CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado dal tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Aurelio in ordine al riciclaggio di un'autovettura Lancia Y provento di furto, alla quale erano stati apposti la targa ed il numero di matricola di altra vettura e contraffatto il libretto di circolazione. La Corte territoriale, invece, riformava parzialmente la senza di primo grado, riconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] il vizio parziale di mente come prevalente sulla recidiva e rideterminando conseguentemente la pena nella misura ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, articolato su due motivi di impugnazione: 2.1. Mancanza di motivazione in ordine all'invocata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 648 cod. pen., trattandosi di fatti inerenti un'autovettura con parti alterate e di provenienza furtiva rinvenuta in possesso di altro soggetto - [OSCURATO:PERSONA] - per un anno e mezzo o due fino alla data del controllo. Assume inoltre il ricorrente che nessuna motivazione sarebbe stata data in sentenza in relazione alle date delle alterazioni, ed alle posizioni del Verucci e di altri soggetti coinvolti, quali lana Antonio ed [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione, avendo la Corte territoriale erroneamente considerato che, applicando la cd. L. Cirielli, questa sarebbe meno favorevole al ricorrente ed il reato comunque non sarebbe prescritto a causa della recidiva, mentre ad avviso del ricorrente questa sarebbe stata esclusa dalla Corte di appello per effetto della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. 3. Con memoria scritta il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.2. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, avendo dato la Corte territoriale adeguatamente conto delle ragioni che inducevano a disattendere la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., evidenziando che gli elementi identificativi dell'autovettura di cui si tratta erano stati comunque contraffatti (quale che possa essere stata la data della contraffazione), e che dalle dichiarazioni dei testimoni lana e Verucci era emerso che l'autoveicolo era stata acquistato dal [OSCURATO:PERSONA], che di fatto gestiva un'autocarrozzeria e faceva commercio di veicoli. Si tratta di argomenti che hanno adeguatamente evidenziato le ragioni per cui sono state implicitamente disattese le deduzioni difensive in punto di qualificazione giuridica del fatto, atteso che, per consolidata giurisprudenza, il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in. relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Rv. 270302) Del resto, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 Rv. 254107). 1.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, volto a sostenere la tesi secondo cui, applicando al caso di specie la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 251 del 5/12/2005 n. 251, più favorevole con riferimento al caso di specie in ragione della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla contestata recidiva, il reato sarebbe ormai prescritto. Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha riconosciuto nella normativa previgente la disciplina più favorevole al ricorrente, giacché, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057). 2. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 nov