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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36242/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione nei confronti della motivazione relativa all' identificazione dell'imputato.

Osservato che si tratta di censure aspecifiche, che non si confrontano con l'articolato e persuasivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per ritenere che il ricorrente fosse l'autore della rapina (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato inoltre che le doglianze si risolve nella richiesta di assegnare alle prove raccolte una diversa capacità dimostrativa, attività non compresa tra le competenze assegnate alla Corte di legittimità, ritenuto, infine, che, contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcuna illogicità nella motivazione relativa al rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione nei confronti della motivazione relativa all' identificazione dell'imputato. Osservato che si tratta di censure aspecifiche, che non si confrontano con l'articolato e persuasivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per ritenere che il ricorrente fosse l'autore della rapina (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato inoltre che le doglianze si risolve nella richiesta di assegnare alle prove raccolte una diversa capacità dimostrativa, attività non compresa tra le competenze assegnate alla Corte di legittimità, ritenuto, infine, che, contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcuna illogicità nella motivazione relativa al rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lug