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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09584/2025

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 8 luglio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Monza del 5 giugno 2023, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in quanto colpevole del delitto di cui all’art. 641 cod.pen. a mesi 4 di reclusione.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi: - violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di estinzione del reato intervenuta prima della condanna a seguito del pagamento dell’importo del debito; - accertamento della causa estintiva del reato prevista dall’art. 641 comma secondo cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, Lino, Rv. 284714 ) in tema di insolvenza fraudolenta, l’integrale adempimento dell’obbligazione che estingue il reato, di cui al l’art. 641, comma secondo, cod. pen., deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l’attenuante di cui al l’art. 62, n. 6, cod. pen., che deve intervenire "prima del giudizio".

Nel caso in esame la difesa dell’imputato ha allegato al ricorso la prova dell’avvenuto versamento dell’intera somma costituente proprio l’importo rimasto evaso, depositando ricevuta di bonifico per l’intero importo indicato nell’imputazione a favore della persona offesa.

Ne consegue che deve dichiararsi l’estinzione del reato per avvenuto integrale adempimento dell’obbligazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto ex art. 641 secondo comma cod. pen.

Così è deciso, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 8 luglio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Monza del 5 giugno 2023, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in quanto colpevole del delitto di cui all’art. 641 cod.pen. a mesi 4 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi: - violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di estinzione del reato intervenuta prima della condanna a seguito del pagamento dell’importo del debito; - accertamento della causa estintiva del reato prevista dall’art. 641 comma secondo cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, Lino, Rv. 284714 ) in tema di insolvenza fraudolenta, l’integrale adempimento dell’obbligazione che estingue il reato, di cui al l’art. 641, comma secondo, cod. pen., deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l’attenuante di cui al l’art. 62, n. 6, cod. pen., che deve intervenire "prima del giudizio". Nel caso in esame la difesa dell’imputato ha allegato al ricorso la prova dell’avvenuto versamento dell’intera somma costituente proprio l’importo rimasto evaso, depositando ricevuta di bonifico per l’intero importo indicato nell’imputazione a favore della persona offesa. Ne consegue che deve dichiararsi l’estinzione del reato per avvenuto integrale adempimento dell’obbligazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto ex art. 641 secondo comma cod. pen. Così è deciso, 2
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