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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06688/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Trani il 14 luglio 2016. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze argomentative della decisione impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, anche sotto il profilo del decorso dei termini di prescrizione, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Trani risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che il 14 luglio 2016, intorno alle ore 19.15, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare, marca [OSCURATO:PERSONA] A5, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto del Tribunale di Trani del 13 gennaio 2016, con cui gli veniva applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, a fronte delle contestazioni elevategli, non aveva fornito alcuna giustificazione utile a spiegare l'utilizzo dell'utenza cellulare di cui veniva trovato in possesso dai militari che lo sottoponevano a controllo la mattina del 14 luglio 2016, nel corso di un'operazione di polizia che coinvolgeva altri soggetti. [OSCURATO:PERSONA], infine, che il decorso dei termini di prescrizione, dedotto dalla difesa dal ricorrente con il secondo motivo dell'atto di impugnazione in esame, essendo maturato in epoca successiva alla pronuncia controversa, deliberata dalla Corte di appello di Bari il 14 novembre 2024, non rileva ai presenti fini processuali.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Trani il 14 luglio 2016. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze argomentative della decisione impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, anche sotto il profilo del decorso dei termini di prescrizione, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Trani risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che il 14 luglio 2016, intorno alle ore 19.15, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare, marca [OSCURATO:PERSONA] A5, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto del Tribunale di Trani del 13 gennaio 2016, con cui gli veniva applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, a fronte delle contestazioni elevategli, non aveva fornito alcuna giustificazione utile a spiegare l'utilizzo dell'utenza cellulare di cui veniva trovato in possesso dai militari che lo sottoponevano a controllo la mattina del 14 luglio 2016, nel corso di un'operazione di polizia che coinvolgeva altri soggetti. [OSCURATO:PERSONA], infine, che il decorso dei termini di prescrizione, dedotto dalla difesa dal ricorrente con il secondo motivo dell'atto di impugnazione in esame, essendo maturato in epoca successiva alla pronuncia controversa, deliberata dalla Corte di appello di Bari il 14 novembre 2024, non rileva ai presenti fini processuali. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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