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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08542/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 21 ottobre 2020, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di 359 giorni in cui lo stesso era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di usura (capi A, B e C). [OSCURATO:PERSONA], attinto dal provvedimento cautelare, all'esito del giudizio di primo grado veniva assolto dai delitti di cui ai capi A e B, ma dichiarato colpevole del delitto di cui al capo C; all'esito del giudizio di appello, veniva assolto anche dal residuo delitto.

La Corte di merito ha disatteso la richiesta del sunnominato, avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta in relazione alla vicenda di cui al capo C: il comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, ritenuto eziologicamente determinante della restrizione cautelare in quanto suggestivo di una condotta usuraria, é consistito secondo i giudici della riparazione nell'avere acquistato dalla moglie di tale [OSCURATO:PERSONA] - soggetto di cui il Feola era creditore, avendogli prestato somme di denaro pari a 80 mila euro - un terreno, sul quale vi era un contratto di locazione con una società di telefonia per 7.000 euro annui, ad un prezzo di 50 mila euro (prezzo di cui non risulta il pagamento), cedendo oltretutto il predetto contratto di locazione senza il consenso della società contraente ceduta e così aggirando un espresso divieto pattizio mediante la cointestazione con la moglie del Rappa del conto corrente su cui sarebbero confluiti i pagamenti dei canoni.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Feola, con atto che risulta articolato in un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, sostiene l'esponente che la condotta che la Corte di merito ha ritenuto gravemente colposa é, in realtà, espressione di normali, lecite e legittime dinamiche che si verificano nell'ambito di rapporti giuridici di natura civilistica, non essendovi violazione né di leggi, né di regolamenti; di contro viene evidenziato dall'esponente che la ricostruzione della vicenda poggia sulle dichiarazioni del Rappa, soggetto giudicato soggettivamente inattendibile (anche con riguardo alla mancata corresponsione del prezzo di vendita del terreno) e le cui dichiarazioni sono state peraltro smentite per via documentale, essendo stato dimostrato che non vi era alcun collegamento fra la vendita del terreno e i titoli carnbiari rilasciati successivamente.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato.

E' noto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), né rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); si é poi affermato, in termini analoghi, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, P.v. 259082).

2. Ciò premesso, correttamente la Corte di merito ha qualificato come comportamento gravemente colposo, in quanto suggestivo di prestazioni usurarie, l'operazione complessa posta in essere dal Feola: il quale acquistava dal Rappa al prezzo di 50 mila euro (di cui manca la prova del versamento, al di là delle dichiarazioni del venditore che sostiene di non avere ricevuto la somma) un terreno locato a terzi (per un canone di 7.000 euro annui), oltretutto in violazione del divieto di cedere il contratto di locazione senza ii consenso del contraente ceduto (divieto che veniva aggirato mediante !a costituzione di un conto corrente cointestato con la moglie del Rappa, sul quale venivano versati i canoni), operazione in seguito alla quale il Feola prestava al Rappa somme pari a complessivi 80 mila euro, facendosi consegnare dallo stesso Rappa effetti cambiari che non venivano restituiti alla scadenza.

E' di tutta evidenza che i finanziamenti erogati al Rappa (sui quali il Feola assumeva di avere chiesto solo il rimborso delle spese e gli interessi legali) ben potevano essere letti come collegati all'operazione di acquisto, a prezzo presuntivamente inferiore al valore di mercato, del terreno sul quale vi era il contratto di locazione di cui si é detto: operazione che il Feola effettuava senza ottenere il previsto consenso alla cessione del contratto dalla società locatrice, per di più ricorrendo alla costituzione, assieme alla moglie del suo debitore [OSCURATO:PERSONA], di un conto corrente cointestato ove venivano fatti confluire i canoni di locazione, di cui così otteneva di fatto la riscossione.

E' perciò del tutto logico l'argomentare della Corte di merito nel ravvisare, con corretto ragionamento ex ante, la gravità della colpa dei Feola nell'aver posto in essere un'operazione chiaramente suggestiva di finalità usurarie collegate ai finanziamenti erogati al Rappa.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 21 ottobre 2020, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di 359 giorni in cui lo stesso era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di usura (capi A, B e C). [OSCURATO:PERSONA], attinto dal provvedimento cautelare, all'esito del giudizio di primo grado veniva assolto dai delitti di cui ai capi A e B, ma dichiarato colpevole del delitto di cui al capo C; all'esito del giudizio di appello, veniva assolto anche dal residuo delitto. La Corte di merito ha disatteso la richiesta del sunnominato, avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta in relazione alla vicenda di cui al capo C: il comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, ritenuto eziologicamente determinante della restrizione cautelare in quanto suggestivo di una condotta usuraria, é consistito secondo i giudici della riparazione nell'avere acquistato dalla moglie di tale [OSCURATO:PERSONA] - soggetto di cui il Feola era creditore, avendogli prestato somme di denaro pari a 80 mila euro - un terreno, sul quale vi era un contratto di locazione con una società di telefonia per 7.000 euro annui, ad un prezzo di 50 mila euro (prezzo di cui non risulta il pagamento), cedendo oltretutto il predetto contratto di locazione senza il consenso della società contraente ceduta e così aggirando un espresso divieto pattizio mediante la cointestazione con la moglie del Rappa del conto corrente su cui sarebbero confluiti i pagamenti dei canoni. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Feola, con atto che risulta articolato in un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, sostiene l'esponente che la condotta che la Corte di merito ha ritenuto gravemente colposa é, in realtà, espressione di normali, lecite e legittime dinamiche che si verificano nell'ambito di rapporti giuridici di natura civilistica, non essendovi violazione né di leggi, né di regolamenti; di contro viene evidenziato dall'esponente che la ricostruzione della vicenda poggia sulle dichiarazioni del Rappa, soggetto giudicato soggettivamente inattendibile (anche con riguardo alla mancata corresponsione del prezzo di vendita del terreno) e le cui dichiarazioni sono state peraltro smentite per via documentale, essendo stato dimostrato che non vi era alcun collegamento fra la vendita del terreno e i titoli carnbiari rilasciati successivamente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato. L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. E' noto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), né rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); si é poi affermato, in termini analoghi, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, P.v. 259082). 2. Ciò premesso, correttamente la Corte di merito ha qualificato come comportamento gravemente colposo, in quanto suggestivo di prestazioni usurarie, l'operazione complessa posta in essere dal Feola: il quale acquistava dal Rappa al prezzo di 50 mila euro (di cui manca la prova del versamento, al di là delle dichiarazioni del venditore che sostiene di non avere ricevuto la somma) un terreno locato a terzi (per un canone di 7.000 euro annui), oltretutto in violazione del divieto di cedere il contratto di locazione senza ii consenso del contraente ceduto (divieto che veniva aggirato mediante !a costituzione di un conto corrente cointestato con la moglie del Rappa, sul quale venivano versati i canoni), operazione in seguito alla quale il Feola prestava al Rappa somme pari a complessivi 80 mila euro, facendosi consegnare dallo stesso Rappa effetti cambiari che non venivano restituiti alla scadenza. E' di tutta evidenza che i finanziamenti erogati al Rappa (sui quali il Feola assumeva di avere chiesto solo il rimborso delle spese e gli interessi legali) ben potevano essere letti come collegati all'operazione di acquisto, a prezzo presuntivamente inferiore al valore di mercato, del terreno sul quale vi era il contratto di locazione di cui si é detto: operazione che il Feola effettuava senza ottenere il previsto consenso alla cessione del contratto dalla società locatrice, per di più ricorrendo alla costituzione, assieme alla moglie del suo debitore [OSCURATO:PERSONA], di un conto corrente cointestato ove venivano fatti confluire i canoni di locazione, di cui così otteneva di fatto la riscossione. E' perciò del tutto logico l'argomentare della Corte di merito nel ravvisare, con corretto ragionamento ex ante, la gravità della colpa dei Feola nell'aver posto in essere un'operazione chiaramente suggestiva di finalità usurarie collegate ai finanziamenti erogati al Rappa. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro Così d
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