei requisiti prudenziali e delle norme di regolamentazione essenziali. Nel procedimento principale è pacifico che l’obbligo imposto ai mutuatari dalle banche di sottoscrivere tali polizze assicurative non è, di per sé, iniquo o giuridicamente nullo.
60.
In definitiva, l’attuazione di tali garanzie è funzionale tanto agli interessi privati della banca e del mutuatario che all’interesse pubblico più ampio. Proteggendo il mutuatario da circostanze impreviste e la banca dal mancato pagamento, tali misure salvaguardano la stabilità del sistema bancario e finanziario – un obiettivo di interesse generale del diritto dell’Unione.
61.
Vi sono innumerevoli spese che un mutuatario può sostenere per la conclusione di un contratto successivamente dichiarato nullo (
29
). A tal riguardo, il diritto nazionale è legittimato a operare una distinzione tra le spese che devono essere rimborsate al consumatore e quelle per le quali il rimborso non deriva automaticamente dal fatto che un contratto di mutuo ipotecario è stato dichiarato nullo perché contenente clausole abusive (
30
).
62.
In conclusione, la questione del rimborso dei due tipi di premi assicurativi non consiste nel privilegiare un principio rispetto a un altro, bensì nel bilanciamento dei diversi interessi.
63.
Nei limiti in cui al mutuatario sono rimborsati tutti i pagamenti effettuati a favore della banca a causa della clausola abusiva contenuta nel contratto di mutuo ipotecario, non ritengo che il diritto dell’Unione osti a un’interpretazione del diritto nazionale secondo la quale il mutuatario non ha il diritto di chiedere il rimborso dei premi versati a titolo delle polizze di assicurazione sulla vita e sugli immobili, anche qualora la stipula di tali polizze fosse una condizione del contratto di mutuo dichiarato nullo in quanto contenente una clausola abusiva.
IV.
Conclusione
64.
Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) nel modo seguente:
In caso di dichiarazione di nullità integrale di un contratto concluso con un consumatore, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce dei principi di effettività e di proporzionalità,
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale:
– la banca ha l’obbligo di rimborsare al consumatore l’equivalente dei costi sostenuti da quest’ultimo per le assicurazioni del rischio della banca, quali l’assicurazione per quota di capitale proprio insufficiente e l’assicurazione ponte, che costituivano la garanzia per il rimborso del mutuo;
– la banca non ha l’obbligo di rimborsare al consumatore l’equivalente dei costi sostenuti da quest’ultimo per le assicurazioni del rischio del consumatore, quali l’assicurazione sull’immobile e l’assicurazione sulla vita, che costituivano la garanzia per il rimborso del mutuo.
1
Lingua originale: l’inglese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva sulle clausole abusive»).
3
L’assicurazione per quota di capitale proprio insufficiente compensa il rischio del creditore nei casi in cui l’importo del mutuo corrisponda a una parte significativa (superiore all’80 %) del valore dell’immobile ipotecato. Quanto più elevato è il rapporto di capitale proprio insufficiente, tanto più elevato è il rischio del mutuo per il mutuante, per cui si può chiedere al mutuatario di sottoscrivere un’assicurazione supplementare.
4
L’assicurazione ponte è una garanzia a breve termine che copre il rischio della banca durante il periodo di transizione tra l’erogazione del mutuo e l’iscrizione legale formale dell’ipoteca nel registro immobiliare.
5
V., a tal fine, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 61).
6
V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti da 53 a 57 e giurisprudenza ivi citata).
7
V., a tal riguardo, sentenze del 21 dicembre 2016,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 66), e del 15 giugno 2023,
[OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto)
(C‑520/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] M», EU:C:2023:478, punto 61).
8
Sentenza dell’8 settembre 2022,
D.B.P. e a. (Mutui ipotecari espressi in valuta estera)
(da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punto 68). Infatti, come spiega l’avvocata generale Trstenjak ai paragrafi da 86 a 88 nelle conclusioni presentate nella causa
[OSCURATO:PERSONA] de Crédito
(C‑618/10, EU:C:2012:74), la prospettiva che «sia sanato» dai giudici nazionali un contratto contenente una clausola abusiva, modificando o sostituendo tale clausola, «non solo attenuerebbe l’effetto deterrente prodotto dall’articolo 6 della [direttiva sulle clausole abusive], ma addirittura produrrebbe l’effetto contrario», inducendo il professionista a «“tentare la fortuna” inserendo nel contratto quante più clausole abusive possibile, nella speranza che gran parte di esse sfuggano all’attenzione del giudice nazionale».
9
V., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA] M
, punto 64.
10
V. sentenze del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 66), e del 31 marzo 2022,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑472/20, EU:C:2022:242, punti da 50 a 55 e giurisprudenza ivi citata).
11
V., a tal riguardo, sentenza
[OSCURATO:PERSONA] M
, punto 66.
12
V., ad esempio,
sentenza [OSCURATO:PERSONA] M
, punti 67 e 68. Tale obiettivo discende dall’articolo 7 della direttiva sulle clausole abusive.
13
Ibidem, punto 68.
14
V. sentenza del 30 aprile 2025,
AxFina Hungary (Sussistenza del contratto)
(C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha altresì riconosciuto il diritto dei consumatori al rimborso di spese quali le spese notarili e di gestione, qualora tali spese derivino da una clausola abusiva. V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578).
15
Sentenza [OSCURATO:PERSONA] M, punti 69 e 74.
16
V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] M, punto 73.
17
Con ciò si intende che gli Stati membri possono anche adottare norme che garantiscano ai consumatori un più elevato livello di protezione di quello richiesto da tale direttiva. V. dodicesimo considerando della direttiva sulle clausole abusive, nonché sentenze del 3 giugno 2010,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
(C‑484/08, EU:C:2010:309, punto 28), e del 18 gennaio 2024,
[OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole)
(C‑531/22, EU:C:2024:58, punto 68).
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Punto 5 della risposta del giudice del rinvio ai quesiti posti dalla Corte.
19
Tuttavia, è anche possibile che la mutuataria disponesse già di un’assicurazione sull’immobile offerto come garanzia, o di un’assicurazione sulla vita, e si limiti a cedere alla banca i propri crediti derivanti da tali polizze fino a concorrenza del valore del mutuo.
20
Sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 66), il corsivo è mio. V. altresì paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
21
V. sentenza del 7 novembre 2019,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 46).
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V. sentenze del 21 dicembre 2016,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 68), e del 13 marzo 2025,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑230/24, EU:C:2025:177, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).
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Ad esempio, se l’immobile ipotecato non è assicurato dalla mutuataria, la banca potrebbe avere necessità di sottoscrivere tali polizze assicurative a proprie spese, il che potrebbe comportare che la stessa offra il mutuo ad un costo superiore.
24
V., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑321/22, EU:C:2023:911, punti 81 e 87 e giurisprudenza ivi citata).
25
V. sentenza del 16 luglio 2020,
Adusbef e a.
(C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, nell’ambito dell’interpretazione della direttiva sulle clausole abusive, v. sentenza dell’8 maggio 2025, Myszak (C‑324/23, EU:C:2025:324, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
26
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento n. 575/2013 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2025/1496).
27
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338), come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (GU L, 2024/1619).
28
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36 e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34). V., in particolare, articolo 12, paragrafo 4, di detta direttiva.
29
Esse comprendono le spese ordinarie, come il prezzo di una corsa in taxi per recarsi in banca al fine di firmare il contratto, o i costi di traduzione dei documenti che devono essere forniti nella lingua dello Stato in cui ha sede la banca per poter richiedere il mutuo.
30
Anche supponendo che siffatte spese supplementari possano essere escluse dall’ambito di applicazione del diritto di chiedere il rimborso a seguito della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo perché contenente una clausola abusiva, non si può escludere che siffatte spese possano essere recuperabili nell’ambito di un’azione di risarcimento del danno, purché siano soddisfatte le condizioni per ottenere un siffatto risarcimento.