CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29688-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 653/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29688 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che: 1. la srl [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Ici del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha parzialmente accolto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado reiettiva dell'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, notificato da essa ricorrente alla ELT riguardo ad alcune aree individuate nel catasto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dalla particella 12 e dalle particelle 14 e 616, foglio 7. 2. In particolare la CTR ha affermato che la particella 12 era un'area assoggettata, dal momento in cui l'attività estrattiva già esercitatavi era cessata per esaurimento della cava, alla normativa della sottozona E/2 "relativa alle attività agricole", con conseguente insussistenza, quanto ad essa, dei presupposti della pretesa impositiva e che la pretesa impositiva riguardante le altre due particelle, 14 e 616, ove l'attività estrattiva era ancora in atto, ancorché fondata, andava ridotta tenendo conto non del valore di 54,75 euro per mq, attribuito alle suddette particelle dalla [OSCURATO:PERSONA] in base alla delibera di del Consiglio Comunale n.23/2007 ma del valore di 7,82 euro per mq essendo questo il valore assegnato alle zone estrattive dal Comune con delibera di Giunta 174/2008. Ha precisato la CTR che, "indipendentemente dal successivo e definitivo iter di approvazione della richiamata delibera [174/2008], permane che l'indicato valore [di 7,82 euro per m/q] appare un elemento di rilevante valutazione circa l'effettiva ed equa determinazione della base imponibile ICI"; 2.1. la società contribuente resiste con controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380 bis, c.p.c.; 4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la CTR ha violato gli artt. 57 del d.lgs. 546/92, 112 e 345 c.p.c. 24 e 111 Cost. laddove ha rideterminato l'imposta sulle particelle 14 e 616 in base al valore stabilito con la delibera 174/2008 trascurando il fatto che "l'eccezione mossa dalla contribuente al fine di contestare la correttezza dei valori di cui alla delibera 23/2007 era stata proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello"; 2. il motivo è infondato. La CTR, nella parte della sentenza dedicata alla esposizione dei fatti di causa, dà conto delle ragioni fatte valere dalla contribuente con l'originario ricorso e ricorda che tra esse vi era quella di "sopravvalutazione delle aree" anche proprio in riferimento ai valori di cui alla delibera 174/2008; 3. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la CTR ha violato gli artt. d.lgs. 13, comma 3, del d.l. 201/2011, 5, comma 5, del d.lgs. 504/92, 59, comma 1, letti. g) del d.lgs. 446 del 1997. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e la delibera del Consiglio comunale n.23 del 2007, laddove ha rideterminato l'imposta sulle particelle 14 e 616 sulla base del valore stabilito con delibera 174/2008 sebbene questa delibera non fosse mai entrata in vigore e non fosse mai stata avallata né ratificata dal Consiglio; 4. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la CTR ha violato gli artt.113, 115 e 116 c.p.c., gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 62 del d.lgs. 546/92, 13, comma 3, del d.l. 201/2011, 5, comma 5, del d.lgs. 504/92 e 59, comma 1, lett.g) del d.lgs. 446 del 1997, laddove ha rideterminato l'imposta sulle particelle 14 e 616 sulla base del valore stabilito con delibera 174/2008 malgrado che l'abbattimento indicato in detta delibera dei valori indicati nella delibera del Consiglio n.23/2007 fosse frutto di una scelta "non tecnica ma politica", non condivisa, non ratificata né avallata dal Consiglio; 5. il secondo e il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi e suscettivi di esame congiunto, sono infondati. 5.1 Sulla questione sollevata con i ridetti motivi questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con ordinanza 17006/2021 (richiamata dalla contribuente). 5.2. L'art. 59 (Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili) del d.lgs. n446 del 1997 prevede che «1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: (...) g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso (...)». Questa Corte ha puntualizzato che le delibere con cui il comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ex art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997, sono fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, utilizzabili quali indici di valutazione»" (tra molte, Cass. n.27572/2018; n. 16118/2021). 5.3. Fatte queste premesse, va rilevato che risulta dal ricorso (cfr. pag. 17 e 18 e relative note) e dagli allegati allo stesso che parte ricorrente, nei diversi gradi del giudizio di merito, aveva eccepito la inapplicabilità -ai fini della individuazione del valore venale delle aree edificabili ai fini ICI - della delibera adottata dalla Giunta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] n. 174 del 2008 e, conseguentemente, la vigenza della delibera n.23 del 2007. In proposito, la ricorrente aveva rimarcato che la delibera n 174 del 2008 prevedeva di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale i nuovi parametri per stabilire i valori delle aree fabbricabili, che l' approvazione non aveva mai avuto luogo con conseguente inapplicabilità di detti nuovi parametri . 5.4. La CTR, tuttavia, non ha applicato i valori indicati nella delibera n.174 del 2008, come valori sussumibili in quelli previsti dall'art. 59 cit. Non ha, in altri termini, dato rilievo alla delibera 174/2008 in sé e per sé come atto immediatamente dispositivo ma ha dato rilievo ai valori indicati in tale delibera "come elemento di rilevante valutazione circa l'effettiva ed equa determinazione della base imponibile" e ciò -ha precisato- "indipendentemente dal successivo e definitivo iter di approvazione della richiamata delibera". 5.6. In questo modo la CTR si è conformata alla ricordata ordinanza 17006/2021 con cui questa Corte ha cassato la sentenza d'appello per non avere i giudici di quella sentenza -a differenza della CTR nella sentenza qui in discussione- "esaminato le risultanze della delibera della giunta comunale n.174/2008" quale "elemento potenzialmente idoneo ... alla stregua di stima prodotta dal contribuente, a superare la ridetta presunzione "hominis" che ha fonte nelle delibere ex art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997; 5.7. Pare opportuno sottolineare che non vi è contrasto tra quanto precede e quanto affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 16118/2021 con la quale è stata cassata una sentenza d'appello che, al contrario della sentenza in epigrafe, aveva "applicato i valori indicati nella delibera n. 174 del 2008" come valori "sussumibili, in quelli previsti dall'art. 59 cit."; 6. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato; 7. le spese del giudizio devono essere poste a carico della ricorrente, non anche del Comune, evocato in causa dalla concessionaria della [OSCURATO:PERSONA], e rimasto intimato; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.900,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15°/0 e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 10 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 giugno 2022 e, a