CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29326/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li il 12/01/1980 avverso la sentenza del 24/02/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dello Iovine per il delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso si limita a dedurre, in modo assolutamente generico, che il giudice non ha valutato l'esistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso in quanto privo di qualsivoglia confronto con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, non risultando alcuna procura a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è limitato a autenticare la firma e presso il quale l'imputato ha eletto domicilio;Rammentato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M