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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 1988

Cassazione n. 13681/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/09/1988, avverso la sentenza in data 04/06/2019 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 04/06/2019Ia Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 22/06/2017, il Tribunale di Macerata, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - così riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. - e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Oseghale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 164, comma 3, cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990.

In particolare, sostiene che la Corte territoriale ha confermato la decisione di condanna resa in primo grado, senza tener conto del fatto che, con essa, era stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e se ne era contestualmente disposta l'espulsione dal territorio dello Stato ad espiazione della pena avvenuta, statuizioni all'evidenza contraddittorie, adottate in violazione dell'evocata norma codicistica, a tenore della quale «la sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che di tratti di confisca».

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis cod. pen., 121 e 178 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche.

Assume al riguardo che i giudici del merito avrebbero giustificato la mancata concessione delle indicate attenuanti facendo menzione della gravità del fatto e dell'atteggiamento processuale dell'imputato, ossia con argomenti che, oltre a non trovare riscontro nell'evocata previsione codicistica, risulterebbero contraddittori e illogici, ove si consideri che, in punto di qualificazione del reato, era stata condivisa la derubricazione in termini di lieve entità e che la facoltà di non rispondere, di cui si era avvalso l'imputato durante il proprio interrogatorio di garanzia, non può essere valutata negativamente, costituendo modalità di esercizio del diritto di difesa.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita, quindi, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.2.

Fondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 164, comma 3, cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la sentenza di condanna di primo grado nella parte in cui era stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e ne era stata disposta contestualmente l'espulsione dal territorio dello Stato ad espiazione avvenuta, in quanto tali statuizioni sono all'evidenza contraddittorie e contrastano con il disposto della menzionata norma codicistica.

In proposito ritiene il Collegio che l'agitata doglianza colga nel segno, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale intende darsi continuità, quello secondo cui «La concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto, implicitamente, ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza» (così, di recente, Sez. 3, n. 29586 del 28/05/2021, Nzebude, Rv. 281773-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 12867 del 21/03/2007, P.M. in proc.

Emmanuel, Rv. 236480-01, Sez. 6, n. 17183 del 18/04/2007, P.M. in proc.

Samuel e altro, Rv. 236452-01 e Sez. 4, n. 11167 del 18/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214384-01).

3. Conseguentemente, la gravata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio della Stato e, per l'effetto, della statuizione in oggetto va ordinata l'eliminazione.

4. Fondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis cod. pen., 121 e 178 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche, assumendo che tale decisione sarebbe stata basata sulla particolare gravità del fatto e sull'atteggiamento poco collaborativo tenuto dall'imputato, ancorchè ciò contrastasse, all'evidenza, con la condivisa derubricazione della fattispecie delittuosa in contestazione in termini di particolare tenuità e implicasse, ad un tempo, una valutazione, invero non consentita, delle modalità con cui il predetto aveva in concreto esercitato il proprio diritto di difesa.

Osserva al riguardo il Collegio che l'argomentato motivazionale fondante la denegata concessione delle attenuanti generiche è caratterizzato - così come sostenuto dal ricorrente - da una palese contraddittorietà e da un'altrettanto evidente illogicità manifesta nella parte in cui è evocata, in funzione ostativa, la gravità del fatto, avendo la Corte distrettuale pienamente condiviso sia la derubricazione del delitto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 effettuata dal giudice di prime cure, sia l'inflizione, da parte di quest'ultimo, di una pena detentiva determinata nel minimo edittale.

Orbene, tali circostanze non consentono di individuare nella gravità del fatto, inteso nella sua dimensione materiale, l'elemento che preclude la concessione delle indicate diminuenti, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe la valutazione in termini opposti di un medesimo parametro all'interno di un'unica decisione.

Né, per altro verso, può legittimamente attribuirsi all'atteggiamento silente tenuto dall'imputato in occasione del proprio interrogatorio di garanzia valenza ostativa alla concessione delle attenuanti generiche, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione da parte dell'imputato, che costituisce espressione di scelte difensive non valutabili, in quanto riconducibili all'esercizio del diritto di difesa» (così Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 3654 del 26/10/1995, dep. 10/01/1996, Flamini, Rv. 203941-01).

5. Il rimarcato difetto argomentativo su tema all'evidenza non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla denegata concessione delle attenuanti generiche, spettando al giudice di rinvio la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della questione in oggetto.

La sentenza in disamina deve essere, invece, dichiarata irrevocabile nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all'espulsione dal territorio della Stato, disposizione che elimina, e con rinvio alla Corte di appello di Perugia limitatamente all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale respons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/09/1988, avverso la sentenza in data 04/06/2019 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 04/06/2019Ia Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 22/06/2017, il Tribunale di Macerata, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - così riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. - e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Oseghale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 164, comma 3, cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, sostiene che la Corte territoriale ha confermato la decisione di condanna resa in primo grado, senza tener conto del fatto che, con essa, era stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e se ne era contestualmente disposta l'espulsione dal territorio dello Stato ad espiazione della pena avvenuta, statuizioni all'evidenza contraddittorie, adottate in violazione dell'evocata norma codicistica, a tenore della quale «la sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che di tratti di confisca». 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis cod. pen., 121 e 178 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche. Assume al riguardo che i giudici del merito avrebbero giustificato la mancata concessione delle indicate attenuanti facendo menzione della gravità del fatto e dell'atteggiamento processuale dell'imputato, ossia con argomenti che, oltre a non trovare riscontro nell'evocata previsione codicistica, risulterebbero contraddittori e illogici, ove si consideri che, in punto di qualificazione del reato, era stata condivisa la derubricazione in termini di lieve entità e che la facoltà di non rispondere, di cui si era avvalso l'imputato durante il proprio interrogatorio di garanzia, non può essere valutata negativamente, costituendo modalità di esercizio del diritto di difesa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita, quindi, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.2. Fondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 164, comma 3, cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la sentenza di condanna di primo grado nella parte in cui era stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e ne era stata disposta contestualmente l'espulsione dal territorio dello Stato ad espiazione avvenuta, in quanto tali statuizioni sono all'evidenza contraddittorie e contrastano con il disposto della menzionata norma codicistica. In proposito ritiene il Collegio che l'agitata doglianza colga nel segno, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale intende darsi continuità, quello secondo cui «La concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto, implicitamente, ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza» (così, di recente, Sez. 3, n. 29586 del 28/05/2021, Nzebude, Rv. 281773-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 12867 del 21/03/2007, P.M. in proc. Emmanuel, Rv. 236480-01, Sez. 6, n. 17183 del 18/04/2007, P.M. in proc. Samuel e altro, Rv. 236452-01 e Sez. 4, n. 11167 del 18/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214384-01). 3. Conseguentemente, la gravata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio della Stato e, per l'effetto, della statuizione in oggetto va ordinata l'eliminazione. 4. Fondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis cod. pen., 121 e 178 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche, assumendo che tale decisione sarebbe stata basata sulla particolare gravità del fatto e sull'atteggiamento poco collaborativo tenuto dall'imputato, ancorchè ciò contrastasse, all'evidenza, con la condivisa derubricazione della fattispecie delittuosa in contestazione in termini di particolare tenuità e implicasse, ad un tempo, una valutazione, invero non consentita, delle modalità con cui il predetto aveva in concreto esercitato il proprio diritto di difesa. Osserva al riguardo il Collegio che l'argomentato motivazionale fondante la denegata concessione delle attenuanti generiche è caratterizzato - così come sostenuto dal ricorrente - da una palese contraddittorietà e da un'altrettanto evidente illogicità manifesta nella parte in cui è evocata, in funzione ostativa, la gravità del fatto, avendo la Corte distrettuale pienamente condiviso sia la derubricazione del delitto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 effettuata dal giudice di prime cure, sia l'inflizione, da parte di quest'ultimo, di una pena detentiva determinata nel minimo edittale. Orbene, tali circostanze non consentono di individuare nella gravità del fatto, inteso nella sua dimensione materiale, l'elemento che preclude la concessione delle indicate diminuenti, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe la valutazione in termini opposti di un medesimo parametro all'interno di un'unica decisione. Né, per altro verso, può legittimamente attribuirsi all'atteggiamento silente tenuto dall'imputato in occasione del proprio interrogatorio di garanzia valenza ostativa alla concessione delle attenuanti generiche, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione da parte dell'imputato, che costituisce espressione di scelte difensive non valutabili, in quanto riconducibili all'esercizio del diritto di difesa» (così Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 3654 del 26/10/1995, dep. 10/01/1996, Flamini, Rv. 203941-01). 5. Il rimarcato difetto argomentativo su tema all'evidenza non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla denegata concessione delle attenuanti generiche, spettando al giudice di rinvio la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della questione in oggetto. La sentenza in disamina deve essere, invece, dichiarata irrevocabile nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all'espulsione dal territorio della Stato, disposizione che elimina, e con rinvio alla Corte di appello di Perugia limitatamente all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale respons
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