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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36400/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova e, in via gradata, della detenzione domiciliare e della semilibertà avanzata da [OSCURATO:PERSONA].,

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 47-ter Ord. pen. e vizio della motivazione.

Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, oltre ad aver erroneamente determinato la pena residua da espiare, ha considerato decisivi, ai fini della prognosi negativa sul pericolo di reiterazione della condotta criminosa e di inadeguatezza delle misure alternative, i precedenti penali, per quanto assai risalenti nel tempo, e le pendenze giudiziarie.

E' stata, invece, trascurata la pronuncia del Tribunale che ha respinto la richiesta di applicazione nei suoi confronti delle misure di prevenzione della confisca e della sorveglianza speciale, dando per accertata l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale alla luce di fatti ben più recenti.

Non si è tenuto conto che il domicilio indicato per scontare la misura della detenzione domiciliare è diverso dall'abitazione interessata all'attività illecita commessa dal nipote della [OSCURATO:PERSONA].

Sono state, previlegiate affermazioni generiche sulla pericolosità della condannata a discapito di elementi specifici che deponevano in senso contrario, come la lieve entità del reato in esecuzione (violazione delljart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), la sua risalenza tempo (anno 2015) e l'applicazione, in sede di cognizione, della misura cautelare degli arresti domiciliari le cui prescrizioni sono state osservate scrupolosamente dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha, per di più, usufruito anche del beneficio della liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Basandosi su una lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354, questa Corte - con specifico riferimento della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ma con argomentazioni estensibili alle altre misure in presenza dei presupposti specifici previsti per ciascuna di esse - ha ripetutamente affermato che pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione sia della condotta serbata dal condannato in epoca successiva alla commissione del reato sia dei suoi comportamenti attuali che sono essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen. è, quindi, indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 277924; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S, Rv. 273985; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 1501 del 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553; sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, Chifari, rv. 220473; sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, rv. 244322).

Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).

Ciò che conta, in definitiva, è l'analisi della personalità individuale del condannato e la verifica della sua evoluzione psicologica, che dal fatto di reato si deve estendere ai precedenti e alle pendenze penali, agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo ed alla condotta di vita precedente e successiva alla condanna, da condurre sulla scorta dei dati conoscitivi forniti dalla osservazione e dalle valutazioni offerte dal servizio sociale, allo scopo di accertare l'idoneità della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la sua pericolosità sociale, se tuttora esistente.

2. Discostandosi dai richiamati principi, Il Tribunale di sorveglianza è pervenuto alla conclusione che la condannata non ha ancora maturato una controspinta alla propensione criminosa e che, pertanto, le prescrizioni inerenti a tutte e tre le misure alternative richieste non sono idonee a contenere il pericolo di recidiva.

A tal fine ha, però, valorizzato solo i carichi prendenti ed i tre precedenti per reati commessi fino al 2011 senza prendere in esame adeguatamente la condotta successiva al reato relativo alla condanna in esecuzione ed i comportamenti più recenti.

Nel provvedimento, al fine di attualizzare il giudizio prognostico, si fa riferimento alla recente sottoposizione della [OSCURATO:PERSONA] ad indagini per fatti di particolare allarme sociale, evidenziando che presso la sua abitazione, dotata di impianto di videosorveglianza volto al controllo degli ingressi nello stabile e a prevenire i controlli delle Forze dell'ordine, sono stati rinvenuti e posti in sequestro sostanza stupefacente, la somma di euro 25.000,00 gioielli, oggetti rinvenuti tutti nella sua abitazione.

Si tratta, tuttavia, di elementi fattuali equivoci e carenti.

A prescindere dalla diversa valutazione del medesimo episodio da parte del Giudice della prevenzione nel provvedimento che il ricorrente ha allegato in questa sede senza specificare se sia stato in precedenza prodotto dinanzi al Tribunale di sorveglianza, non risultano chiarite né le ragioni per cui i beni sottoposti a vincolo reale, per loro intrinseca illiceità o perché comunque attinenti alla commissione di reati, siano riconducibili alla ricorrente e non ad altri occupanti dell'abitazione né le ragioni per cui siano comunque dimostrativi di una pericolosità o inaffidabilità ostativa all'accoglimento dell'istanza di concessione anche delle misure più restrittive nonostante il reato cui si riferisce la condanna in esecuzione sia di gravità assai limitata (violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova e, in via gradata, della detenzione domiciliare e della semilibertà avanzata da [OSCURATO:PERSONA]., 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 47-ter Ord. pen. e vizio della motivazione. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, oltre ad aver erroneamente determinato la pena residua da espiare, ha considerato decisivi, ai fini della prognosi negativa sul pericolo di reiterazione della condotta criminosa e di inadeguatezza delle misure alternative, i precedenti penali, per quanto assai risalenti nel tempo, e le pendenze giudiziarie. E' stata, invece, trascurata la pronuncia del Tribunale che ha respinto la richiesta di applicazione nei suoi confronti delle misure di prevenzione della confisca e della sorveglianza speciale, dando per accertata l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale alla luce di fatti ben più recenti. Non si è tenuto conto che il domicilio indicato per scontare la misura della detenzione domiciliare è diverso dall'abitazione interessata all'attività illecita commessa dal nipote della [OSCURATO:PERSONA]. Sono state, previlegiate affermazioni generiche sulla pericolosità della condannata a discapito di elementi specifici che deponevano in senso contrario, come la lieve entità del reato in esecuzione (violazione delljart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), la sua risalenza tempo (anno 2015) e l'applicazione, in sede di cognizione, della misura cautelare degli arresti domiciliari le cui prescrizioni sono state osservate scrupolosamente dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha, per di più, usufruito anche del beneficio della liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Basandosi su una lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354, questa Corte - con specifico riferimento della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ma con argomentazioni estensibili alle altre misure in presenza dei presupposti specifici previsti per ciascuna di esse - ha ripetutamente affermato che pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione sia della condotta serbata dal condannato in epoca successiva alla commissione del reato sia dei suoi comportamenti attuali che sono essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen. è, quindi, indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 277924; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S, Rv. 273985; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 1501 del 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553; sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, Chifari, rv. 220473; sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, rv. 244322). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). Ciò che conta, in definitiva, è l'analisi della personalità individuale del condannato e la verifica della sua evoluzione psicologica, che dal fatto di reato si deve estendere ai precedenti e alle pendenze penali, agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo ed alla condotta di vita precedente e successiva alla condanna, da condurre sulla scorta dei dati conoscitivi forniti dalla osservazione e dalle valutazioni offerte dal servizio sociale, allo scopo di accertare l'idoneità della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la sua pericolosità sociale, se tuttora esistente. 2. Discostandosi dai richiamati principi, Il Tribunale di sorveglianza è pervenuto alla conclusione che la condannata non ha ancora maturato una controspinta alla propensione criminosa e che, pertanto, le prescrizioni inerenti a tutte e tre le misure alternative richieste non sono idonee a contenere il pericolo di recidiva. A tal fine ha, però, valorizzato solo i carichi prendenti ed i tre precedenti per reati commessi fino al 2011 senza prendere in esame adeguatamente la condotta successiva al reato relativo alla condanna in esecuzione ed i comportamenti più recenti. Nel provvedimento, al fine di attualizzare il giudizio prognostico, si fa riferimento alla recente sottoposizione della [OSCURATO:PERSONA] ad indagini per fatti di particolare allarme sociale, evidenziando che presso la sua abitazione, dotata di impianto di videosorveglianza volto al controllo degli ingressi nello stabile e a prevenire i controlli delle Forze dell'ordine, sono stati rinvenuti e posti in sequestro sostanza stupefacente, la somma di euro 25.000,00 gioielli, oggetti rinvenuti tutti nella sua abitazione. Si tratta, tuttavia, di elementi fattuali equivoci e carenti. A prescindere dalla diversa valutazione del medesimo episodio da parte del Giudice della prevenzione nel provvedimento che il ricorrente ha allegato in questa sede senza specificare se sia stato in precedenza prodotto dinanzi al Tribunale di sorveglianza, non risultano chiarite né le ragioni per cui i beni sottoposti a vincolo reale, per loro intrinseca illiceità o perché comunque attinenti alla commissione di reati, siano riconducibili alla ricorrente e non ad altri occupanti dell'abitazione né le ragioni per cui siano comunque dimostrativi di una pericolosità o inaffidabilità ostativa all'accoglimento dell'istanza di concessione anche delle misure più restrittive nonostante il reato cui si riferisce la condanna in esecuzione sia di gravità assai limitata (violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di
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