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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16222/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 29 cod. pen. le pene accessorie applicate conseguono alla condanna alla detenzione per un tempo non inferiore a 5 anni (nel caso la condanna è per 5 anni).

Per la restituzione della vettura la stessa è di un terzo e, quindi, manca l'interesse alla impugnazione (vedi Sezioni Unite, n. 48126/2017, depositata il 19 ottobre 2017).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3/03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 29 cod. pen. le pene accessorie applicate conseguono alla condanna alla detenzione per un tempo non inferiore a 5 anni (nel caso la condanna è per 5 anni). Per la restituzione della vettura la stessa è di un terzo e, quindi, manca l'interesse alla impugnazione (vedi Sezioni Unite, n. 48126/2017, depositata il 19 ottobre 2017). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/
Sentenza Cassazione n. 16222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris