CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11151/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11281-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CORET11; - controricorrente - avverso la sentenza n. 100/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11281 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 20 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Urso nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] relativo a quello che assumeva essere un avviso di addebito emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al mancato versamento dei contributi come coltivatore diretto per l'anno 2016; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, avendo attribuito all'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal D'Urso qualificato come avviso di addebito e come tale impugnato, natura e contenuto di semplice lettera del 16.6.2016, non emergere l'interesse diretto e concreto del D'Urso all'azione ex art. 100 c.p.c., risultando l'atto de quo espressione di una volontà collaborativa dell'[OSCURATO:PERSONA] e, semmai, un invito al confronto in sede amministrativa e non l'affermazione di una pretesa definitiva ed inoppugnabile; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il D'Urso, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 327. 346 c.p.c. 2909 e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale l'omesso esame dell'interesse della parte privata di ottenere l'annullamento della pretesa contributiva in quattro rate per l'anno 2016, in assenza dei presupposti di iscrizione alla tutela previdenziale dei coltivatori diretti e in carenza dell'onere della prova a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]; p.it‘ (1.‹..et-ire, Chtl(t)," che il motivo si rivela inammissibile per concretarsi l'impugnazione nella prospettazione dell'ammissibilità di una serie di pronunzie sul merito della vertenza, tutte implicanti la declaratoria di insussistenza dell'obbligo contributivo azionato dall'[OSCURATO:PERSONA], alternative alla declaratoria pronunciata dalla Corte territoriale di difetto di interesse della parte opponente alla proposizione dell'azione senza dar conto, rispetto a questa, di alcuna delTe ragione di censura della decisione; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 1. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 dicembre [OSCURATO:PERSONA] D EPO3lTATO [OSCURATO:PERSONA] oggi, 6 APR L