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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 03660/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-Consigliere R.G.N.: 3910/2024 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3910- 20 2 4 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inliquidazione, in concordato preventivo – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del l eg a le rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Bari, al la via [OSCURATO:PERSONA] , n. 3b , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indiritto p.e.c. eche la rappresenta e difend e in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona deldirettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE e AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE GENERALE della PUGLIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del direttore pro tempore, INTIMATA avverso ildecreto n. 4044 – 19/29.12. 20 23 della Corte d’Appello di B a ri , udita la relazione nella camera di consiglio del 28 gennaio2025 del presidente , dottorLuigi Abete, ritenuto che sussistono ragionidi connessione tra il presente ricorso ed i ricorsi iscritti al n. 14283/2022 r.g. ed al n. 23784/2024 r.g.; ritenuto conseguentemente opportuno rinviare la trattazione del presente ricorso all’adunanza camerale del 13 giugno 2025; P.Q.M. rinvia la trattazione del presente ricorso n. 3910/2024 r.g. all’adunanza camerale del 13 giugno 2025.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 28gennaio 202 5 .

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-Consigliere R.G.N.: 3910/2024 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3910- 20 2 4 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inliquidazione, in concordato preventivo – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del l eg a le rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Bari, al la via [OSCURATO:PERSONA] , n. 3b , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indiritto p.e.c. eche la rappresenta e difend e in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona deldirettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE e AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE GENERALE della PUGLIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del direttore pro tempore, INTIMATA avverso ildecreto n. 4044 – 19/29.12. 20 23 della Corte d’Appello di B a ri , udita la relazione nella camera di consiglio del 28 gennaio2025 del presidente , dottorLuigi Abete, ritenuto che sussistono ragionidi connessione tra il presente ricorso ed i ricorsi iscritti al n. 14283/2022 r.g. ed al n. 23784/2024 r.g.; ritenuto conseguentemente opportuno rinviare la trattazione del presente ricorso all’adunanza camerale del 13 giugno 2025; P.Q.M. rinvia la trattazione del presente ricorso n. 3910/2024 r.g. all’adunanza camerale del 13 giugno 2025. Si comunichi. Così deciso in Roma il 28gennaio 202 5 . Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03660/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris