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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13812/2026

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tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversoNumero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/2026la sentenza n. 739, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il 28.4.2016, epubblicata il 2.8.2016;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],che ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso in relazioneal quinto motivo, assorbiti gli ulteriori;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandato l’accoglimento del ricorso e,per la controricorrente, dall’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] cheha domandato il rigetto del ricorso;la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, a seguito di indagini anche penali svolte neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA], il[OSCURATO:DATA_NASCITA] consegnava alla società [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione(PVC).

L’Agenzia delle Entrate recepiva gli esiti delle verifiche effettuatedai Militari, e notificava il 24.12.2012 alla società l’avviso di accertamenton.

TA603A402624/2012, avente ad oggetto Irpeg ed Irap con riferimentoall’anno 2003, contestando l’indeducibilità di costi relativi ad operazionicommerciali inesistenti e ad operazioni non inerenti.2.

La società Eurolabor impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Pescara proponendo plurimecensure, procedimentali e di merito, e criticando anche la violazione deltermine dilatorio di sessanta giorni tra la data di consegna del ProcessoVerbale di Costatazione (PVC) e la data di notificazione dell’avviso diaccertamento.

La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla società, edannullava l’avviso di accertamento.3.

L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaNumero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/2026Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata diPescara, riproponendo i propri rilievi.

La CTR reputava fondate le difeseproposte dall’Ente impositore, in conseguenza riformava la decisione dellaCTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.4.

Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha propostoricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], in quanto incorporante laEurolabor Srl, affidandosi a dieci motivi di ricorso.

L’Agenzia delle Entrateresiste mediante controricorso.

La società ha anche depositato memoria.4.1.

Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato accogliersi il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., la società contesta l’omesso esame di un fattodecisivo, con riferimento al dato che pur essendo stata presentatadenuncia penale nei confronti della società, nel caso di specie la fatturacontestata non era ancora stata emessa, e non poteva quindi operare ilraddoppio dei termini di accertamento.2.

Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazionedell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, ancora perché, pur essendo statapresentata denuncia penale nei confronti della società, nel caso di speciela fattura contestata non era ancora stata emessa, e non poteva quindioperare il raddoppio dei termini di accertamento.3.

Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica la violazione dell’art. 43del Dpr n. 600 del 1973, perché anche ove il termine di accertamentodovesse ritenersi legittimamente raddoppiato, questo non potrebbe valerein relazione al tributo dell’Irap.Numero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/20264.

Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente denuncia l’omessoesame di un fatto decisivo, con riferimento al dato che la richiesta diautorizzazione all’utilizzo delle indagini fiscali al P.M. era statatardivamente inviata il 20.11.2012, ad oltre un anno dall’informativa dellaGdF, e per questo l’Amministrazione finanziaria aveva poi notificatol’avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di sessantagiorni dalla consegna del PVC.5.

Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la società lamenta la violazione dell’art. 12, comma7, della legge n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente), perché lasola prossima scadenza del termine utile per notificare l’avviso diaccertamento non poteva costituire una ragione d’urgenza giustificativadel mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra laconsegna del PVC e la notificazione dell’avviso di accertamento.6.

Mediante il sesto ed il settimo strumento d’impugnazione, introdottiai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la ricorrentecontesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza dellaviolazione dell’art. 115 c.p.c., e comunque l’omesso esame di fatti decisivi,per non avere la CTR tenuto conto di circostanze di fatto non contestate,ed idonee a provare la effettività dell’operazione commerciale ritenutainesistente.7.

Con l’ottavo ed il nono motivo di ricorso, proposti ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente censura la nullità delladecisione d’appello, in conseguenza della violazione degli artt. 112 e 115c.p.c., per non avere il giudice del gravame pronunciato in ordine allaeffettività delle fatture Sontax, non essendo state neppure contestate legiustificazioni di fatto fornite dalla società, anche per provarne l’inerenza.8.

Mediante il decimo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente critica la violazioneNumero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/2026dell’art. 14, comma 4 bis, della L. n. 537 del 1994, per non avere ilgiudice dell’appello rilevato che, in relazione alle due fatture Sontax, nonpoteva ritenersi il costo indeducibile perché connesso a reato, in quantol’azione penale non è mai stata esercitata.9.

Occorre esaminare preliminarmente, come correttamente richiestodal Pubblico Ministero, il quinto motivo di ricorso, con il quale la societàcontesta l’invalidità dell’atto impositivo impugnato, a causa dellaviolazione del termine dilatorio di sessanta giorni successivo alla consegnadel [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione.

Il motivo di ricorso appare infattipotenzialmente idoneo a comportare, da solo, la definizione del giudizio.Risulta pacifico che il PVC è stato redatto e consegnato allacontribuente il 13.12.2012, e l’avviso di accertamento è stato notificato il24.12.2012, in prossimità della maturazione del termine di decadenza(31.12.2012) sebbene raddoppiato.

Pertanto il termine dilatorio disessanta giorni previsto dalla legge non è stato rispettato.È anche ben noto che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000prevede la validità della notificazione dell’atto prima che sia decorso iltermine dilatorio, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri chericorreva un caso “di particolare e motivata urgenza”.9.1.

Nel presente giudizio, la CTP aveva accolto il ricorso dellacontribuente, ed annullato l’atto impositivo, anche perché ne avevaritenuto la nullità in conseguenza della violazione del termine dilatorio, inquanto la giustificazione delle ragioni d’urgenza invocatadall’Amministrazione finanziaria, costituita dalla prossimità della scadenzadel termine, non poteva assumere rilievo.La CTR, invece, ha osservato che l’Ente impositore ha avuto adisposizione il “rapporto della Guardia di Finanza … solo il 20.11.2012 … equindi … non era più possibile alcuna dilazione essendo concreto il rischiodella decadenza che si scongiurò notificando l’avviso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]successivo”, In realtà il 20.12.2012 l’avviso di accertamento è statoNumero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/2026redatto, ed è stato quindi notificato il 24.12.2012, ma non è questo ilpunto.9.2.

In sostanza il giudice dell’appello ha ritenuto giustificata laviolazione del termine dilatorio da parte dell’Amministrazione finanziariaperché gli atti fondanti l’accertamento le erano pervenuti in prossimità deltermine di decadenza dalla possibilità di esercitare la pretesa fiscale.Neppure nel controricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria hainvocato, per giustificare la violazione del termine, ragioni diverse dallaprossimità della scadenza del termine di decadenza.9.2.1.

Questa Corte di legittimità ha però già avuto occasione dichiarire, condivisibilmente, che in materia di garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza le quali, ove sussistentie provate dall'[OSCURATO:PERSONA], consentono l'inosservanza deltermine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000,devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'enteimpositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché nonpossono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza deltermine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizionelegislativa ha come destinataria l'Amministrazione finanziaria nel suocomplesso, intesa come Ente impositore, “l'agenzia fiscale è comunqueresponsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quantoorgano ispettivo collaterale”, Cass. sez.

V, 6.4.2022, n. 11110.Il quinto motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertantofondato e deve perciò essere accolto.9.3.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte dilegittimità deve decidere nel merito, pronunciando ai sensi dell’art. 384,secondo comma, c.p.c., accogliendo l’originario ricorso della società edannullando l’avviso di accertamento impugnato.Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono pertanto assorbiti.Numero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/202610.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, anche in relazione ai gradi di merito delgiudizio, in considerazione della natura delle questioni affrontate e delvalore della controversia.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il quinto motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], inquanto incorporante [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la decisione impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della contribuente ed annulla l’avviso di accertamento n.TA603A402624/2012.Condanna la controricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento dellespese di lite in favore della società e le liquida: in relazione al primo gradodi giudizio, in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, nonché 15% per lespese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;con riferimento al grado di appello, in complessivi Euro 3.500,00 percompensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori come per legge;ed in complessivi Euro 7.500,00 per compensi, nonché 15% per lespese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge,in relazione al giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 7.5.2026L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversoNumero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/2026la sentenza n. 739, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il 28.4.2016, epubblicata il 2.8.2016;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],che ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso in relazioneal quinto motivo, assorbiti gli ulteriori;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandato l’accoglimento del ricorso e,per la controricorrente, dall’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] cheha domandato il rigetto del ricorso;la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, a seguito di indagini anche penali svolte neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA], il[OSCURATO:DATA_NASCITA] consegnava alla società [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione(PVC). L’Agenzia delle Entrate recepiva gli esiti delle verifiche effettuatedai Militari, e notificava il 24.12.2012 alla società l’avviso di accertamenton. TA603A402624/2012, avente ad oggetto Irpeg ed Irap con riferimentoall’anno 2003, contestando l’indeducibilità di costi relativi ad operazionicommerciali inesistenti e ad operazioni non inerenti.2. La società Eurolabor impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Pescara proponendo plurimecensure, procedimentali e di merito, e criticando anche la violazione deltermine dilatorio di sessanta giorni tra la data di consegna del ProcessoVerbale di Costatazione (PVC) e la data di notificazione dell’avviso diaccertamento. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla società, edannullava l’avviso di accertamento.3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaNumero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/2026Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata diPescara, riproponendo i propri rilievi. La CTR reputava fondate le difeseproposte dall’Ente impositore, in conseguenza riformava la decisione dellaCTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.4. Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha propostoricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], in quanto incorporante laEurolabor Srl, affidandosi a dieci motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrateresiste mediante controricorso. La società ha anche depositato memoria.4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato accogliersi il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., la società contesta l’omesso esame di un fattodecisivo, con riferimento al dato che pur essendo stata presentatadenuncia penale nei confronti della società, nel caso di specie la fatturacontestata non era ancora stata emessa, e non poteva quindi operare ilraddoppio dei termini di accertamento.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazionedell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, ancora perché, pur essendo statapresentata denuncia penale nei confronti della società, nel caso di speciela fattura contestata non era ancora stata emessa, e non poteva quindioperare il raddoppio dei termini di accertamento.3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica la violazione dell’art. 43del Dpr n. 600 del 1973, perché anche ove il termine di accertamentodovesse ritenersi legittimamente raddoppiato, questo non potrebbe valerein relazione al tributo dell’Irap.Numero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/20264. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente denuncia l’omessoesame di un fatto decisivo, con riferimento al dato che la richiesta diautorizzazione all’utilizzo delle indagini fiscali al P.M. era statatardivamente inviata il 20.11.2012, ad oltre un anno dall’informativa dellaGdF, e per questo l’Amministrazione finanziaria aveva poi notificatol’avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di sessantagiorni dalla consegna del PVC.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la società lamenta la violazione dell’art. 12, comma7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), perché lasola prossima scadenza del termine utile per notificare l’avviso diaccertamento non poteva costituire una ragione d’urgenza giustificativadel mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra laconsegna del PVC e la notificazione dell’avviso di accertamento.6. Mediante il sesto ed il settimo strumento d’impugnazione, introdottiai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la ricorrentecontesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza dellaviolazione dell’art. 115 c.p.c., e comunque l’omesso esame di fatti decisivi,per non avere la CTR tenuto conto di circostanze di fatto non contestate,ed idonee a provare la effettività dell’operazione commerciale ritenutainesistente.7. Con l’ottavo ed il nono motivo di ricorso, proposti ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente censura la nullità delladecisione d’appello, in conseguenza della violazione degli artt. 112 e 115c.p.c., per non avere il giudice del gravame pronunciato in ordine allaeffettività delle fatture Sontax, non essendo state neppure contestate legiustificazioni di fatto fornite dalla società, anche per provarne l’inerenza.8. Mediante il decimo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente critica la violazioneNumero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/2026dell’art. 14, comma 4 bis, della L. n. 537 del 1994, per non avere ilgiudice dell’appello rilevato che, in relazione alle due fatture Sontax, nonpoteva ritenersi il costo indeducibile perché connesso a reato, in quantol’azione penale non è mai stata esercitata.9. Occorre esaminare preliminarmente, come correttamente richiestodal Pubblico Ministero, il quinto motivo di ricorso, con il quale la societàcontesta l’invalidità dell’atto impositivo impugnato, a causa dellaviolazione del termine dilatorio di sessanta giorni successivo alla consegnadel [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione. Il motivo di ricorso appare infattipotenzialmente idoneo a comportare, da solo, la definizione del giudizio.Risulta pacifico che il PVC è stato redatto e consegnato allacontribuente il 13.12.2012, e l’avviso di accertamento è stato notificato il24.12.2012, in prossimità della maturazione del termine di decadenza(31.12.2012) sebbene raddoppiato. Pertanto il termine dilatorio disessanta giorni previsto dalla legge non è stato rispettato.È anche ben noto che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000prevede la validità della notificazione dell’atto prima che sia decorso iltermine dilatorio, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri chericorreva un caso “di particolare e motivata urgenza”.9.1. Nel presente giudizio, la CTP aveva accolto il ricorso dellacontribuente, ed annullato l’atto impositivo, anche perché ne avevaritenuto la nullità in conseguenza della violazione del termine dilatorio, inquanto la giustificazione delle ragioni d’urgenza invocatadall’Amministrazione finanziaria, costituita dalla prossimità della scadenzadel termine, non poteva assumere rilievo.La CTR, invece, ha osservato che l’Ente impositore ha avuto adisposizione il “rapporto della Guardia di Finanza … solo il 20.11.2012 … equindi … non era più possibile alcuna dilazione essendo concreto il rischiodella decadenza che si scongiurò notificando l’avviso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]successivo”, In realtà il 20.12.2012 l’avviso di accertamento è statoNumero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/2026redatto, ed è stato quindi notificato il 24.12.2012, ma non è questo ilpunto.9.2. In sostanza il giudice dell’appello ha ritenuto giustificata laviolazione del termine dilatorio da parte dell’Amministrazione finanziariaperché gli atti fondanti l’accertamento le erano pervenuti in prossimità deltermine di decadenza dalla possibilità di esercitare la pretesa fiscale.Neppure nel controricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria hainvocato, per giustificare la violazione del termine, ragioni diverse dallaprossimità della scadenza del termine di decadenza.9.2.1. Questa Corte di legittimità ha però già avuto occasione dichiarire, condivisibilmente, che in materia di garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza le quali, ove sussistentie provate dall'[OSCURATO:PERSONA], consentono l'inosservanza deltermine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000,devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'enteimpositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché nonpossono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza deltermine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizionelegislativa ha come destinataria l'Amministrazione finanziaria nel suocomplesso, intesa come Ente impositore, “l'agenzia fiscale è comunqueresponsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quantoorgano ispettivo collaterale”, Cass. sez. V, 6.4.2022, n. 11110.Il quinto motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertantofondato e deve perciò essere accolto.9.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte dilegittimità deve decidere nel merito, pronunciando ai sensi dell’art. 384,secondo comma, c.p.c., accogliendo l’originario ricorso della società edannullando l’avviso di accertamento impugnato.Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono pertanto assorbiti.Numero registro generale 5820/2017Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 13812/2026Data pubblicazione 12/05/202610. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, anche in relazione ai gradi di merito delgiudizio, in considerazione della natura delle questioni affrontate e delvalore della controversia.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il quinto motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], inquanto incorporante [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la decisione impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della contribuente ed annulla l’avviso di accertamento n.TA603A402624/2012.Condanna la controricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento dellespese di lite in favore della società e le liquida: in relazione al primo gradodi giudizio, in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, nonché 15% per lespese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;con riferimento al grado di appello, in complessivi Euro 3.500,00 percompensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori come per legge;ed in complessivi Euro 7.500,00 per compensi, nonché 15% per lespese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge,in relazione al giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 7.5.2026L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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