CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2025
Cassazione n. 30171/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] via Luogo_1Oscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025OMISSIS- intimato –avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2867/2021,pubblicata in data 21 luglio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello.1. J.V. , nella qualità di erede di Q.Y. ,ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n.2867/21, pubblicata il 21 luglio 2021, della Corte d’appello di Napoli,che – accogliendo il gravame avverso la sentenza del Tribunale di TorreAnnunziata n. 3140/16, del 13 dicembre 2016 – ha rigettato ladomanda proposta da Q.Y. , contro il [OSCURATO:PERSONA] [...]OM sito in Luogo_1 ,volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta,avvenuta alle ore 10,30 circa del 21 ottobre 2012.1.1. Questi i fatti di causa.Q.Y. adiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo lacondanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti per le lesionipersonali riportate a seguito di una caduta avvenuta nell’androne dellostabile a causa della presenza di acqua sul pavimento.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] resistendo alla domanda, chiedeval’autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., peressere da questa garantito in virtù di polizza assicurativa.Costituitasi la società assicuratrice, la quale, oltre a contestare ladomanda, in via gradata chiedeva dichiararsi la prevalente o pariresponsabilità dell’attrice e comunque, in caso di accoglimento delladomanda, l’applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di euroOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025150,00, previsto dalla polizza, il Tribunale adito, ritenendo fondata ladomanda, condannava il [OSCURATO:PERSONA] convenuto al risarcimento deldanno, quantificato nella somma di euro 28.577,00, oltre interessilegali, e [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] dalpagamento delle somme dovute all’attrice.1.2. Siffatta sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. ela Corte d’appello di Napoli, dichiarata la contumacia di Q.Y. ,ha accolto il gravame.In sintesi, premesso che la condotta incauta della vittima assumerilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 cod.civ. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordinealla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, la Corteterritoriale ha rilevato che Q.Y. , dell’età di 82 anni ed afflittada osteoporosi con invalidità al 100 per cento, non aveva fornitoadeguata dimostrazione di avere adottato la normale diligenza nelpercorrere l’androne del palazzo che ben conosceva, dato che all’epocadimorava in quell’immobile. Ha pure accertato che “dalla provatestimoniale espletata nel primo grado, non si ricava(va) alcunacertezza della presenza sul pavimento di acqua in quantità tale dadeterminare la caduta dell’anziana”, in quanto la teste R.B.[...] , figlia della danneggiata, aveva riferito “…sul pavimentodell’androne vi erano delle macchioline trasparenti. Mi sembravaacqua”, mentre l’altra teste escussa, Q.F. , si era limitata adichiarare “…sul pavimento vi era una strisciata, penso provocata dallasignora Q.Y. . Non ho notato altro sul pavimento. Posso riferire, però,che nella strisciata vi era un poco d’acqua”; inoltre, la prova oralerisultava incongruente dal momento che la prima teste aveva indicato,nella sua deposizione, che al momento del fatto era presente [...N.V. , mentre era stato poi indicata come teste altra persona, [...Q.F. . Sulla base di tali rilievi, i giudici d’appello hanno reputatoOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025che Q.Y. , nel percorrere l’androne condominiale, fosse cadutaper sua esclusiva negligenza o comunque per motivi legati all’età e allapatologia di cui soffriva, tenuto anche conto dei luoghi in cui si eraverificato l’evento, ben conosciuti alla danneggiata, e della presenza dipoche goccioline d’acqua, ben visibili ed evitabili: in tali condizioniambientali (normale luminosità naturale dell’androne e piena visibilitàdelle goccioline d’acqua) era del tutto esigibile, secondo i canoni diordinaria prudenza e diligenza, che i frequentatori dell’atriocondominiale adottassero ogni cautela per evitare di scivolare; edhanno poi concluso che la condotta disattenta di Q.Y. oppuredella figlia che l’assisteva nel camminare si atteggiava “come causaesclusiva della sua caduta e delle conseguenti lesioni e viene [veniva]a spezzare il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso e laconseguente responsabilità del custode ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ”.2. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, mentre ilCondominio, pur se intimato, non ha svolto attività difensiva in questasede.3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ‹‹Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello hadichiarato la contumacia della sig.ra Q.Y. , che si era inveceregolarmente costituita nel giudizio di appello, ed ha omesso dipronunciarsi sulle sue domande, eccezioni e deduzioni››.Rappresenta che la Corte di merito, sebbene nella sua ordinanzadell’11 luglio 2017 avesse dato atto della costituzione in giudizio diOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025Q.Y. , ne aveva poi dichiarato in sentenza la contumacia, conconseguente grave pregiudizio al diritto di difesa, dal momento cheerano rimaste non esaminate le deduzioni difensive dalla stessaesposte. Evidenzia, al riguardo, che la Q.Y. aveva precisato che, almomento del sinistro, non esisteva una dichiarazione di invalidità graveal 100% con obbligo di accompagnamento, che era stata riconosciutadalla Commissione medica solo a causa delle lesioni riportate a seguitodella caduta del 21 ottobre 2012, e che non rispondeva al vero che ladanneggiata avesse l’età di 82 anni e fosse affetta da osteoporosi;l’esame di tali circostanze avrebbe consentito una esatta ricostruzionedella vicenda fattuale, diversa ed opposta rispetto a quella compiutadalla Corte di merito, la quale, peraltro, aveva fatto riferimento ad unapretesa “contaminazione della prova orale”, non avvedendosi che [...Q.F. e N.V. erano la medesima persona fisica.Addebita altresì alla Corte d’appello di avere erroneamente ritenutola conoscenza dei luoghi di causa da parte della Q.Y. , sulpresupposto che la stessa abitasse presso quel [OSCURATO:PERSONA],circostanza smentita dalle risultanze processuali dalle quali si evinceva,al contrario, che la danneggiata dimorava in via Luogo_2 ,come dalla stessa dichiarato nell’atto di citazione e come confermatodal certificato storico di residenza, allegato al ricorso per cassazionecome documento sub 13).1.1. Il motivo è inammissibile1.2. Emerge dall’esame del fascicolo telematico che Q.Y.in appello si era costituita nel rispetto delle forme e dei termini e che,quindi, è errata la dichiarazione di contumacia contenuta nellapremessa della motivazione della sentenza qui impugnata.1.3. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’erroneadichiarazione della contumacia di una parte non determina un viziodella sentenza deducibile in cassazione se non ha determinato inOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025concreto qualche pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva, néha inciso sulla decisione (cfr. Cass., sez. L, 08/11/2001, n. 13838;Cass., sez. U, 27/02/2002, n. 2881; Cass., sez. L, 26/01/1995, n. 912;Cass., sez. 1, 07/02/2006, n. 2593; Cass., sez. 6 - 3, 17/11/2015, n.23519; Cass., sez. L, 27/02/2020, n. 5408).1.4. Fermo restando tale principio, ritiene il Collegio che occorre,tuttavia, distinguere l’ipotesi in cui la sentenza impugnata afferma cheuna parte è contumace, mentre in realtà si è costituita, e nelpresupposto della contumacia ometta di considerare la posizione dellapretesa contumace, da quella in cui all’affermazione facciacontraddittoriamente seguire l’esame della posizione difensiva dellaparte, pur dichiarata contumace.Difatti, in questo secondo caso, l’affermazione della contumaciadiviene irrilevante ed è, nella sostanza, neutralizzata propriodall’esame delle deduzioni difensive svolte dalla parte asseritamentecontumace.Nel primo caso, invece, la sentenza d’appello è affetta da un errorerevocatorio di fatto, cioè su un fatto processuale, che è quello dellamancata costituzione in giudizio contraddetto dalla realtà processuale;pertanto, in questo caso, il rimedio esperibile dalla parte che si duoledel mancato esame delle deduzioni difensive svolte e di unaconseguente lesione al diritto di difesa, non può che essere larevocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., rimedioche, peraltro, la stessa ricorrente evidenzia di avere esperito, anche seil relativo giudizio, come riscontrato dalla Cancelleria di questa Corte,seppure pendente, allo stato non risulta ancora definito.1.5. Posto ciò, si deve rilevare che, nel caso in esame, l’illustrazionedel motivo aggira la questione dell’affermazione della contumacia, chela sentenza impugnata ha espressamente basato sul fatto processualenegativo dell’assenza di costituzione, e fa piuttosto valere laOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025conseguenza negativa della pretesa contumacia. cioè la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame della prospettazionedifensiva dedotta per resistere all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a.In sostanza, il tenore del motivo evidenzia che l’odierna ricorrentesi duole del fatto che la Corte d’appello, per effetto dell’erroneadichiarazione di contumacia, abbia mancato di considerare elementifattuali di segno contrario a quelli dedotti dalla società assicuratrice,quali la presunta invalidità della danneggiata e la ritenuta conoscenzadei luoghi di causa, ed abbia anche mal valutato le risultanze dellaprova testimoniale assunta, non avvedendosi che la teste J.V. , nelriferire della presenza al momento del sinistro di N.V. , nonavesse reso una dichiarazione incongruente o non attendibile, dato che“ N.V. ” era il cognome del marito di Q.F. , la quale avevaconfermato di trovarsi sul posto al momento in cui si era verificata lacaduta.In tal modo parte ricorrente pretende di discutere in questa sededi un vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c. soltanto come conseguenzadell’erronea dichiarazione di contumacia. Ma allora è evidente che nonpuò dolersi della conseguenza senza dolersi preliminarmentedell’erroneità della dichiarazione di contumacia e, dunque, senza fareoggetto di censura tale erroneità. Ne segue che la vera sostanza delmotivo è quella di censurare proprio l’erronea dichiarazione dicontumacia, in quanto determinativa di quella conseguenza.Senonché, detta erronea dichiarazione di contumacia, effettuatanel presupposto della mancata costituzione della de cuius, risulta fruttodi un manifesto errore revocatorio ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c.,perché basata sull’inesistenza di un fatto processuale, la costituzione,che invece si assume esistente in atti. Poiché il preteso omesso esamedelle difese della de cuius è derivato da detto errore di fatto, risultaOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025palese che trattandosi di errore consequenziale, esso non ha causatodirettamente la decisione, essendo stata essa invece determinataproprio dall’errore di fatto.Ne discende che, dovendo il motivo intendersi come volto in realtàa lamentare l’errore di fatto, perché è esso che avrebbe causato untenore della decisione omissivo, palese ne risulta l’inammissibilità.E, del resto, la parte ricorrente ne è stata implicitamenteconsapevole, dato che ha asserito avere impugnato ai sensi dell’art.395 n. 4 c.p.c. la sentenza in esame.Il principio di diritto che evidenzia l’inammissibilità può esprimersiin questi termini: qualora una parte assuma di essere stataerroneamente dichiarata contumace dal giudice di appello, avendoquesti dichiarato che non si era costituita, mentre la costituzione vi erastata, e sostenga che non essendo state in conseguenza le sue difeseesaminate, si è verificata la violazione dell’art. 112 c.p.c., il motivo diricorso deve dichiararsi inammissibile perché la sua vera sostanza èquella di dedurre l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. circal’affermazione della mancata costituzione, nonostante che il fatto dellacostituzione si fosse verificato .2. Con il secondo motivo è dedotta la ‹‹Violazione e falsaapplicazione del coordinato disposto di cui agli artt. 2051 e 1227 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la corted’appello ritenuto sussistente nel caso di specie il cd. fortuitoincidentale, motivo di esclusione di ogni responsabilità del CondominioOMISSIS dovuto alla condotta negligente ed imprudente dellaQ.Y. , e per aver considerato che la presenza di pochegoccioline di acqua sul pavimento costituisse certamente un casofortuito››.Sostiene la ricorrente che la decisione gravata, nel ravvisare il cd.fortuito incidentale dovuto alla condotta tenuta dalla danneggiata, siOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025sarebbe posta in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenzadi questa Corte; una completa ricostruzione dei fatti, alla lucedell’esame delle difese svolte dall’appellata, avrebbe consentito dirilevare che il comportamento della Q.Y. , che godeva di un normalestato di salute, era stato diligente e non aveva avuto incidenza alcunasull’evento dannoso.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilitàdel custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiatoo del terzo, questa Corte ha spiegato che ‹‹presupposti dellaresponsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia››,elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez.3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518); e cheincombe, invece, sul custode ‹‹la prova (liberatoria) della sussistenzadel “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento)che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita››, daintendersi quale ‹‹fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo allarelazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’eventodannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res››(così, Cass., n. 26142/2023, cit.).Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle SezioniUnite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022,hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. hacarattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la suaconfigurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso dicausalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode graval'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanzadella diligenza o meno del custode».Oscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla successivagiurisprudenza di questa Corte, la quale li ha compendiati statuendoche la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. si fonda unicamente sulladimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, nongià su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa odalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fattigiuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppuredalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente,alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate,rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastandola colpa del leso: Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3,24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettiveimprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato didare, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso dicausalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non può avere adoggetto l’assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) chesi pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno,caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primo periodo,cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione,Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).Si è in tal modo confermato che la condotta del danneggiato, ‹‹nellamotivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievocausale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale didanno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibileal fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma ancheun’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievodelle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicchéOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa››, fermo restando,però, che nel ‹‹formulare il giudizio di concorrenza o di esclusivitàcausale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunquetenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e delparametro della colpa››, mentre ‹‹non occorre che il contegno deldanneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appenasopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile einevitabile›› (così, Cass., sez. 3, n. 14228 del 2023, cit.), in conformitàai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943/2022.2.3. Va pure rammentato che il fatto colposo del danneggiato aisensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. è rilevabile anche d’ufficiose risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile(ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass. 19/07/2018, n. 19218) eche l’apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini delconcorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottraeal sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (tra letante, Cass., sez. 3, 17/01/2020, n. 842; Cass., sez. 3, 17/09/2024, n24920; in particolare, tra i soli vizi rilevanti in questa sede vaannoverata l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia ofalsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabilecontraddittorietà degli argomenti, secondo Cass., sez. 3, 05/07/2017,n. 16502/17).2.4. In sintesi, qualora sia appurata la sussistenza del nesso dicausalità tra la res custodita e l’evento, la responsabilità del custodepuò essere esclusa dalla prova del “caso fortuito”, che può consisterein un fatto naturale, in una condotta d’un terzo, oppure in uncomportamento della vittima; se il caso fortuito è consistito nellacondotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od inparte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenticriteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potutoOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025prevedere ed evitare il danno; b) valutare se il danneggiato harispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; c) escludere deltutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato hacostituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo uncriterio probabilistico di regolarità causale”; d) considerare irrilevante,ai fini del giudizio, la circostanza che la condotta della vittima fosseastrattamente prevedibile (Cass., sez. 3, 01/08/2025, n. 22242 egiurisprudenza ivi richiamata).3. Rapportando quanto precede alla vicenda in esame, la sentenzaimpugnata risulta coerente con i suddetti principi, in quanto la Cortedi merito, da un lato, ha escluso il nesso di causalità, rilevando che laprova testimoniale assunta non faceva emergere “con certezza” laprova della presenza sul pavimento di “quantità di acqua tale dadeterminare la caduta”, alla luce delle dichiarazioni testimoniali resedalla figlia della danneggiata e da Q.F. , pure presente almomento della caduta, e, dall’altro, ha espresso un giudizio di fattosulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto deiprincipi giuridici che ne costituiscono il fondamento, osservando cheove la condotta tenuta dalla Q.Y. , mentre percorreva l’androne inpieno giorno in una condizione di “normale luminosità naturale” e di“piena visibilità”, fosse stata improntata alla normale cautela correlatacon la situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbepotuto agevolmente scorgere le poche goccioline d’acqua presenti ealtrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, così evitando lacaduta.Secondo la ricostruzione operata dalla Corte d’appello, la caduta ele conseguenti lesioni riportate, pertanto, non erano in alcun modoascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità delcustode), ai sensi dell’art. 2051 cod. civ, ma dovevano esserecausalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incautoOscuramento disposto Numero registro generale 1358/2022Numero sezionale 3773/2025Numero di raccolta generale 30171/2025Data pubblicazione 15/11/2025della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni di fatto delgiudice d’appello e alla correttezza dei loro presupposti di diritto, ilmotivo in esame non può essere accolto.4. In definitiva, il ricorso è rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio dispostal’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellegeneralità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensidell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori dilegge.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, 196 del2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessegeneralità ed altri dati identificativi della ricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, al competente ufficio del merito dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 26 settembre 2025IL PRESIDENTERaffaele [OSCURATO:PERSONA]