CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37269/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 53 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tenuto conto dei motivi di appello (la difesa aveva infatti contestato - vedi pag. 4 del gravame - non la ricostruzione del fatto - quanto al divincolarsi dell'imputato dalla presa dell'agente Ricci - ma la qualificazione di tale atto come "atto di violenza"; sul punto la Corte territoriale si è attenuta al pacifico principio di diritto, tra tante, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0