CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 33975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2111/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 64 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 752/2014depositata il 05/06/2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O rdine M auriziano ha opposto l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2006 deducendo di avere concesso in comodato gratuito i beni di cui è proprietario alla Diocesi di [OSCURATO:PERSONA], per svolgervi attività di culto e analoghe. Il Comune di Asti ha preteso il pagamento dell'imposta sul rilievo che il proprietario non utilizza direttamente l'immobile per finalità di culto ma lo ha concesso in comodato ad un altro ente non commerciale. In primo e in secondo grado sono state accolte le ragioni della Fondazione. All'udienza del 4 giugno 2019 il Comune ha depositato un atto dal quale si desume che è stata stipulata tra le parti una transazione nel 2016 con pagamento di parte di debito; il processo è stato quindi r i messo sul ruolo chiedendo al Comune di fornire chiarimenti in ordine alla sua intenzione di rinunciare (o meno) al ricorso. Il Comune ha quindi depositato memoria, nella quale esponendo che è intervenuta la transazione di tutti i giudizi pendenti tra il Comune e la Fondazione con il versamento integrale delle somme dovute,dichiara che non sussiste più l'interesse ad agire del Comune di Asti e rinuncia al ricorso chiedendo che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così decis