CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14604/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il CACOCCIOLA propone un unico motivo mediante il quale lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché il reato si sarebbe prescritto in data 24 luglio 2021; Rilevato che detto motivo è manifestamente infondato atteso che al ricorrente è stata contestata la circostanza aggravante, ritenuta integrata dai giudici di merito, del danno di rilevante gravità, sicché il termine di prescrizione è di diciotto anni e nove mesi e quindi non è ancora decorso, a fronte della dichiarazione di fallimento intervenuta in data 24 gennaio 2014; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso