CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110,624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. in relazione al furto di plurime carte emesse dalle società Findomestic e Agos. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso, con atti distinti a firma del loro difensore.Le parti civili hanno chiesto, con memoria, il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che entrambi i ricorsi - con cui la difesa denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deducendo la mancata valorizzazione della scelta degli imputati di definire la loro posizione con rito abbreviato in quanto implicante, in tesi difensiva, una forma di ammissione implicita di responsabilità- sono inammissibili in quanto aspecifici, perché articolano rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) - motivazione con la quale è stato spiegato come non emergessero elementi particolari di meritevolezza (pag. 16 della sentenza impugnata). Inoltre, la stessa sentenza ha evidenziato, collocandosi su conforme insegnamento di questa Corte, che la scelta di accesso al rito abbreviato non può, da sola, giustificare la concessione delle invocate circostanze, determinando essa stessa una determinazione favorevole per l'imputato che risulterebbe, pertanto, duplicata (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di, Rv. 277271 - 01). I ricorsi sono anche manifestamente infondati, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).2.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Non si fa luogo alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese delle parti civili in quanto le stesse si sono limitate a sollecitare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza un concreto confronto con i motivi di impugnazione, svolgendo difese ultronee e non pertinenti rispetto al thema decidendum (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M