CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trento che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (in Trento, il 23/02/2019). Ritenuto che le censure proposte con un unico motivo (violazione di legge in relazione al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, nonché manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto e delle risultanze processuali) non sono consentite in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituite da doglianze in punto di fatto, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il