CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37787/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Lecce, in sede di giudizio di rinvio, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 10/03/2021, come già riformata dalla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto in data 06/04/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la difesa lamenta l'omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Lecce nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica il sintomatico precedente penale per due condotte di narcotraffico che correla alla condotta oggetto di questo giudizio evidenziando che l'ulteriore condotta, oggetto di questo procedimento e pure commessa per finalità di lucro, costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione alla realizzazione di illeciti, pur in settori differenti per procurarsi profitti con modalità criminali; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26