CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23536/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso l'imputata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dedotti attinenti alla valutazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata (v. pagg. 4-6 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte giustificato il diniego in ragione della reiterazione dell'attività di spaccio in favore di più acquirenti; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec