CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 21337/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Conegliano n. 8 n. presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1227/2017, pubblicata il 29 giugno 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. (2,9 kpuu [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] chiamava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il convenuto gli aveva venduto un puledro e che nonostante i numerosi solleciti non era riuscito a ottenere dal venditore la dichiarazione di vendita in modo da poter registrare l'avvenuto passaggio della proprietà, cosicché il cavallo era rimasto intestato al convenuto; che nel frattempo l'attore aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] una promessa di vendita del puledro al prezzo di euro 45.000, con passaggio di proprietà previsto entro il termine essenziale del 15 febbraio 2007; che Grossato aveva versato euro 15.000 a titolo di caparra confirmatoria; che il convenuto, pur riconoscendo di non avere ancora fornito la documentazione inerente alla vendita, si era dichiarato disposto a consegnarla a condizione che l'attore avesse rimborsato al proprietario di un altro cavallo i premi vinti dal cavallo stesso e per errore a lui versati; che il promissario acquirente Grossato aveva chiesto all'attore la restituzione del doppio della caparra, essendo decorso il termine per la stipulazione del definitivo. L'attore chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con Marino e il risarcimento dei danni, quantificato in euro 60.500. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 3182/2013, ha accolto la domanda dell'attore: dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ha condannato quest'ultimo al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma di euro 81.926,43. Il Tribunale ha osservato che non risultava provata la sussistenza di un accordo tra le parti, in base al quale il passaggio di proprietà sarebbe stato regolarizzato dopo che Chimirri avesse corrisposto le somme che gli erano state versate per errore a titolo di premi; ha quindi ritenuto grave l'inadempimento di Marino che, decorsi due anni dalla vendita, non aveva ancora consegnato la documentazione necessaria per la trascrizione. Quanto ai danni il Tribunale ha riconosciuto la somma di euro 30.000, quale doppio della caparra, di euro 16.926,43 per il mantenimento del cavallo e di euro 45.000 per il mancato guadagno, parametrato al corrispettivo pattuito nel preliminare di vendita detratti euro 10.000, pari al costo "che lo stesso attore avrebbe affrontato per l'acquisto del cavallo e che, in mancanza di altri elementi di riferimento, può essere determinato nella somma di euro 10.000, che il convenuto indica nella comparsa costitutiva". 2. Marino ha impugnato la pronuncia. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 29 giugno 2017, n. 1227, ha accolto l'impugnazione e ha rigettato la domanda di Chimirri. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in sei motivi. 1. Il primo motivo contesta "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 115 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella introdotta dalla legge 69/2009": la sentenza impugnata parte dal presupposto che il prezzo di vendita sarebbe stato convenuto in euro 10.000 e che il ricorrente avrebbe pagato solo euro 1.000, con la conseguenza che il ricorrente sarebbe stato maggiormente inadempiente; in tal modo il giudice d'appello ha erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. nella formulazione applicabile alla fattispecie; la Corte d'appello ha infatti dato per scontato che il prezzo fosse stato convenuto in euro 10.000 perché la circostanza non sarebbe stata oggetto di specifica contestazione. Il motivo non può essere accolto. Va anzitutto precisato che il principio c.d. di non contestazione è principio il cui riconoscimento giurisprudenziale ha preceduto l'introduzione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 115 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 26908/2020). Inoltre, va rilevato che la Corte d'appello ha sì osservato che l'allegazione relativa al prezzo (formulata da Marino nella comparsa di risposta) non era stata oggetto di specifica contestazione, ma poi ha correttamente rimarcato che il prezzo del cavallo era stato determinato dal giudice di primo grado, che nella sentenza ha asserito che il prezzo andava determinato nella somma di euro 10.000. Tale asserzione è stata posta dal primo giudice alla base della determinazione di una delle voci di danno (concernente il mancato guadagno) e non è stata censurata da Chimirri, che non ha proposto appello incidentale al riguardo e ha invece chiesto con l'atto di gravame di confermare il relativo capo della sentenza del Tribunale (v. la p. 3 del provvedimento), così che la questione del prezzo era questione da ritenersi ormai preclusa. 2. Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. per avere il giudice d'appello erroneamente qualificato l'eccezione di Marino come eccezione d'inadempimento totale, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c."; nel giudizio di risarcimento del danno, qualora il convenuto sollevi eccezione d'inadempimento per stabilire il riparto dell'onere della prova, se il convenuto eccepisce l'integrale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'attore (exceptio inadimpleti contractus), l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ricade sull'attore mentre se l'inadempimento risultasse parziale (exceptio non rite adimpleti contractus) è l'eccepiente stesso a dover provare l'inesattezza dell'altrui adempimento. Il motivo, strettamente legato al precedente, non può essere accolto. Questo è infatti il ragionamento del ricorrente: l'onere della prova dell'adempimento parziale (l'aver pagato 1.000 euro invece che 10.000) spettava a Marino, che al contrario non ha fornito alcuna prova di quale fosse il prezzo pattuito o che fosse superiore a quello corrisposto. Il mancato accoglimento del primo motivo comporta pertanto il rigetto del secondo, in quanto - come si è visto - il prezzo è stato accertato in primo grado, con accertamento non censurato in appello dal ricorrente.3. Il terzo motivo censura "violazione e falsa applicazione dell'art.1460 c.c. per mancanza del requisito della simultaneità e della proporzionalità": in ogni caso, anche assumendo che il ricorrente non abbia adempiuto l'obbligazione assunta, ossia non abbia versato il saldo del prezzo d'acquisto, Marino non avrebbe potuto esimersi dal consegnare tutta la documentazione necessaria all'iscrizione del puledro nel registro UNIRE, anche perché l'eccezione di inadempimento postula la proporzionalità con riferimento all'intero equilibrio del contratto. Il motivo non può essere accolto. Il giudice d'appello ha considerato l'inadempimento di Marino, relativo alla mancata consegna della documentazione, ma confrontando i due inadempimenti ha ritenuto più grave quello relativo al mancato pagamento, imputabile al ricorrente (al riguardo va ricordato che, come ha sottolineato il giudice d'appello, il giudizio di comparazione del comportamento delle parti è giudizio fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove che spetta al giudice di merito ed è insindacabile, ove motivato, dal giudice di legittimità, cfr. per tutte Cass. 13827/2019). 4. Il quarto motivo contesta "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1153 c.c.": la Corte d'appello non ha considerato che l'acquisto del cavallo era già avvenuto mediante la traditio dello stesso. Chimirri divenne proprietario del cavallo in oggetto al momento della stipula del contratto di compravendita e della traditio, indipendentemente dalla circostanza se avesse fatto fronte alla prevista controprestazione. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente invoca infatti il disposto di cui all'art. 1153 cc., secondo cui colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede. Il disposto è del tutto estraneo rispetto alla fattispecie in esame, nella quale non si discute circa la proprietà del bene da parte del venditore, ma del mancato adempimento all'obbligazione del pagamento da parte dell'acquirente.5. Il quinto motivo fa valere "violazione di quanto previsto dall'art.360, n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte d'appello esaminato fatti decisivi per la controversia", ossia la corrispondenza intercorsa tra Chimirri e Marino, dalla quale emerge che i premi maturati dal cavallo Mozambico vennero accreditati per errore al Marino negli anni 2005-2007, ossia in tempi parzialmente successivi alla vendita del cavallo per cui è causa. Il motivo non può essere accolto. Come precisa lo stesso ricorrente, "la vicenda relativa all'acquisto del cavallo Mozambico non ha alcuna attinenza con il giudizio che ci occupa", avendo la Corte d'appello basato la propria decisione sull'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei restanti 9.000 euro e non certo sulla debenza o meno dei premi versati in relazione alle vittorie di un cavallo diverso da quello oggetto di causa. 6. Il sesto motivo fa valere "violazione e falsa applicazione di quanto previsto dall'art. 112 c.p.c." per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda avanzata dal Chimirri volta ad ottenere la condanna del Marino alla restituzione di quanto speso per il mantenimento del puledro dalla data della traditi° a quella di riconsegna del medesimo. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello, una volta ritenuta fondata l'eccezione di inadempimento di Marino, ha concluso che "ogni altra questione rimane assorbita" e ha così rigettato la domanda proposta dal ricorrente, di risoluzione del contratto di compravendita e di conseguente condanna al risarcimento del danno, che tra le sue voci comprendeva quanto asseritamente speso dal ricorrente per il mantenimento del puledro. Il giudice d'appello ha pertanto pronunciato sulla richiesta del ricorrente e il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è ravvisabile. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato