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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1990

Cassazione n. 42860/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 16/02/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 01/01/1985 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e UnJimoh a pena ritenuta di giustizia per i reati di resistenza e lesioni.

La sentenza è impugnata dagli imputati, con ricorsi distinti e motivi comuni, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ai reati loro ascritti e dei presupposti, materiale e psicologico, dei reati contestati.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.

Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione del concorso di persone nel reato e la configurabilità delle dedotte aggravanti sviluppate con la sentenza impugnata i ricorrenti tendono a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata con la sentenza, in assenza di evidenti illogicità delle argomentazioni sottese alla motivazione.

All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il lresid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 16/02/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 01/01/1985 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e UnJimoh a pena ritenuta di giustizia per i reati di resistenza e lesioni. La sentenza è impugnata dagli imputati, con ricorsi distinti e motivi comuni, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ai reati loro ascritti e dei presupposti, materiale e psicologico, dei reati contestati. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione del concorso di persone nel reato e la configurabilità delle dedotte aggravanti sviluppate con la sentenza impugnata i ricorrenti tendono a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata con la sentenza, in assenza di evidenti illogicità delle argomentazioni sottese alla motivazione. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il lresid
Sentenza Cassazione n. 42860/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris