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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00753/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria integrativa con motivi nuovi ixasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso, nel suo portato originario, e in coerenza anche i motivi nuovi successivamente proposti, sono inammissibili perché rassegnano doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità e in particolare in quanto: con riguardo alla prima censura, volta a contestare gli estremi costitutivi della calunnia con particolare riguardo al dolo, la stessa è manifestamente infondata perché il tema risulta superato e risolto, con motivazione estranea a vuoti o manifeste incongruenze logiche dalle argomentazioni spese sul tema della sentenza gravata ( punti 5 e 6 della motivazione), anche cila l Ice del conforme motivare reso dalla sentenza di primo grado; con riguardo alla seconda censura, perché la motivazione sulla pena irrogata non merita cHtce prospettabili in questa sede, anche considerando il modestissimo discostamento dal edittale operato in appello (peraltro accogliendo il ricorso dell 'imputato); cno rHquardo alla terza censura, perché l 'attenuante rivendicata non risulta fatta oggetto di apposito motivo di appello né la difesa ha addotto di averne vanamente sollecitato l'applicazione cOi CW5C) del processo, sicché, esclusa la possibilità di ritenere riscontrabile in siffatta ipotesi la r'iolazione di legge in prima battura prospettata, non può neppure essere addotto in questa sede il difetto di motivazione sul punto (Sez. 3 n. 10085 del 21/11/2019,dep. 2020, Rv. 279063); con riguardo all'ultima censura, la sospensione risulta coerentemente negata in applicazione dei limite ostativo di cui al comma 4 dell'art. 164 cp, conclusione che va mantenuta ferma anche com.iiderando quanto evidenziato dal ricorso ( l'intervenuta estinzione ex art 445 cpp del reato considerato dalla prima condanna) alla luce delle indicazioni interpetative offerte in materia dal Corte (Se/ U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 dep. 2001, Rv. 218529; il. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procPssuall e della somma di Euro tremila n favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria integrativa con motivi nuovi ixasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso, nel suo portato originario, e in coerenza anche i motivi nuovi successivamente proposti, sono inammissibili perché rassegnano doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità e in particolare in quanto: con riguardo alla prima censura, volta a contestare gli estremi costitutivi della calunnia con particolare riguardo al dolo, la stessa è manifestamente infondata perché il tema risulta superato e risolto, con motivazione estranea a vuoti o manifeste incongruenze logiche dalle argomentazioni spese sul tema della sentenza gravata ( punti 5 e 6 della motivazione), anche cila l Ice del conforme motivare reso dalla sentenza di primo grado; con riguardo alla seconda censura, perché la motivazione sulla pena irrogata non merita cHtce prospettabili in questa sede, anche considerando il modestissimo discostamento dal edittale operato in appello (peraltro accogliendo il ricorso dell 'imputato); cno rHquardo alla terza censura, perché l 'attenuante rivendicata non risulta fatta oggetto di apposito motivo di appello né la difesa ha addotto di averne vanamente sollecitato l'applicazione cOi CW5C) del processo, sicché, esclusa la possibilità di ritenere riscontrabile in siffatta ipotesi la r'iolazione di legge in prima battura prospettata, non può neppure essere addotto in questa sede il difetto di motivazione sul punto (Sez. 3 n. 10085 del 21/11/2019,dep. 2020, Rv. 279063); con riguardo all'ultima censura, la sospensione risulta coerentemente negata in applicazione dei limite ostativo di cui al comma 4 dell'art. 164 cp, conclusione che va mantenuta ferma anche com.iiderando quanto evidenziato dal ricorso ( l'intervenuta estinzione ex art 445 cpp del reato considerato dalla prima condanna) alla luce delle indicazioni interpetative offerte in materia dal Corte (Se/ U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 dep. 2001, Rv. 218529; il. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procPssuall e della somma di Euro tremila n favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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