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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 17130/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26188-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], elett.te dom.to in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 39/a presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato posto in calce al ricorso - ricorrente - contro -Questura di Roma, Ministero degli Interni -intimati - avverso il decretodi convalida del Giudice di Pace di Roma, datato 28/7/2021, con il qualeè stato convalidato il provvedimento reso dal Questore di Roma , ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.lgs286/1998; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/2/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente, cittadino ucraino, fermato dalle autorità di P.S. e trovato sfornito di permesso di soggiorno, veniva attinto da decreto di espulsione , notificato in data 26/7/2021,e contestuale provvedimento con il quale veniva disposta l’applicazione di misura alternativa al trattenimento presso il Centro di [OSCURATO:PERSONA] e Assistenza.

2. Il provvedimento espulsivo era stato giustificato, ai sensi dell’art. 13,c. 1 e2, t.u. imm.

3. Il G iudice di Pace, investito della convalida di misura alternativa al trattenimento, dichiarava la legittimità del provvedimento, sul presupposto che lo stesso era stato tradotto in lingua conosciuta al ricorrente e che quest’ultimo avevasottoscritto e ritirato la scheda informativa, concernente la sua facoltà di chiedere la partenza volontaria.

Con tali argomentazioni convalidava il provvedimentodi misura alternativa al trattenimento.

4. Il provvedimento , pubblicat o il 28.7.2021 , è stat o impugnat o da KSEZNZHYN Ivancon ricorso per cassazione, affidato a due motivi .

Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione di legge”.

Sostiene il ricorrente che l’atto impugnato costituirebbe“palese e gravissima violazione dei diritti civili e politici dello straniero ed andrà revocato con effetto immediato”.

Si evidenzia che era già stata sollevata, in sede di convalida , il profilo dell’illegittimità del provvedimento,in quanto redatto in lingua non conosciuta dal ricorrentee che, s u tale eccezione, il Giud ice di p ace non avrebbe reso alcuna motivazione idonea a superare l’obiezione così formulata.

Ricorda il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato che, nella materia dell’espulsione amministrativa, è illegittima –e deve essere pert anto cassata – la decisione con cui il giudice di merito confermi la validità del provvedimento espulsivo tradotto in lingua veicolare (art. 13, co. 7, t.u. imm.),senza motivare sull’impossibilità, ove dedotta dall’amministrazione, di predisporre un testonella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero sull’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta; nonché senza accertare se, in concreto, la lingua italiana o quella veicolare siano conosciute dallo st raniero.

Nella specie - aggiunge il ricorrente - la sua lingua non poteva certo essere considerata rara e ben avrebbe potutoessere reso edotto, con piena ed effettiva consapevolezza, nella sua lingua del contenuto del provvedimento impugnato .

Evidenzia ancora il ricorrente che egli era in Italia da pochi giorni, essendo venuto nel paese per far visita alla sorella e non era in grado, dunque,di comprendere la lingua italiana né conosceva la lingua inglese.

2. Con il secondo mezzo si deduce vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia”.

Evidenzia il ricorrente che il ricorso in opposizione innanzi al Giudice di pacesi era fondatosu un secondo motivo di diritto,e segnatamente sulla deduzione che egli ricorrente fosse in possesso di passaporto regolare, ove vi erano attestazioni comprovanti l’ingresso in Italia.Si era dunque dedotto, innanzi al giudice del merito, che il documento preso invece in esame da quest’ultimo era errato e c he , pertanto , il passaporto contraddistinto daln.

FZ087448 non era stato considerato dal Giudice; se ciò avesse fatto, avrebbe certamente ritenuto provata la data di effettivo ingresso in Italia, data che escludeva un ingresso in Italia antecedente e che, dunque, determinava l’illegittimità del provvedimento.

3. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame della seconda doglianza. 3.1 Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012 ), deve considerarsi nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (v. anche: Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 14733 del 14/07/2015 ; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 18749 del 23/09/2015; Sez. 3- , Ordinanza n. 24015 del 30/10/2020 ).3.2 Nel caso di specie, il richiesto accertamento , per come indicato nella giurisprudenza sopra richiamata, n on è contenuto nel provvedimento impugnato,con la conseguenza che quest’ultimo deve essere cassato senza rinvio,ai sensi dell’art. 382, terzo com ma, c.p.c., non potendo il processo essere proseguito in quanto risultano decorsi i termini per disporre legittimamentela convalida della misura alternativa al trattenimento.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Roma.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26188-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], elett.te dom.to in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 39/a presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato posto in calce al ricorso - ricorrente - contro -Questura di Roma, Ministero degli Interni -intimati - avverso il decretodi convalida del Giudice di Pace di Roma, datato 28/7/2021, con il qualeè stato convalidato il provvedimento reso dal Questore di Roma , ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.lgs286/1998; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/2/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente, cittadino ucraino, fermato dalle autorità di P.S. e trovato sfornito di permesso di soggiorno, veniva attinto da decreto di espulsione , notificato in data 26/7/2021,e contestuale provvedimento con il quale veniva disposta l’applicazione di misura alternativa al trattenimento presso il Centro di [OSCURATO:PERSONA] e Assistenza. 2. Il provvedimento espulsivo era stato giustificato, ai sensi dell’art. 13,c. 1 e2, t.u. imm. 3. Il G iudice di Pace, investito della convalida di misura alternativa al trattenimento, dichiarava la legittimità del provvedimento, sul presupposto che lo stesso era stato tradotto in lingua conosciuta al ricorrente e che quest’ultimo avevasottoscritto e ritirato la scheda informativa, concernente la sua facoltà di chiedere la partenza volontaria. Con tali argomentazioni convalidava il provvedimentodi misura alternativa al trattenimento. 4. Il provvedimento , pubblicat o il 28.7.2021 , è stat o impugnat o da KSEZNZHYN Ivancon ricorso per cassazione, affidato a due motivi . Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione di legge”. Sostiene il ricorrente che l’atto impugnato costituirebbe“palese e gravissima violazione dei diritti civili e politici dello straniero ed andrà revocato con effetto immediato”. Si evidenzia che era già stata sollevata, in sede di convalida , il profilo dell’illegittimità del provvedimento,in quanto redatto in lingua non conosciuta dal ricorrentee che, s u tale eccezione, il Giud ice di p ace non avrebbe reso alcuna motivazione idonea a superare l’obiezione così formulata. Ricorda il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato che, nella materia dell’espulsione amministrativa, è illegittima –e deve essere pert anto cassata – la decisione con cui il giudice di merito confermi la validità del provvedimento espulsivo tradotto in lingua veicolare (art. 13, co. 7, t.u. imm.),senza motivare sull’impossibilità, ove dedotta dall’amministrazione, di predisporre un testonella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero sull’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta; nonché senza accertare se, in concreto, la lingua italiana o quella veicolare siano conosciute dallo st raniero. Nella specie - aggiunge il ricorrente - la sua lingua non poteva certo essere considerata rara e ben avrebbe potutoessere reso edotto, con piena ed effettiva consapevolezza, nella sua lingua del contenuto del provvedimento impugnato . Evidenzia ancora il ricorrente che egli era in Italia da pochi giorni, essendo venuto nel paese per far visita alla sorella e non era in grado, dunque,di comprendere la lingua italiana né conosceva la lingua inglese. 2. Con il secondo mezzo si deduce vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia”. Evidenzia il ricorrente che il ricorso in opposizione innanzi al Giudice di pacesi era fondatosu un secondo motivo di diritto,e segnatamente sulla deduzione che egli ricorrente fosse in possesso di passaporto regolare, ove vi erano attestazioni comprovanti l’ingresso in Italia.Si era dunque dedotto, innanzi al giudice del merito, che il documento preso invece in esame da quest’ultimo era errato e c he , pertanto , il passaporto contraddistinto daln. FZ087448 non era stato considerato dal Giudice; se ciò avesse fatto, avrebbe certamente ritenuto provata la data di effettivo ingresso in Italia, data che escludeva un ingresso in Italia antecedente e che, dunque, determinava l’illegittimità del provvedimento. 3. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame della seconda doglianza. 3.1 Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012 ), deve considerarsi nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (v. anche: Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 14733 del 14/07/2015 ; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 18749 del 23/09/2015; Sez. 3- , Ordinanza n. 24015 del 30/10/2020 ).3.2 Nel caso di specie, il richiesto accertamento , per come indicato nella giurisprudenza sopra richiamata, n on è contenuto nel provvedimento impugnato,con la conseguenza che quest’ultimo deve essere cassato senza rinvio,ai sensi dell’art. 382, terzo com ma, c.p.c., non potendo il processo essere proseguito in quanto risultano decorsi i termini per disporre legittimamentela convalida della misura alternativa al trattenimento. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Roma. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il
Decreto Cassazione n. 17130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris