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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 31580/2026

Testo disponibile della fonte

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nza del 09/06/2025 della Corte di Appello di NapoliUdita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9 giugno 2025, haconfermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusionepronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 novembre 2023 nei confronti diPasquale Catone in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del2011.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e530 cod. proc. pen. e 75 d.lgs. 159 del 2011, anche con riferimento altravisamento del fatto contestato e quanto alla sussistenza dell’elementopsicologico.

Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione inordine all’affermazione di responsabilità sarebbe errata in quanto la motivazionenon si riferirebbe al fatto contestato nell’imputazione, formulata nel senso che lostesso si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza il necessariopreventivo preavviso all’autorità preposta alla sorveglianza, ma al diverso fatto diavere violato il divieto di “non rincasare la sera più tardi di un’ora dopo iltramonto del sole”, espressamente previsto al punto 2) delle prescrizionicontenute nell’applicazione della misura di prevenzione.

Ciò, peraltro,considerato che il ricorrente è stato fermato e identificato alle ore 19,20 delgiorno 18 marzo 2018, cioè solo 5 minuti dopo che era decorsa l’ora daltramonto, avvenuto alle ore 18,15.

Sotto tale profilo, d’altro canto, considerataanche la difficoltà di individuare l’orario preciso entro il quale rincasare, il fattoche fossero decorsi solo 5 minuti escluderebbe la sussistenza del dolo, elementoin ordine al quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe nellasostanza inesistente.2.2.

Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.3.

In data 15 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e 75 d.lgs. 159 del2011, anche con riferimento al travisamento del fatto contestato e quanto allasussistenza dell’elemento psicologico.La doglianza è fondata nei termini che seguono.Nell’atto di appello la difesa, dopo aver rilevato che il fatto oggetto dellacondanna (non essere rientrato nella propria abitazione entro un’ora daltramonto) risultava quanto meno in parte diverso da quello contestato (essersiallontanato da casa senza il necessario preventivo preavviso all’autorità prepostaalla sorveglianza), ha censurato la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico.A tale specifico rilievo - fondato sulla considerazione che la prescrizione di“non rincasare la sera più tardi di un’ora dopo il tramonto del sole” è formulatamediante rimando a un parametro temporale quotidianamente variabile e di nonimmediata rilevabilita' e, soprattutto, che il ricorrente è stato sottoposto acontrollo solo cinque minuti dopo lo scadere di tale termine ambulatorio, cioè alle19,20 in un giorno in cui il tramonto astronomico era fissato per le 18,15 – ilgiudice di appello non ha fornito alcuna risposta.La motivazione sul punto, infatti, contenuta nella mera affermazione che“facendo una semplice ricerca, si può agevolmente accertare che in data20.03.2018 il tramonto del sole si è verificato alle ore 18,15, per cui essendo ilprevenuto stato fermato ancora alla guida dell’autovettura alle ore 19,20, èevidente che questi abbia violato le prescrizioni…”, è assertiva in quanto non siconfronta con le ragionevoli deduzioni della difesa e non rende pertanto alcunconto delle ragioni sulle quali si fonda la ritenuta sussistenza dell’elementopsicologico del reato, coincidente con il dolo, il cui riscontro nella speciepostulava che si verificasse se l'imputato, in relazione all'orario del controllo(avvenuto allorche' il superamento dell'orario limite, giornalmente variabile, eaccertabile non senza sforzo diligente, era minimo) e alla distanza dall'abitazioneall'atto del controllo medesimo (non nota), avesse reale e piena consapevolezzae sottesa volontà, di infrangere la prescrizione imposta.3.

La rilevata fondatezza del primo motivo di ricorso, considerato che ilgiudice di primo grado ha escluso l’applicazione della recidiva e che pertanto iltermine di prescrizione del reato è interamente decorso, impone l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.Ogni altra deduzione resta assorbita.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perprescrizione.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 09/06/2025 della Corte di Appello di NapoliUdita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9 giugno 2025, haconfermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusionepronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 novembre 2023 nei confronti diPasquale Catone in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del2011.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e530 cod. proc. pen. e 75 d.lgs. 159 del 2011, anche con riferimento altravisamento del fatto contestato e quanto alla sussistenza dell’elementopsicologico. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione inordine all’affermazione di responsabilità sarebbe errata in quanto la motivazionenon si riferirebbe al fatto contestato nell’imputazione, formulata nel senso che lostesso si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza il necessariopreventivo preavviso all’autorità preposta alla sorveglianza, ma al diverso fatto diavere violato il divieto di “non rincasare la sera più tardi di un’ora dopo iltramonto del sole”, espressamente previsto al punto 2) delle prescrizionicontenute nell’applicazione della misura di prevenzione. Ciò, peraltro,considerato che il ricorrente è stato fermato e identificato alle ore 19,20 delgiorno 18 marzo 2018, cioè solo 5 minuti dopo che era decorsa l’ora daltramonto, avvenuto alle ore 18,15. Sotto tale profilo, d’altro canto, considerataanche la difficoltà di individuare l’orario preciso entro il quale rincasare, il fattoche fossero decorsi solo 5 minuti escluderebbe la sussistenza del dolo, elementoin ordine al quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe nellasostanza inesistente.2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.3. In data 15 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e 75 d.lgs. 159 del2011, anche con riferimento al travisamento del fatto contestato e quanto allasussistenza dell’elemento psicologico.La doglianza è fondata nei termini che seguono.Nell’atto di appello la difesa, dopo aver rilevato che il fatto oggetto dellacondanna (non essere rientrato nella propria abitazione entro un’ora daltramonto) risultava quanto meno in parte diverso da quello contestato (essersiallontanato da casa senza il necessario preventivo preavviso all’autorità prepostaalla sorveglianza), ha censurato la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico.A tale specifico rilievo - fondato sulla considerazione che la prescrizione di“non rincasare la sera più tardi di un’ora dopo il tramonto del sole” è formulatamediante rimando a un parametro temporale quotidianamente variabile e di nonimmediata rilevabilita' e, soprattutto, che il ricorrente è stato sottoposto acontrollo solo cinque minuti dopo lo scadere di tale termine ambulatorio, cioè alle19,20 in un giorno in cui il tramonto astronomico era fissato per le 18,15 – ilgiudice di appello non ha fornito alcuna risposta.La motivazione sul punto, infatti, contenuta nella mera affermazione che“facendo una semplice ricerca, si può agevolmente accertare che in data20.03.2018 il tramonto del sole si è verificato alle ore 18,15, per cui essendo ilprevenuto stato fermato ancora alla guida dell’autovettura alle ore 19,20, èevidente che questi abbia violato le prescrizioni…”, è assertiva in quanto non siconfronta con le ragionevoli deduzioni della difesa e non rende pertanto alcunconto delle ragioni sulle quali si fonda la ritenuta sussistenza dell’elementopsicologico del reato, coincidente con il dolo, il cui riscontro nella speciepostulava che si verificasse se l'imputato, in relazione all'orario del controllo(avvenuto allorche' il superamento dell'orario limite, giornalmente variabile, eaccertabile non senza sforzo diligente, era minimo) e alla distanza dall'abitazioneall'atto del controllo medesimo (non nota), avesse reale e piena consapevolezzae sottesa volontà, di infrangere la prescrizione imposta.3. La rilevata fondatezza del primo motivo di ricorso, considerato che ilgiudice di primo grado ha escluso l’applicazione della recidiva e che pertanto iltermine di prescrizione del reato è interamente decorso, impone l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.Ogni altra deduzione resta assorbita. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perprescrizione.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]