CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica commesso mediante allaccio abusivo alla rete elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: vizio di motivazione in punto di addebitabilità delle circostanze aggravanti all'imputato, non potendosi escludere che l'allaccio abusivo fosse stato effettuato da un precedente utilizzatore; violazione di legge in punto di ritenta sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è meramente congetturale; inoltre la Corte di appello ha esposto ampiamente le circostanze dalle quali è emerso che l'imputato fosse a perfetta conoscenza dell'allaccio abusivo (utilizzava l'energia elettrica, non aveva mai concluso un contratto con l'Enel), sicché sarebbe in ogni caso irrilevante stabilire se l'autore materiale dell'allaccio abusivo fosse stato l'imputato o un terzo (cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). Il secondo motivo è manifestamente infondato; secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307) 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]•gere estensore [OSCURATO:PERSONA] bell