CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 gennaio 2024
Cassazione n. 17044/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 20 giugno 2023, l'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Corte di cassazione ha assegnato alla Settima sezione la trattazione del ricorso per cassazione proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del 28 novembre 2022 con la quale la Corte d'appello di Perugia, all'esito di concordato in appello, ha ridotto nella misura concordata il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. Con lo spiegato ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamentava la lesione del diritto di difesa in quanto, nei suoi confronti, la notifica del deposito della motivazione della sentenza era avvenuta fuori termine. 2. All'esito dell'udienza camerale del 28 settembre 2023, la Settima sezione, con ordinanza depositata in data 15 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1. Avverso l'ordinanza da ultimo citata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. lamentando che la Settima sezione ha definito il procedimento nonostante l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, così non consentendo allo stesso il deposito di una memoria a mezzo della quale sollecitare la trattazione in pubblica udienza dinanzi ad altra sezione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Dagli atti al fascicolo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura, risulta che il procedimento, il cui esito è oggetto dell'odierno ricorso, è stato trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. il quale stabilisce che contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis del codice di rito, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura. 3. L'utilizzo della procedura de plano nella definizione dei procedimenti della corte di legittimità trova applicazione nella sola ipotesi in cui l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, senza che, tuttavia, ciò determini alcuna incidenza o pregiudizio circa l'effettiva esplicazione del controllo di legittimità della decisione adottata dalla corte territoriale in accoglimento del concordato in appello nel quale, per esigenze deflattive e di recupero di efficienza e coerenza del sistema, le parti si avvalgono concordemente della facoltà di richiedere una decisione in camera di consiglio, dichiarando di concordare nell'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920, in motivazione). 4. L'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - che consente ai giudici di legittimità di dichiarare, con procedura non partecipata, l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia all'impugnazione o qualora l'atto presenti difetti che attengono alla carenza di legittimazione, all'inoppugnabilità del provvedimento, all'inosservanza delle previsioni in materia di presentazione, di spedizione e termini per l'impugnazione - stabilisce che avverso il provvedimento emesso de plano le parti possono proporre ricorso straodinario a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Ciò posto, la censura con la quale si lamenta l'errore in cui è incorsa la Settima sezione nell'aver celebrato il procedimento in assenza della notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, non rientra tra le ipotesi per le quali è prevista la procedura ex art. 625-bis cod. proc. pen., ammessa, a favore del condannato, nei casi di correzione di errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione che, nel caso di specie, non ricorre. Correttamente, la Settima sezione ha trattato con la procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata dalla corte territoriale ex art. 599-bis del codice di rito. 6. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am