CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale i ricorrenti sono stati ritenuti penalmente responsabili, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione e occultamento di beni e il [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento altrui; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale denunzia la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già articolati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA], con cui lamenta una motivazione illogica e apparente in merito al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a considerarla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso proposto della [OSCURATO:PERSONA], che denunziano la manifesta illogicità motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, tenuto conto del principio di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta una motivazione illogica e carente in relazione all'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. P.Q.M